Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20948 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, (ud. 24/06/2021, dep. 21/07/2021), n.20948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

R.G., e V.E., rappr. e dif. dall’avv. Piergiuseppe

Di Nola, avvpdinola.pec.dirittoitalia.it, elett. dom. presso lo

studio dell’avv. Bruno Tassone, in Roma, via Cola di Rienzo, n. 297,

come da procura allegata in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), in persona del l.r.p.t., rappr. e difeso

dall’avv. Giampiero Di Lorenzo g.dilorenzo.pec.sgelex.com, elett.

dom. in Roma presso lo studio in via Ottaviano n. 9, come da procura

in calce all’atto

-controricorrente-

per la cassazione del decreto Trib. Napoli Nord 7.3.2019, in R.G.

conc. 14/2017;

vista l’ordinanza interlocutoria della Sezione Sesta-Prima civile

23.2.2021, n. 4827;

letta la requisitoria del Procuratore generale, in persona del

sostituto proc. gen. Dott. Nardecchia Giovanni B., che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo, alla camera di consiglio del 24.6.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. R.G. e V.E. impugnano il decreto Trib. Napoli Nord 7.3.2019, in R.G. conc. 14/2017 con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della loro istanza di liquidazione del compenso per l’attività svolta nel concordato preventivo della società (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS);

2. il tribunale, per quanto qui di interesse, ha ritenuto che: a) all’esito del voto negativo dei creditori, cui era seguito il rigetto della proposta di concordato, la relativa procedura doveva intendersi chiusa e, con essa, venuto meno ogni potere decisorio del tribunale; b) l’improcedibilità dell’istanza era giustificata sulla base di un più generale orientamento già osservato allorché alla revoca del concordato era succeduto il fallimento; c) nella fattispecie, infine, già risultava liquidato ai commissari istanti, in data 5.12.2018, un acconto sul compenso pari a 58 mila Euro, “corrispondente a circa il 50% della somma spettante sul compenso finale”;

3. i ricorrenti propongono un unico complesso motivo di ricorso, cui si oppone la società con controricorso; la società ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo si deduce la violazione della L.Fall., art. 39, in relazione alla L.Fall., art. 165, avendo il decreto trascurato che, non essendo succeduto al concordato preventivo il fallimento della società già istante per il concordato, non sussisteva alcuna sede concorsuale in cui proporre la domanda di ammissione al passivo dei compensi spettanti ai professionisti, già commissari giudiziali della prima procedura, oramai chiusa, ma i cui organi erano da intendere come gli unici cui indirizzare la domanda, da decidere secondo i criteri del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 in relazione alla tipologia della continuità aziendale della fattispecie;

2. il ricorso è innanzitutto ammissibile ed è fondato, quanto al profilo principale; diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione non richiama il sistema su cui è imperniata la ben diversa pronuncia di cessazione del concordato preventivo, quale provvedimento cd. negativo, né investe un mero atto interno alla stessa e di portata ordinatoria o non incidente su diritti soggettivi; quanto al primo principio, dopo Cass. s.u. 23073/2016, più volte questa Corte ha precisato che ogni qual volta il tribunale emetta, nell’ambito del procedimento L.Fall., ex art. 162, provvedimenti di rigetto o improcedibilità della proposta formulata dal debitore anche al di fuori delle ipotesi di violazione dei requisiti formali di cui alla L.Fall., art. 160, comma 1 e 2 e art. 161, come nei casi in cui venga a conoscenza di atti che costituiscono violazione di regole di natura sostanziale, “il decreto di rigetto o di improcedibilità, in assenza della contestuale dichiarazione di fallimento, non ha carattere decisorio e non è pertanto suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ax art. 111 Cost., comma 7” (Cass. 5479/2018, 211/2019); nella vicenda, il provvedimento impugnato, manifestamente, nulla condivide con i citati provvedimenti negativi;

3. relativamente al secondo principio, è vero che la decretazione assunta in materia organizzativa, come ad esempio il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo, avverso il provvedimento del giudice delegato di approvazione del piano, predisposto dal liquidatore e avente modalità di distribuzione delle somme disponibili in esito alla liquidazione dell’attivo, “non è ricorribile per cassazione, avendo esso carattere ordinatorio ed efficacia endoconcorsuale ed essendo sprovvisto del requisito della decisorietà” (Cass. 641/2019); si tratta tuttavia di decisioni, per un verso, suscettibili di modifica interna alla stessa procedura e che, per altro, ne presuppongono la pendenza, senza incidere in modo diretto su diritti soggettivi, com’e’ invece la fattispecie in cui il tribunale assuma un provvedimento di liquidazione del compenso a chi abbia rivestito le funzioni di organo della procedura concorsuale stessa; il chiaro rinvio della L.Fall., art. 165, comma 2 alla L.Fall., art. 39, comma 2, d’altronde, da un lato impone che anche la liquidazione del compenso finale al commissario giudiziale segua la esecuzione della procedura e, dall’altro, replica un principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, di piena ricorribilità per cassazione, come costantemente affermato (Cass. 3488/2004, 22010/2007, 16856/2017, 4713/2021, 6806/2021) anche con riguardo alla sua non revocabilità ad opera dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso “la quale ha consumato, con l’adozione dello stesso, il proprio potere decisionale al riguardo” (Cass. 11662/1998);

4. nella fattispecie, benché evocato a contrasto del tenore del ricorso, nemmeno soccorre il principio affermato da Cass. 16269/2016, la cui portata in senso stretto non può essere estesa oltre il caso deciso, che infatti riguardava un concordato revocato, seguito da procedura fallimentare; la questione, dunque, investe il Collegio della diversa vicenda che si dà quando nessuna procedura liquidatoria succeda al concordato preventivo, così non essendo di immediata risposta l’interrogativo circa una ulteriore, e più attuale, sede concorsuale in cui scrutinare la domanda di credito, posto che quella sede in thesi non esiste; le alternative all’accertamento del diritto soggettivo al compenso, allora, si riflettono in un automatico trasferimento della competenza decisoria in capo al giudice ordinario ovvero in una proroga, nel senso della circoscritta e ben delimitata ultrattività, delle prerogative concorsuali dello stesso tribunale già investito del concordato; il Collegio ritiene che la seconda alternativa meglio rifletta la tutela giurisdizionale del credito azionabile, secondo l’aspettativa di specialità che lo contraddistingue, nonché l’autonomia del procedimento in esame rispetto alle ordinarie procedure di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice;

5. proprio riprendendo la considerazione per cui la liquidazione del compenso ai commissari giudiziali, almeno nella forma dell’emolumento spettante in via finale ai professionisti investiti della funzione, esige L.Fall., ex art. 39, comma 2 e 3, art. 165 l’esaurimento della procedura, in piana analogia, la stessa prerogativa decisoria sussiste ogni qual volta, per altri eventi anomali, il concordato non trascorra, processualmente, nelle sue forme definitive e compiute, ma si arresti prima e senza tuttavia saldarsi ad una procedura liquidatoria; già per questa ragione, va riconosciuto che la nozione di “termine della procedura”, dettata dalla L.Fall., art. 39, comma 3 e replicabile per ogni ipotesi di conclusione delle funzioni fisiologiche cui sono preposti i rispettivi organi, non è nozione strettamente coincidente e ad ogni effetto con la causa che l’ha arrestata ovvero con l’atto finale di chiusura, ma implica – o, meglio, non è incompatibile con – una fase in cui, pur esaurite dette funzioni, gli organi concorsuali sono comunque preposti all’adozione di tutti quegli atti preparatori, organizzativi ed anche decisori che presuppongano l’esercizio di poteri di indispensabile e necessitata valutazione e controllo sull’andamento del concordato;

6. in questo senso, sono condivisibili le argomentazioni tratteggiate in requisitoria dal Procuratore generale laddove evidenzianti la minore specialità valutativa dell’operato dell’ausiliario cui è invece chiamato il giudice ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 168 e 170; e parimenti convincente è l’osservazione della natura di organo necessitato che accomuna, accanto al commissario giudiziale, le altre figure contemplate, per le procedure concorsuali, dalla legge fallimentare, a differenza della occasionalità e temporaneità contrassegnanti già la nomina di consulenti e altri ausiliari del giudice ex artt. 61 e 68 c.p.c.;

7. provvedere al termine della procedura, allora e come notato da Cass. 15789/2021, non significa che, oltre la causa determinativa della sua chiusura, gli organi concorsuali perdano, uno actu, le responsabilità e le prerogative interne alla procedura stessa, dovendone accompagnare organizzativamente la migrazione verso il ritorno in bonis o l’estinzione o anche il passaggio ad altra procedura concorsuale; tant’e’ che proprio espressione della prima esigenza è la norma della L.Fall., art. 21, comma 2, laddove investe il tribunale fallimentare – a rigore, cessato dalle funzioni – della prerogativa di liquidare i compensi al curatore (e riconoscere le spese della procedura) per l’ipotesi di revoca del fallimento;

8. così ad esempio, quanto alla seconda esigenza, Cass. s.u. 2608/2021 ha statuito che la riproduzione, dopo la chiusura del fallimento o la cessazione della procedura di l.c.a, della cessione di credito (nella specie, IRES da eccedenza d’imposta versata a titolo di ritenuta d’acconto, nascente con le attività di liquidazione, relativamente alla dichiarazione del cd. maxiperiodo concorsuale) stipulata quando la procedura pendeva si atteggia come mero adempimento materiale, dovuto; ciò perché per effetto della cessione a terzi il credito non fa più parte della sfera giuridica del cedente, tanto che nemmeno si è detto necessario evocare l’ultrattività dei poteri del commissario liquidatore (o del curatore), in quanto l’adempimento in questione è conseguenziale alla dichiarazione che il commissario (o il curatore) deve fare per legge dopo la cessazione della procedura e che espone il credito già oggetto dell’atto di disposizione;

9. sul piano storico, non sono poi mancate pronunce che hanno attribuito al giudice della prima procedura concorsuale, cui ne sia seguita una seconda e però ancora non pienamente operante, proprio il potere di liquidazione del compenso ai professionisti incaricati delle funzioni assolte nella prima; così, qualora una società, sottoposta ad amministrazione controllata, venga successivamente sottoposta ad amministrazione straordinaria e il tribunale abbia disposto la prosecuzione dell’incarico del commissario giudiziale fino alla nomina del commissario della seconda, il tribunale ha “il potere-dovere di liquidare il compenso al commissario giudiziale, anche per il periodo della suddetta prosecuzione del mandato, con la prededuzione contemplata dalla L.Fall., art. 111, ma non anche di disporre il prelevamento di tale compenso dal libretto di deposito costituito dalla società per le spese dell’amministrazione controllata, atteso che questo, disposta l’amministrazione straordinaria, viene acquisito alla relativa procedura, e spetta esclusivamente al commissario straordinario la facoltà di disporne secondo le regole della procedura stessa” (Cass. s.u. 423/1988); si tratta di principio che presuppone la permanenza del potere di liquidazione in capo al tribunale preposto alla prima procedura, peraltro esaurita, con riserva di ogni altro potere di pagamento spettante alla seconda, ai cui organi compete la gestione dell’impresa e la liquidazione dell’attivo, ma a conferma che la valutazione dell’operato dei primi organi spetta al tribunale che presiedeva alla prima procedura;

10. nella vicenda in esame, ove si ipotizzasse una automatica e generale decadenza, ad ogni effetto, degli organi concorsuali in coincidenza con la causa di arresto del concordato, a stretto rigore nemmeno potrebbe dirsi residuato il potere di liquidazione del compenso, da escludere – in tesi e come notato da Cass. 15789/2021 – proprio nel caso fisiologico di un concordato regolarmente eseguito; posto che la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale, deputato istituzionalmente a sorvegliarne l’adempimento e a riferirne al giudice delegato (L.Fall., art. 185), dovrebbe avvenire alla fine dell’accertata esecuzione del concordato stesso, anche e soprattutto in quell’eventualità, infatti, si farebbe ricorso ad un’attività provvedimentale richiesta in particolare ad un organo, quale il tribunale, all’apparenza privo di poteri, a seguire la lettera della L.Fall., art. 181 che fissa al decreto di omologazione la chiusura della procedura;

11. risulta così più persuasiva la tesi, cui il Collegio intende dare continuità, con le integrazioni argomentative ora esposte, per cui la liquidazione del compenso, che deve avvenire al termine della procedura, implica che, a seguito della chiusura – per qualsiasi causa – del concordato, il tribunale che ne era investito rimane parzialmente competente (“per la regolazione del concorso”, secondo la formula di Cass. 15789/2021), dovendosi intendere la formale decadenza quale mera dismissione delle attività più direttamente tutorie rispetto all’impresa (ai sensi della L.Fall., artt. 167-168), mentre proprio nelle attività di controllo e nella conseguente esplicazione valutativa continua ad estrinsecarsi il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse;

il ricorso va dunque accolto, ai sensi di cui in motivazione, con cassazione e rinvio al tribunale, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA