Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20948 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12612/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 84,

presso lo studio dell’avvocato DANILO D’ANGELO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO TROSO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE SQUINZANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 737/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

03/10/2014, depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. M.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Campi Salentina, il Comune di Squinzano, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un violento nubifragio nel quale il sistema delle fognature non aveva retto la grande quantità d’acqua, determinando un allagamento di un immobile di sua proprietà; aggiunse di aver subito anche danni alla sua persona verificatisi nel corso delle operazioni di accesso nei locali allagati, in conseguenza di una caduta.

Si costituì il Comune, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale, fatta espletare una c.t.u., rigettò la domanda.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 28 ottobre 2014, in riforma di quella di primo grado, ha accolto in parte la domanda ed ha condannato il Comune di Squinzano al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi Euro 5.000, nonchè alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, ivi comprese quelle della consulenza tecnica.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre M.A. con atto affidato a tre motivi.

Il Comune di Squinzano non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., rilevando che la Corte d’appello non avrebbe detto alcunchè sulla prospettata eccezione di nullità della consulenza tecnica.

5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

La doglianza, infatti, lamenta che la c.t.u. sarebbe nulla per aver esorbitato dai propri compiti, concludendo nel senso che l’evento atmosferico in questione rivestiva i caratteri di assoluta eccezionalità. La Corte d’appello, però, non ha condiviso quel giudizio del c.t.u. ed è pervenuta alla conclusione che il Comune era responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c., sicchè la presunta omissione è, in sostanza, superata dalle conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello, favorevoli all’odierno ricorrente.

6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 63 c.p.c., sostenendo che la sentenza avrebbe omesso di tenere conto delle conclusioni del c.t. di parte in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la scivolosità del pavimento e la caduta del M. durante l’accesso ai locali allagati.

6.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato.

Anche volendo trascurare l’evidente improprietà dei parametri legislativi invocati a sostegno della presunta violazione di legge, la questione investe un accertamento di merito compiuto dalla Corte d’appello ed insindacabile nella presente sede di legittimità; tanto più che la sentenza impugnata ha dato conto delle proprie conclusioni con pienezza di argomenti ed il ricorso neppure specifica se e come la c.t. di parte sia stata messa a disposizione di questa Corte (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

7. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., sostenendo che la sentenza non avrebbe tenuto conto di alcuni “preventivi prodotti in giudizio” ai fini della determinazione del danno.

7.1. Il motivo è inammissibile, sia perchè non specifica in alcun modo di quali preventivi si tratti e dove essi siano consultabili in questa sede, sia perchè si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

8. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. Le considerazioni critiche di cui alla suindicata memoria, infatti, non modificano i termini della questione, ribadendo argomentazioni di merito già presenti nel ricorso e confutati nella relazione, e comunque non più esaminabili in questa sede.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maglio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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