Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20948 del 16/10/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20948 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 24475-2012 proposto da:
SACAM ASSICURAZIONI SRL 03928470156 in persona del
suo Presidente GIORGIO CHIAFFARINO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE BIANCO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato EDOARDO
2015

BIANCHI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

1842

contro

MARCHON ITALIA SRL ;
– intimata –

Data pubblicazione: 16/10/2015

Nonché da:
MARCHON ITALIA S.R.L. in persona del Consigliere
delegato Dott.ssa ELENA MENEGHINI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161,
presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che la

BULGARELLI giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

SACAM ASSICURAZIONI SRL 03928470156;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3283/2011 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/11/2011, R.G.N.
2685/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/09/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE BIANCO;
udito l’Avvocato IOLANDA BOCCIA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’accoglimento p.q.r. del ricorso principale,
rigetto di quello incidentale;

2

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO

R.G.N. 24475/12
Udienza del 23 settembre
2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2003 la società Marchon Occhiali s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale
di Milano la società Sacam s.r.I., esponendo che:
(-) aveva stipulato con la società Assicurazioni Generali s.p.a., tra gli altri,
un contratto di assicurazione contro gli infortuni per conto ed a beneficio dei

(-) la stipula del contratto avvenne per il tramite di un broker, la società
Sacam s.r.I., cui venne affidato altresì dall’assicurato il compito di “gestire il
contratto”;
(-) la Sacam, in virtù di tale obbligo, sarebbe stata tenuta a ricordare
all’assicurato i termini di scadenza del premio, esigere il relativo importo e
girarlo all’assicuratore;
(-) la Sacam venne meno a tali obblighi, alla scadenza del contratto di
assicurazione contro gli infortuni il premio non venne pagato, e la polizza
non si rinnovò;
(-) dopo tali fatti uno dei dirigenti della Machon si infortunò sciando;
tuttavia, a causa del mancato rinnovo della polizza, non poté percepire
l’indennizzo dalla società assicuratrice;
(-) la Machon provvide dunque a pagare al dirigente la somma di euro
125.000, pari all’indennizzo che gli sarebbe verosimilmente spettato se la
polizza fosse stata efficace.
Concluse pertanto chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento
del danno da inadempimento, in misura pari all’importo pagato al
dipendente infortunato.

2. Il Tribunale di Milano con sentenza 3.9.2008 n. 10812 il Tribunale di
Milano rigettò la domanda, ritenendo che la Sacam non fosse affatto
obbligata dal contratto di brokeraggio a ricordare all’assicurato la data di
scadenza del premio.

3. La Corte d’appello di Milano,adìta dalla soccombente, con sentenza
28.11.2011 n. 3283 riformò tale decisione ed accolse la domanda della
Machon, ritenendo, per quanto qui ancora rileva:

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propri dipendenti;

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Udienza del 23 settembre
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– che la Sacam avesse per contratto l’obbligo di rammentare alla Machon la
scadenza del premio ed esigerne il pagamento;
– che tale obbligo non era stato adempiuto, non essendo sufficiente a tal
fine un mero invio, da parte del broker all’assicurato, di una generica lista
dei contratti in scadenza;

4. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dalla Sacam, sulla base
di quattro motivi; ha resistito la Machon con controricorso, e proposto
ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360,
n. 5, c.p.c..
Allega, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che il
contratto di brokeraggio includesse l’obbligo di rammentare all’assicurato la
scadenza del premio e sollecitarne il pagamento.

1.2. Il motivo è infondato.
L’interpretazione d’un contratto, da parte del giudice di merito, è
censurabile in sede di legittimità solo se:
(a) compiuta in violazione delle regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.;
(b) motivata in modo insufficiente (ovviamente nel solo sistema processuale
applicabile ratione temporis, ovvero nella vigenza del testo dell’art. 360, n.
5, c.p.c., anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54, comma 1, lettera
(b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83).
Nel caso di specie, la violazione delle regole legali di ermeneutica non viene
nemmeno prospettata col motivo in esame. Resta dunque da stabilire se
possa ritenersi sufficiente la motivazione adottata dalla Corte d’appello.
A tal fine deve muoversi dal rilievo secondo cui il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione sussiste solo quando nel
ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o

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– quantificò il danno nella misura richiesta dalla Machon.

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insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile
contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della
decisione.
Infatti il giudice di merito al fine di adempiere all’obbligo della motivazione

confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece
sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso,
indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento,
dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze
che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata.
E’, infine, noto che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del
giudice del merito.
Da questi princìpi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di
legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella
adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è limitato a valutare
se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e
consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si
sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo.

1.3. Alla luce di questi criteri deve concludersi che la motivazione adottata
dalla Corte d’appello non è affatto né contraddittoria, né illogica, né carente.
La Corte d’appello ha infatti ritenuto che l’ampia espressione contrattuale,
secondo cui la Sacam assumeva l’obbligo di

“prestare l’assistenza nel

compimento di tutti gli atti (…) necessari per conservare l’efficacia della
copertura per tutta la durata del contratto”, fosse di latitudine tale da
ricomprendere necessariamente anche il dovere di rammentare
all’assicurato la scadenza del contratto. Una motivazione dunque esiste,
sicché non può parlarsi di carenza di motivazione; non è contraddittoria,
perché non confligge con altri passaggi della motivazione; e non è illogica,

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non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a

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perché è canone ricevuto e risalente della logico il principio di continenza,
secondo cui il più contiene il meno: ed è confoOrme a tale canone
interpretare un testo contrattuale, nel quale si pone a carico del

broker

l’obbligo di “assistenza per tutti gli atti”, in senso ampio e comprensivo
anche del’obbligo di sollecitazione del pagamento del premio.

in altri e non implausibili modi è circostanza che non basta da sola, per
quanto detto al 5 1.2, a rendere censurabile la motivazione in questa sede
di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n.
3, c.p.c..
Si assumono violati gli artt. 1175, 1218 e 1375 c.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato le norme appena
ricordate, là dove ha ritenuto che la Sacam fosse inadempiente al proprio
obbligo di preavviso della scadenza del premio.
Sostiene la ricorrente che la Sacann non poteva essere reputata
inadempiente, perché l’obbligo di informare l’assicurato dell’imminente
scadenza del premio era stato comunque adempiuto, inviando alla Machon
una lista dei contratti in scadenza sin dall’8.1.2002. Pertanto la Corte
d’appello, là dove ritenne irrilevante tale condotta ai fini dell’esclusione
dell’inadempimento della Sacam, aveva violato le norme sulle diligenza e
sulla buona fede, le quali imponevano anche al creditore (nella specie, la
Machon) di attivarsi per verificare le date di scadenza dei premi dovuti
all’assicuratore.

2.2. Il motivo è inammissibile.
Stabilire, infatti, se sia stato adempiuto o meno un obbligo contrattuale è un
accertamento di fatto, non una valutazione in iure.
Pertanto, una volta ritenuto dalla Corte d’appello che il contratto di
brokeraggio poneva a carico del broker un dovere di memento nei confronti

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Che poi il suddetto testo potesse essere ragionevolmente interpretato anche

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dell’assicurato, e che tale dovere dovesse essere adempiuto in modo
puntuale ed espresso (statuizione, come s’è detto, non censurabile in
questa sede), le conseguenti valutazioni relative all’effettivo adempimento
di tale obbligo costituiscono altrettante valutazioni di merito, sindacabili in

3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n
3, c.p.c..
Si assumono violati gli artt. 1223, 2697 e 2729 c.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato
l’esistenza del nesso di causa tra l’inadempimento della Sacam ed il danno
lamentato dalla Machon.
Deduce, al riguardo, che la Machon sin dall’anno precedente all’infortunio
aveva smesso di pagare la maggior parte dei premi dovuti per effetto delle
polizze assicurative precedentemente stipulate. Pertanto, conclude la
ricorrente, era logico ritenere che, se anche la Sacam le avesse ricordato la
scadenza della polizza infortuni, il relativo premio non sarebbe stato pagato.

3.2. Il motivo è inammissibile.
Quello con esso denunciato, infatti, è un tipico vizio da omessa valutazione
d’un fatto controverso e decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.): prospettato, però,
come “violazione di legge” (art. 360, n. 3, c.p.c.). La ricorrente, dunque, è
incorsa in un vizio di sussunzione che rende inammissibile il motivo.
Anche, tuttavia, a volere ritenere che l’illustrazione del motivo consenta
comunque a questa Corte di qualificare il motivo di ricorso come denuncia
d’un vizio di motivazione ex art. 360 n. 5, c.p.c., esso sarebbe comunque
infondato: la circostanza, infatti, che un debitore non abbia pagato alcuni
dei suoi debiti scaduti, non consente di per sé a ritenere che
necessariamente quel debitore non avrebbe pagato anche tutti gli altri debiti
ancora da scadere. In tal senso, pertanto, deve essere corretta la
motivazione della sentenza impugnata.

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questa sede solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

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4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n.
3, c.p.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 1227,
comma 1, c.c., là dove ha escluso qualsiasi colpa concorrente od esclusiva a
carico di Marchon, sebbene abbia accertato in fatto che l’impresa , sulla
base dei dati comunicatile dal broker, “poteva agevolmente risalire alle
scadenze di pagamento dei premi”.

4.2. Il motivo è fondato.
L’art. 1227, comma 1, c.c. esonera il danneggiante da responsabilità per i
danni che la vittima poteva evitare con “l’ordinaria diligenza”.
Nel caso di specie è stata proprio la Corte d’appello a rilevare che la data di
scadenza del premio poteva essere rilevata dalla Marchon “agevolmente” (p.
4 della sentenza impugnata), e quindi con una diligenza evidentemente
ordinaria.
Nello stesso tempo, però, ha condannato la Sacarn al risarcimento integrale
del danno, anche a fronte di una condotta evidentemente non conforme alla
“diligenza ordinaria” da parte della Marchon.
Questa decisione costituisce effettivamente violazione

(recte,

falsa

applicazione) dell’art. 1227, comma 1, c.c.: la Corte d’appello infatti ha
accertato in facto una fattispecie del tutto coincidente con quella prevista
dall’art. 1227 c.c., ma non ha fatto applicazione di questa norma.

4.3. La sentenza va dunque cassata su questo punto, con rinvio alla Corte
d’appello di Milano affinché, sul presupposto in facto che la Marchon poteva
agevolmente avvedersi della imminente scadenza del contratto, valuti in
iure

in che misura tale condotta abbia causalmente contribuito alla

produzione del danno.

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Si assume violato l’art. 1227 c.c..

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Udienza del 23 settembre
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5. Il ricorso incidentale condizionato.
5.1. Col primo motivo del proprio ricorso incidentale condizionato la
Marchon lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nel qualificare il
contratto da essa stipulato con la Sacam come “brokeraggio/mediazione”, e
non come “mandato”.

esaminato, perché assorbita, la doglianza con la quale essa Marchon
ascriveva a Sacam

due

inadempimenti, e non uno soltanto: ovvero da un

lato non avere ricordato alla Marchon la scadenza del premio; e dall’altro il
non avere prestato assistenza all’assicurato durante la gestione del sinistro.

5.2. Ambedue i motivi sono assorbiti dal rigetto dei primi tre motivi del
ricorso principale: l’affermazione dell’esistenza d’un inadempimento
colpevole di Sacam, infatti, resta ferma, e nulla rileva di conseguenza
qualificare il contratto come “mandato” o “brokeraggio”.

6. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno
liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
-) accoglie il quarto motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il
ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità e di quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 23 settembre 2015.

Col secondo motivo la Marchon lamenta che la Corte d’appello non avrebbe

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