Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20948 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20948 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 27995-2008 proposto da:
AUTOTRASPORTI F.LLI MODESTO DI MODESTO ERMES & C.
SNC, MODESTO MAURIZIO in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PANARITI BENITO, che li rappresenta e
2013
107

difende unitamente all’avvocato AFFANNATO GIUSEPPE
giusta delega a margine;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 13/09/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

UNIRISCOSSIONI CONCESSIONARIO SERVIZIO NAZIONALE
RISCOSSIONI PROVINCIA TREVISO SPA;
intimato

avverso la sentenza n. 37/2008 della COMM.TRIB.REG.
di TRIESTE, depositata il 10/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il controricorrente l’Avvocato ALBENZIO che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso in subordine rigetto.

Svolgimento del processo
La opposizione proposta da Autotrasporti Fili Modesto s.n.c. e da
Modesto Ermes e Modesto Maurizio avverso la iscrizione a ruolo e le
cartelle di pagamento – emessi a seguito di notifica, in data 31.5.1999, di “inviti di
importazione nel periodo giugno-ottobre 1992 di bovini vivi di origine slovacca
anziché, come dichiarato nelle bollette di origine croata per i quali era previsto un
regine tariffario agevolato , veniva rigettata con sentenza n. 174/2006 della

Commissione tributaria della provincia di Trieste, confermata in grado di
appello con sentenza della Commissione tributaria della regione Friuli
Venezia Giulia in data 10.7.2008 n. 37.
I Giudici territoriali, rigettata la eccezione di prescrizione della pretesa
tributaria in quanto formulata genericamente in difetto di individuazione
del termine iniziale di decorrenza, ritenevano: 1- legittima la cartella in
quanto corredata dei requisiti di forma prescritti; 2- non credibile la
ignoranza incolpevole del conducente dell’automezzo sulla falsità dei
documenti di trasporto, trattandosi del titolare della ditta di autotrasporto e
soggetto esperto del settore dei servizi di trasporto internazionale; 3rilevanti e pienamente utilizzabili nel giudizio tributario i fatti accertati nel
corso del procedimento penale svoltosi nei confronti del titolare della ditta
e definito con sentenza di patteggiamento; 4- inammissibile la richiesta di
espletamento della c.t.u. per verificare il peso degli animali, sia in quanto i
bovini non erano più reperibili, sia in quanto tale perizia non poteva
comunque inficiare le risultanze dei PVC redatti all’esito delle indagini
svolte dalla Guardia di Finanza.
Avverso tale sentenza notificata in data 2.9.2008 hanno proposto ricorso
per cassazione, deducendo dodici motivi, la società di autotrasporto, in
persona dei legali rapp.ti Modesto Ermes e Modesto Maurizio, nonché
1
RG n.27995/2008
ric. Autotrasporti F.11i Modesto+1 c/Ag. Dogane

pagamento” ed aventi ad oggetto la liquidazione del dazio dovuto per la

Modesto Maurizio in proprio, con atto spedito in data 14.11.2008 per la
notifica a mezzo posta, ai sensi della legge n. 53/1994, all’Ufficio di Trieste
della Agenzia delle Dogane, ad UNIRISCOSSIONE s.p.a. n.q. di
Concessionario del servizio di riscossione della provincia di Treviso, e al
Ministero della Economie e delle Finanze.
Ha resistito la Agenzia delle Dogane con controricorso, eccependo la
originario proposto dai contribuenti per omessa impugnazione dell’atto
presupposto (invito di pagamento) e chiedendo il rigetto del ricorso.
Non ha resistito UNIRISCOSSIONE s.p.a. n.q. di Concessionario del
servizio di riscossione.

Motivi della decisione
§ 1. Questioni pregiudiziali e preliminari
1.1 Va preliminarmente dichiarata “ex officio” l’inammissibilità del
ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
per difetto di legittimazione passiva della parte resistente, non avendo
assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel
giudizio nel giudizio svoltosi avanti la Commissione tributaria della regione
FVG, introdotto dai contribuenti-appellanti successivamente alla data
1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege
nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte
l’Amministrazione statale), e nel quale risulta costituito come parte appellata

soltanto l’Ufficio delle dogane di Trieste e la società Riscossione Uno n.q.
di concessionari del servizio di riscossione.
1.2 La eccezione di inammissibilità per asserita nullità del ricorso per
cassazione -in quanto proposto nei confronti dell’Ufficio periferico anziché della
2
RG n.2799512008
ric. Autotrasporti F.11i Modesto+1 c/Ag. Dogane

t.
Con
Stefano 1ivieri

inammissibilità del ricorso principale e la improponibilità del ricorso

Agenzia delle Dogane- e della notifica dello stesso -eseguita presso la sede
dell’Ufficio periferico anzichè presso l’Avvocature erariale- è manifestamente

infondata.
La irregolarità attinente alla indicazione del soggetto resistente (dovendo,
invece, ritenersi correttamente eseguita la notifica presso la sede dell’Ufficio
grado di giudizio dalla Avvocatura erariale) non determina la inammissibilità

del ricorso in quanto la irregolarità risulta sanata dalla costituzione della
Agenzia delle Dogane, e comunque dovendo ribadirsi il principio affermato
da questa Corte secondo cui “la nuova realtà ordinamentale [ndr. introdotta
dal Dlgs 30.7.1999 n. 300 istitutivo delle Agenzie fiscali] caratterizzata dal
conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici della
Agenzia in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente di
ritenere che la notifica della sentenza di merito … …e quella del ricorso
possano essere effettuate, alternativamente, preso la sede centrale della
Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando la
interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che
impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattere
impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte
necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato”
(cfr. Corte cass. SU 14.2.2006 n. 3116 e n. 3118 e le altre successive).
1.3 Manifestamente infondata è anche la eccezione di improponibilità
del ricorso introduttivo del giudizio di merito proposto dai contribuenti con
il quale sono state impugnate le cartelle di pagamento.
La questione pregiudiziale, sollevata dalla Agenzia fiscale per la prima
volta avanti questa Corte (e contraddicendo, peraltro, a quanto è dato rilevare
dalla lettura della sentenza della CTR, le difese svolte in primo grado dall’Ufficio
doganale secondo cui “l’invito al pagamento” doveva ritenersi atto non impugnabile
3
RG n.27995/2008
ric. Autotrasporti F.11i Modesto+1 c/Ag. Dogane

Cons.
Stefano O vieri

periferico, non essendo stato rappresentato e difeso l’Ufficio doganale nel precedente

in quanto “preordinato al decreto ingiuntivo, poi non emesso… “), non incontra il

divieto del “jus novorum”, trattandosi di eccezione rilevabile di ufficio
anche in sede di legittimità -come ogni altra il cui oggetto non è disponibile
dalle parti- non essendo stata decisa in primo grado e non essendo stata
rik

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