Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20948 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 12/10/2011), n.20948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20334-2008 proposto da:

P.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LONGO

MAURO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUTTALIA GERIT SPA, COMUNE DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24048/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

20.11.07, depositata il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per l’annullamento di una cartella esattoriale.

Il giudice di pace con il provvedimento suindicato accoglieva l’opposizione per vizio inerente la notificazione della cartella e disponeva la compensazione delle spese perchè “sussistono giusti motivi – attesa la complessità e la novità delle questioni trattate”.

2. – Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo col quale si denuncia violazione e falsa applicazione l’artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa motivazione. Deduce parte ricorrente che la decisione è stata assunta in violazione delle norme che disciplinano la regolamentazione delle spese del giudizio, perchè la parte ricorrente era risultata “totalmente vittoriosa” e la “motivazione della sentenza è del tutto sguarnita del pur minimo riferimento ai giusti motivi richiesti dalla legge per la compensazione delle spese di lite”.

3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

4. Il ricorso è inammissibile e comunque manifestamente infondato.

Occorre osservare che il giudice di pace ha motivato la decisione sulle spese, sia pure sinteticamente, facendo riferimento alla complessità e alla novità della questioni trattate e risulta dalla motivazione che sono state affrontate diverse problematiche, anche in ordine all’ammissibilità della domanda e alla competenza per materia. In particolare il giudice di pace ha affrontato la questione della impugnabilità del “preavviso di fermo amministrativo”, ritenendo ammissibile la domanda non perchè rivolta ad impugnare tale provvedimento, ma perchè qualificata come “domanda di accertamento negativo della sussistenza dei presupposti per l’esercizio della pretesa impositiva”.

In ordine a tali elementi motivazionali l’odierno ricorrente non fornisce elementi specifici di doglianza, che resta pertanto generica, rendendo il ricorso inammissibile. In ogni caso il giudice di pace ha fornito, sia pure sinteticamente, una motivazione sul punto, restando così escluso il dedotto vizio motivazionale.

Patimenti non è fondata la dedotta violazione di legge, posto che i motivi addotti (novità e complessità delle questioni) trovano la loro conferma nella indicata motivazione, risultando tra quelli che questa Corte, a sezioni unite (vedi sentenze del 2008 nn. 20598 e 20599) ha ritenuto che possono essere a fondamento della sussistenza dei “giusti motivi”.

In particolare era all’epoca controversa la questione della autonoma impugnabilità del provvedimento di fermo amministrativo, risolto poi dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 10672 del 2009 in materia tributaria e n. 11087 del 2010 in materia extratributaria (che riguarda il caso in esame).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA