Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20948 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 14/03/2017, dep.08/09/2017),  n. 20948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5554/2013 proposto da:

L.L., C.F. (OMISSIS), G.T. (OMISSIS), CONIUGI,

elettivamente domiciliati in ROMA, V. TARANTO 116, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO TURCHETTO, rappresentati e difesi dagli

avvocati PAOLA MARINO, ANTONIO MARINO;

contro

PIZZUTI PRECOMPRESSI SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE

RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO

440, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TASSONI, rappresentata

e difesa dagli avvocati ARCANGELO DE SEPTIS, SIMONA DE SEPTIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1357/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato Tassoni Francesco con delega depositata in udienza

dell’avv. Arcangelo De Septis difensore della controricorrente che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la manifesta

infondatezza del primo motivo, l’accoglimento del secondo e terzo

motivo, l’assorbimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.T. e L.L., quali acquirenti con atto del 16 febbraio 1981 di un capannone, convenivano nel 1998 in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la Pizzuti Precompressi S.r.l., quale costruttrice e venditrice del detto immobile.

Parti attrici chiedevano l’accertamento dei gravi difetti manifestatisi nel detto capannone con pericolo di rovina dell’immobile imputabili a responsabilità della società venditrice, che andava condannata al risarcimento di ogni danno.

La società Pizzuti resisteva all’avversa domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto, eccependo – in via preliminare – l’intempestività della denuncia e dell’azione.

L’adito Tribunale, con sentenza parziale n. 125/2008, rigettava la domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 1669 c.c., ed accoglieva la domanda attrice ai sensi dell’art. 2043 c.c., con condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni da accertare previa ulteriore istruttoria con sentenza definitiva, cui si rinviava, altresì, per la pronuncia in ordine alle spese di lite.

Avverso la suddetta pronuncia del Tribunale di prima istanza, di cui chiedeva la riforma, la Società Pizzuti interponeva appello, resistito dalle parti appellate, le quali – loro volta – proponevano appello incidentale.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1357/2012, accoglieva appello principale ed, in riforma della gravata decisione, rigettava la domanda proposta dagli originari attori, condannati alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Nell’occasione e per quanto rileva in questa sede la Corte territoriale riteneva che il Giudice di primo grado aveva errato nell’ampliare la causa petendi posta a base della domanda dall’allegato difetto costruttivo al fatti della realizzazione di lavori a monte del capannone, così facendo ricorso a fatti diversi da quello posto a base della domanda ex art. 1669 c.c..

Per la cassazione della suddetta decisicine della Corte territoriale – ricorrono il G. e la L., con atto affidato a quattro ordini di motivi e resistito con controricorso dalla società intimata.

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., entrambe le parti in causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il vizio di error in procedendo per non aver la Corte di Appello dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da controparte.

Nella sostanza parti ricorrenti lamentano il fatto che nell’atto di impugnazione della decisione del Tribunale di prima istanza la società appellante – nell’invitare alla comparizione all’udienza – aveva omesso l’indicazione “innanzi al Giudice istruttore”.

A sostegno del motivo viene invocata la pronuncia di Cass. n. 4109/1995.

Senonchè detto invocato precedente (invero relativo alla mancata indicazione dell’udienza) non risulta del tutto pertinente. nella fattispecie.

In concreto e nell’ipotesi in esame la data dell’udienza era indicata. Per di più, anche se con l’irregolare mancata dizione “innanzi al Giudice istruttore”, la Corte adita veniva comunque indicata.

Infine la costituzione dell’appellato ha comunque sanato ex tunc ogni irregolarità (per di più non risultante mai neppure allegata dall’odierna parte ricorrente negli anni pregressi di durata della controversia).

Il motivo – in quanto infondato – va, quindi, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5, con consequenziale violazione dell’art. 2043 c.c. e art. 1669 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè ancora violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 115 c.p.c. e artt. 61-195 e 196 c.p.c..

Al di là della indubbia mescolanza di censure con lo stesso svolte, il motivo va rigettato in quanto del tutto infondato.

Innanzitutto col motivo, contestandosi la decisione sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti ex art. 2043 c.c., non si coglie la ratio della decisione gravata, fondata tutta sul fatto che l’originaria domanda introdotta ín giudizio fu avanzata ex art. 1669, e non ex art. 2043 c.c..

Per di più la Corte distrettuale, con congrua motivazione immune da vizi logici, espone adeguatamente come gli invocati difetti costruttivi (anche alla stregua delle risultanze della svolta CTU) risultino del tutto inesistenti.

3.- Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Viene sollevata la questione dell’omesso esame delle conclusioni del CTU C. in ordine ai lavori successivi interessanti “necessariamente una porzione” dell’immobile. Ma tale valutazione dei danni da lavori successivi rientrava nel contesto di una domanda (nell’ipotesi non formulata) ai sensi dell’art. 2043 c.c., così come, correttamente escluso correttamente da Corte territoriale.

Il motivo deve, dunque, essere respinto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo non è fondato.

Nella sentenza della Corte distrettuale si fa riferimento alle conclusioni con cui sia l’appellante che l’appellato richiedevano “la vittoria di spese e competenze del giudizio” (e, quindi, non vi sarebbe nessuna – pur erroneamente invocata – violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato).

Per di più la Corte di Appello, nel riformare la decisione assunta in primo grado, ben poteva e doveva provvedere – anche in difetto di specifica domanda – alla rideterminazione delle spese del giudizio (Cass. n. 1775/2017).

5.- Il ricorso va, quindi, rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriorb importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della parte contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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