Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20948 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 01/10/2020), n.20948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12099-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6926/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. D.B.M.G., proprietaria di una unità immobiliare sita in (OMISSIS) ricompresa nella microzona (OMISSIS), impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 che attribuiva una classe superiore con conseguente aumento della rendita catastale.

2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo non motivato l’avviso di accertamento.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello in quanto la notifica dell’appello, effettuata con il servizio privato tramite l’Agenza Nexive spa, prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, art. 57, comma 1 era da considerarsi inesistente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1,2,3,4 e 5 come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16,L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58, L. n. 890, nonchè art. 149 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4; si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati.

1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 291 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992,. art. 1, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la CTR erroneamente dichiarato l’inesistenza della notifica anzichè la sua nullità sanata dalla costituzione dell’appellato.

2. In difformità con la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile.

2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c”. (cfr. tra le tante Cass. 23697/2019,11390/2019, 627/2008, 25552/2017).

2.2 Risultano prodotti, a seguito di esame del fascicolo di parte ricorrente, la relata di notifica e l’atto di accettazione della raccomandata da parte dell’ufficio postale, dai quali è dato unicamente evincere la data di spedizione ma non anche l’effettiva ricezione da parte del destinatario. Fino al giorno nel quale si è tenuta l’adunanza, non risulta essere stata depositata la relata di notifica.

2.3 Con la memoria depositata 29.2.2020 il procuratore del ricorrente ha depositato una stampata con esito di spedizione dal quale risulta che la raccomandata “non è stata ritirata dal destinatario e sarà restituita al mittente”.

2.4 Si tratta di una “schermata” priva di timbro o di altro elemento che ne attesti l’autenticità che quindi non può considerarsi equipollente alla cartolina di ritorno.

2.5 Ma anche a voler ritenere l’attestazione documento idoneo a sostituire la cartolina di ritorno va rilevato che questa Corte ha enunciato il principio secondo il quale “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (Cass. Sez. U. n. 17352/09 e 18074/12). Si è ulteriormente precisato che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostante eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. Sez. U. n. 14594/16; Cass. nr 9102/17);

2.6 Nella specie l’Agenzia delle Entrate, pur essendo in possesso di elementi sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, non andato a buon fine sin dall’aprile 2019, non vi aveva provveduto tempestivamente, attendendo l’udienza del 5.3.2010 per chiedere, con la memoria depositata in data 29.2.2020, semplicemente alla Corte di essere rimessa in termini.

3. Il ricorso è, quindi, inammissibile.

4 Nulla è da statuire sulle spese del presente procedimento non essendosi costituito il contribuente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

 

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