Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20947 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 21/07/2021), n.20947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

O.C., rappr. e dif. dall’avv. Caterina Bozzoli

caterina.bozzoli.ordineavvocatipadova.it, elett. dom. presso lo

studio in Rubano (Padova), via Trieste n. 49 come da procura in

calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e offeso

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in

Roma, via del Portoghesi n. 12 è domiciliato;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Venezia 26.7.2019, n.

3140/2019, in R.G. 1866/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Presidente relatore Dott.

Ferro Massimo alla Camera di Consiglio del 15.7.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. O.C. impugna la sentenza App. Venezia 26.7.2019, n. 3140/2019, in R.G. 1866/2018 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Venezia 28.11.2017 che ha respinto l’impugnazione contro il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, condividendo il giudizio espresso dal primo giudice, ha ritenuto: a) non credibile il narrato, per molteplici contraddizioni rispetto alle versioni offerte e confusione delle dichiarazioni stesse, peraltro non documentate in alcuna circostanza, in punto di sopravvivenza della sorella (ad uno sterminio della famiglia) e rilevanza della militanza politica del padre in Nigeria (Paese d’origine); b) insussistenti i presupposti della persecuzione, nemmeno allegati e stante la natura privatistica della lite, al pari di quelli della protezione sussidiaria, per difetto di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonché, ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), di un vero conflitto armato nel Delta State, secondo le fonti COI; c) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando situazioni di vulnerabilità, anche in ragione della non credibilità del narrato;

3. il ricorrente propone due motivi di ricorso; il Ministero si è costituito solo con atto volto a partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), anche come vizio di motivazione, avendo omesso il tribunale di espletare attività di cooperazione istruttoria quanto alla credibilità e alla situazione della Nigeria;

2. con il secondo mezzo si deduce l’erroneità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, insieme al T.U. Immigrazione, art. 5, comma 6, avendo la corte, nel negare la protezione umanitaria, non considerato la integrazione in Italia del richiedente e la grave compromissione dell’esercizio dei diritti umani che subirebbe al rimpatrio;

3. il primo motivo è inammissibile per i plurimi profili esposti; per un verso, la censura appare del tutto generica, non deducendo una critica specifica alle rationes dedicendi (su difetto di credibilità e dei presupposti delle protezioni maggiori) argomentate nella sentenza, né indicando quali specifici elementi della narrazione sarebbero stati pretermessi e sulla base di quali alternativi parametri di tempestiva introduzione, completezza e coerenza;

4. quanto alla credibilità, poi, il motivo è inammissibile alla luce del principio, pienamente osservato nella motivazione, per cui “il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, enuncia alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, fondandosi sull'”id quod plerumque accidit”, non sono esaustivi, non precludendo la norma la possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese, non essendo, in particolare, il racconto del richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a), della medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sé inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza” (Cass. 20580/2019); va invero ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/20149);

5. il motivo, per altro verso, è inammissibile anche quanto alla situazione della Nigeria, avendo la sentenza correttamente attribuito rilevanza alla non credibilità, così orientando negativamente la valutazione sulla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lette. a) e b), mentre l’assenza, secondo le fonti indicate, di un conflitto armato ai sensi e per gli effetti di protezione invocati D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), appare sollevata in modo ancora aspecifico, omettendo il ricorrente di segnalare fonti alternative e non considerate; invero, va ribadito che “il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile” (Cass. 22769/2020; 22385/2020);

6. quanto al secondo motivo, oltre a difettare di specificità laddove si richiama ad una generica situazione di compromissione dei diritti umani in Nigeria senza una correlazione più diretta con la vicenda personale, la menzionata lacuna e le ragioni non credute dell’allontanamento mostrano di reagire negativamente anche sul giudizio proprio della protezione umanitaria, non permettendo di attuare una comparazione effettiva sulla situazione di vulnerabilità che graverebbe sul richiedente al rientro; non basta invero e in ogni caso la segnalazione di alcuni indici di inserimento in Italia, rispetto ai quali la motivazione della pronuncia impugnata comunque non viene puntualmente contestata riportando in ricorso – e almeno per sintesi – elementi alternativi non considerati dai giudici veneziani e da descrivere in modo preciso, dando conto della loro tempestiva inserzione nel processo; si osserva così che il ricorrente, omettendo di allegarne la sussistenza in modo specifico, non ha riportato, per il principio di autosufficienza del ricorso e dunque nel testo del medesimo, il tenore di documenti pretesamente mal valutati, né ha rivolto impugnazione alcuna all’impossibilità, comunque, del difetto di comparazione con l’esposizione a rischio per il caso di rimpatrio; il ricorrente – anche in questa sede – non ha indicato altro fattore oltre alla sua presenza nel territorio italiano da 4 anni e una generica ‘integrazioné, rispettando il principio per cui già Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), ha statuito che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″ (indirizzo ribadito da Cass. s.u. 29460/2019);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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