Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20947 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12594/2015 proposto da:

M.G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ITALO PANATTONI 177/A, presso lo studio dell’avvocato ARISTIDE

(DUCCIO) MILIONI GUERRIERO, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A.; MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1060/2015 del TRIBUNALE di ROMA del

12/01/2015, depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato ARISTIDE (DUCCIO) MILIONI GUERRIEO, difensore della

ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

M.G.F. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, R.A. e la Milano Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale nel quale la moto di proprietà del R., condotta dal medesimo, aveva urtato contro la sua vettura asseritamente ferma, causando danni al mezzo ed alla persona dell’attrice.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, contestando integralmente la dinamica del sinistro come descritto dall’attrice e chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Giudice di pace rigettò la domanda, condannando l’attrice al pagamento delle spese di lite.

2. Nei confronti della pronuncia è stato proposto appello dalla parte soccombente e il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 gennaio 2015, ha rigettato l’appello, confermando la decisione del Giudice di pace e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre M.G.F. con atto affidato a quattro motivi.

R.A. e la Milano Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione della L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 3, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per mancata lettura del dispositivo in udienza.

5.1. Il motivo non è fondato.

Si osserva che la norma in questione non doveva applicarsi al giudizio in questione, essendo entrata in vigore in un momento successivo all’inizio dello stesso (2005). E comunque, ove pure così non fosse, varrebbe il principio secondo cui il rinvio alle norme processuali riguardanti il rito del lavoro, stabilito nella L. n. 102 del 2006, art. 3, per le cause di risarcimento danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale, non si applica alle controversie instaurate davanti al giudice di pace, in quanto già regolate, ai sensi degli artt. 319, 320, 321 e 322 c.p.c., da un procedimento speciale ispirato dagli stessi obiettivi di concentrazione e celerità propri del rito del lavoro e senza che il citato art. 3, contenga un’espressa previsione – come imposto, in via generale, dall’art. 311 c.p.c. – di estensione del rito del lavoro anche al procedimento dinanzi al giudice di pace (ordinanza 7 agosto 2008, n. 21418).

6. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa motivazione in ordine all’eccepita illegittimità costituzionale del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 144.

6.1. Il motivo non è fondato.

La motivazione del Tribunale, infatti, sebbene stringatissima, non è tuttavia omessa. E comunque, è appena il caso di notare che la norma suindicata, analogamente a quanto disponevano della L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 18 e 23, prevede il litisconsorzio necessario solo ove il danneggiato chiami in giudizio l’assicuratore con l’azione diretta e non anche quando la domanda sia diretta nei confronti del solo danneggiato (v. la sentenza 3 novembre 2008, n. 26421). D’altronde, l’esigenza di estendere il processo a più parti conduce con sè l’inevitabile conseguenza di un doppio onere di pagamento delle spese in caso di soccombenza, nè in ciò è ravvisabile alcuna lesione dell’art. 3 Cost..

7. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento alle prove; con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nullità della sentenza in relazione all’operato del consulente tecnico.

7.1. I due motivi, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione tra loro esistente, sono entrambi privi di fondamento, quando non inammissibili.

Va detto, innanzitutto, che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

Nel caso specifico il Tribunale, con sentenza bene argomentata e priva di vizi logici, ha ricostruito la dinamica dell’incidente, evidenziando che non appariva credibile che i fatti si fossero svolti così come indicato dall’attore e che l’incidente per cui è causa era da attribuire all’esclusiva responsabilità della M.G., la quale era uscita improvvisamente dal parcheggio rendendo inevitabile l’urto col motociclo condotto dal R. che stava sopraggiungendo.

A fronte di tale ricostruzione, le censure di cui ai motivi in esame – peraltro formulate in modo non rispettoso dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, poichè richiamano atti e documenti senza indicare se e come gli stessi siano stati messi a disposizione di questa Corte – si risolvono tutte nell’evidente tentativo di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

8. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in Camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. Le considerazioni critiche di cui alla suindicata memoria, infatti, non modificano i termini della questione, ribadendo argomentazioni di merito già presenti nel ricorso e confutati nella relazione, e comunque non più esaminabili in questa sede.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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