Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20947 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 14/03/2017, dep.08/09/2017),  n. 20947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 5929/13) proposto da:

Cooperativa edilizia di abitazione ABAKOS (p. iva: (OMISSIS)); in

persona del presidente pro tempore B.G.; Cooperativa

edilizia di abitazione ICARO (p. iva (OMISSIS)) in persona del

presidente pro tempore M.R., entrambe rappresentate e

difese, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Maurizio

Miranda, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Tallarico, con

studio in Roma, via Lazzaro Spallanzani n. 22;

– ricorrenti –

contro

B.M. (c.f.: (OMISSIS)); BI.Mi. (c.f.: (OMISSIS));

BI.Ma. (c.f.: (OMISSIS)) tutte in proprio e quali eredi sia

del padre B.A., sia della madre S.M.,

rappresentate e difese, in forza di procura allegata al ricorso,

dall’avv. Stefano Francia e dall’avv. Anselmo Carlevaro; con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Gian

Giacomo Porro n. 8;

– controricorrenti –

nonchè nei confronti di:

V.R., liquidatore della s.r.l. IRIS; C.M. e

C.A., eredi della sig.ra

BE.Ma.Ra.;

– parti intimate –

avverso la sentenza n. 638/2012 della Corte di Appello di Ancona, del

7 marzo -31 ottobre 2012;

Udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 14 marzo 2017 dal

Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per la declaratoria

d’inammissibilità del ricorso o della sua manifesta infondatezza,

nonchè per la condanna aggravata alle spese o, in subordine, per la

rimessione alle Sezioni Unite.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A. e le figlie M., Mi. e Ma. convennero innanzi al Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Fabriano, la cooperativa edilizia ICARO; la cooperativa edilizia ABAKOS; la società IRIS in liquidazione, in persona del liquidatore V.R.; nonchè Be.Ma.Ra., esponendo che nel 1994 avrebbero acquistato dalla Be. e dalla IRIS appezzamenti di terreno, integralmente corrispondendone il prezzo; successivamente avrebbero alienato i suddetto compendio alle due cooperative per il concordato corrispettivo di Lire 1.120.000.000, regolato in parte con la promessa di cessione di immobili costruendi che avrebbero dovuto essere consegnati entro il 31 dicembre 1996: il primo rapporto sarebbe stato consacrato in una scrittura privata depositata fiduciariamente in originale presso l’avv. Carmenati; successivamente con atto pubblico, intervenuto il 31 gennaio 1995, fu stipulata, secondo accordi, una vendita tra le originarie proprietarie Be. – società IRIS e le suddette cooperative. Queste ultime però non avevano provveduto alla consegna delle unità abitative, stante anche il fatto che non era stato approvato neppure il piano urbanistico attuativo da cui l’edificazione degli immobili promessi traeva origine.

Su tali presupposti di fatto chiesero fosse dichiarato ed accertato: che attraverso l’indicata scrittura privata ed il collegato rogito si era trasferita la proprietà dei terreni dalle parti attrici alle cooperative – per il tramite della formale stipula con le originarie venditrici Be. – IRIS; che il trasferimento era nullo per violazione dell’oggetto sociale da parte delle Cooperative ovvero dei principi mutualistici e di parità di trattamento in tema di cessione di alloggi (da costruire usufruendo di agevolazioni pubbliche); in via subordinata – qualora cioè si fosse accertata la validità del negozio di trasferimento – domandarono che fosse accertato l’inadempimento delle cooperative e che fosse dichiarata la risoluzione della compravendita come sopra strutturata; in via di ulteriore subordine instarono per la risoluzione del medesimo negozio, per impossibilità sopravvenuta della permuta. In ogni caso chiesero che gli immobili fossero trasferiti in proprietà ad essi attori ordinandosene altresì la restituzione in loro favore.

Le cooperative, nel costituirsi, eccepirono sia la indeterminatezza dell’oggetto delle domande sia la carenza di legittimazione dei B., non essendo parti del rogito di trasferimento dei terreni.

Le parti attrici depositarono in corso di causa le copie degli assegni emessi in favore della Be. e della società IRIS; tali parti vennero dichiarate contumaci ma si presentarono a rendere interrogatorio formale per la conferma della versione dei fatti offerta dai B..

L’adito Tribunale, con sentenza del 23 ottobre 2006, respinse le domande, statuendo che il contratto tra i B. e le cooperative era valido e che la previsione di consegna degli alloggi da edificare, entro il 31 dicembre 1996, non avrebbe costituito una clausola risolutiva espressa

Tale decisione venne impugnata dalle sorelle B. nonchè dalla madre S.M., erede di B.A., deceduto nelle more.

La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sentenza n. 638/2012: a respinse il motivo relativo alla nullità della promessa di assegnazione di alloggi, in quanto accertò che non sarebbe stato proposto alcuno specifico motivo di appello in relazione a tale statuizione; b – ritenne coperto da giudicato il capo di decisione in merito alla validità del contratto stipulato tra i B. e le cooperative; c – dichiarò la risoluzione del contratto di compravendita attuato tra le parti con la scrittura privata depositata e con il rogito del 31 gennaio 1995, giudicando che la vendita intervenuta tra i B. e le Cooperative dovesse configurarsi come vendita di cosa altrui, alla quale solo i B. avevano dato esecuzione, procurando ai compratori l’intestazione dei beni, mediante la partecipazione dei formali intestatari al rogito di vendita alle cooperative; d – ritenne che dell’acquisto dai Be. – IRIS non fosse stata data dimostrazione; e – dichiarò la risoluzione dell’articolato accordo, rappresentato dalla scrittura privata in deposito fiduciario, intervenuto tra i B. e le Cooperative e dal rogito Be. – IRIS – cooperative, condannando le stesse alla restituzione dei beni ai B. ma non accogliendo la domanda di retrocessione, in mancanza di prova ad substantiam del contratto tra i B. e le Cooperative medesime.

Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso le sorelle B. – M., Mi. e Ma., eredi sia del padre che della madre – sulla base di tre motivi; hanno risposto con controricorso le Cooperative edilizie di abitazione ABAKOS e ICARO; sono rimasti intimati V.R., liquidatore della IRIS srl nonchè gli eredi della B., C.A. e M.; le B. hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt 1183; 1362; 1454; 1457 c.c., nonchè un vizio della motivazione – con riferimento alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posteriore alle modifiche introdotte con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione della pubblicazione della sentenza di appello successivamente all’11 settembre 2012 – costituito dall’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

1.1 – Denunciano le parti ricorrenti che la Corte distrettuale, pur non rinvenendo una clausola risolutiva espressa nella previsione della consegna degli immobili promessi in permuta (parziale) alla data del 31 dicembre 1996, abbia però, sostanzialmente, interpretato detta indicazione temporale come costituente un termine essenziale, violando i confini applicativi delle disposizioni codicistiche in materia; nel caso in cui l’opinamento inespresso della Corte del merito avesse invece presupposto una diffida ad adempiere, sarebbe mancato il riscontro documentale di tale manifestazione di volontà da parte dei B..

2 – Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt 1218; 1453; 1455 c.c., nonchè, nuovamente, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la Corte distrettuale non avrebbe rilevato la sostanziale carenza di colpa nelle ricorrenti nel procurare alle B. la cessione in proprietà dei costruendi immobili: in particolare lamentano l’omesso esame della documentazione prodotta, dalla quale sarebbero emerse le molteplici sollecitazioni ed iniziative intraprese da esse ricorrenti per aderire alle richieste dell’autorità amministrativa al fine di completare il progetto urbanistico ed edilizio presupposto dai contratti di vendita-permuta.

3 – I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta correlazione logica.

3.1 Va innanzi tutto rilevato che il vizio di motivazione così come prospettato è inammissibile perchè la omissione argomentativa della quale ci si lamenta non è inquadrabile nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè non ha ad oggetto un “fatto” decisivo per il giudizio: nel primo motivo l’oggetto della “omissione” non viene neppure indicato; nel secondo la documentazione richiamata non riveste le caratteristiche del “fatto” nè tampoco “decisivo” ai fini del decidere: sul punto va richiamato l’indirizzo interpretativo di questa Corte che, con riferimento all’omesso esame di documenti, ha formulato il seguente principio: “Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento” (Così ex multis: Cass. Ord 6-5, 28 settembre 2016n. 19150). Nella fattispecie la presenza di attività – doverose ma inani – delle Cooperative nei confronti della P.A. non si poneva come fatto esonerativo della responsabilità da inadempimento, perchè le cooperative, nel formulare la promessa permuta, necessariamente se ne dovevano esser fatte carico – costituendo l’esito del procedimento amministrativo urbanistico un prius logico rispetto agli atti di disposizione degli edificandi immobili -; del tutto nuova appare poi la prospettiva, appena accennata a fol. 26 del ricorso, in merito all’accettazione, da parte dei B., dell’alea contrattuale derivante dalla mancata approvazione, dopo anni, del piano PEEP, comprendente anche la lottizzazione dell’area interessata.

3.2 – Posto ciò e considerato che la situazione di stallo come rappresentata, permaneva al momento della notifica della citazione, appare correttamente accertato un perdurante inadempimento da parte delle cooperative, senza che per raggiungere tale risultato rappresentativo fosse, per i giudici del merito, necessario il ricorso al concetto di termine essenziale od alla diffida ad adempiere.

4 – Con il terzo motivo vengono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1350; 1458; 1478 c.c., nonchè l’omessa motivazione di un fatto decisivo per il giudizio.

4.1- Rilevano le parti ricorrenti l’incongruenza logica tra la declaratoria di nullità – per mancanza della prova della stipula per atto scritto – dell’acquisto delle B. dalle originarie proprietarie (con il conseguente rigetto della domanda di retrocessione) e l’accoglimento invece della domanda di restituzione alle B. medesime, che non sarebbero state mai nel possesso dei terreni.

4.2 – Ferma restando la inammissibilità del prospettato vizio di motivazione – il fatto prospettato è stato oggetto di articolata, pur se non condivisa, argomentazione da parte del giudice del gravame – la censura è infondata: va innanzi tutto messo in rilievo che non sussiste la incongruenza logica nell’accogliere la domanda di restituzione ma non quella di retrocessione, atteso che la prima era fondata sulla relazione di fatto delle parti B. con l’immobile – mai contestata in precedenza – mentre la seconda si fondava sulla denegata proprietà di dette parti, in ragione della carenza della prova della esistenza del contratto di acquisto dalle proprietarie Be. – IRIS; in secondo luogo, essendo stata pronunciata la risoluzione dell’articolato negozio tra le originarie parti proprietarie e le B. e tra queste ultime e le Cooperative, e, come visto, essendo stato dichiarato invalido il contratto tra le originarie attrici e le proprietarie Be. – IRIS, era venuta meno la possibilità stessa per le Cooperative di accampare diritti nei confronti delle apparenti promittenti venditrici (di cosa altrui) B. e, di conseguenza, le prime difettavano di un concreto interesse per far valere in sede di legittimità, gli effetti di un rapporto intercorso inter alios.

5 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna delle cooperative al pagamento in solido delle spese di lite in favore delle B., secondo quanto indicato in dispositivo; non sussistono i presupposti di legge per la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, stante l’estrema articolazione dei rapporti tra le parti. Dal momento che il ricorso è stato notificato tra il 14 ed il 22 febbraio 2013, e dunque in epoca successiva all’entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha introdotto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per condannare le parti ricorrenti al versamento di un’ ulteriore somma, pari all’importo del contributo unificato.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 7000 (settemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 (duecento), ed agli accessori di legge.

Pone a carico delle stesse parti ricorrenti l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto ricorso, a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda della Corte di Cassazione, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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