Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20947 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 01/10/2020), n.20947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11685-2019 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI

9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO SMURRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2514/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. L.G., esercente l’attività di ingegnere, impugnava, con distinti ricorsi proposti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, il silenzio rifiuto formatosi su due istanze, del 18/6/2002 e 25/2/2009, di rimborso dei versamenti IRAP a titolo di acconto e di saldo relativi agli anni 1998-2000 (dell’importo complessivo di Euro 4.676,51) e agli anni 2005-2007 (dell’importo di Euro 4.508,44).

2.La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava rilevando che l’esistenza di compensi professionali a terzi configurava i requisiti dell’autonoma organizzazione.

3. Sull’impugnazione proposta dal contribuente la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con sentenza n. 2402/1/2016 del 29.9.2016 rigettava l’appello in quanto l’attività organizzativa era basata su collaborazioni esterne. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7674/18 accoglieva il ricorso proposto dal contribuente ed annullava la sentenza con rinvio alla Commissione regionale per il riesame della controversia con particolare riferimento all’entità e alla tipologia delle prestazioni rese dai terzi ai fini dell’assoggettamento ad Irap.

4 Il procedimento veniva riassunto e la CTR rigettava l’appello sul rilievo che dalla tipologia delle prestazioni rese, dall’entità dei compensi corrisposti a collaboratori e dal numero degli stessi poteva ritenersi configurato il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 ai fini dell’assoggettamento all’Irap.

5 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “violazione e falsa applicazione in relazione alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” il ricorrente si duole della omessa verifica richiesta dal giudice rescindente.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che il professionista non si sia avvalso di nessuna organizzazione e che il rapporto collaboratori è stato di natura occasionale.

2. Diversamente dalla proposta formulata dal giudice relatore il primo motivo è fondato.

2.1 In via preliminare va precisato che il ricorrente, pur avendo formalmente sussunto la critica alla sentenza impugnata nell’ipotesi della “violazione o falsa applicazione alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, l’ha poi sviluppata in termini di violazione dell’art. 384 c.p.c. non essendosi il giudice di rinvio uniformato al principio di diritti impartito dal giudice rescindente.

2.2 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, “l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (cfr. Cass. n. 25557/201726310/2017, 4036/2014).

2.2 Venendo al merito nell’ordinanza n. 7674/18 della Corte di Cassazione si legge per quanto di interesse quanto segue. “Il ricorso merita accoglimento, in quanto, in riferimento al parametro dell’erogazione di compensi a terzi, sul quale i giudici d’appello hanno fondato il loro convincimento sulla sussistenza di un’autonoma organizzazione, la giurisprudenza di questa Corte milita nel senso che occorra valutarne l’effettiva natura (Cass. ord. n. 16368/17), in quanto, è assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l’esercizio della propria professionalità (Cass. ord. n. 1820/17). La CTR ha “malgovernato” i principi regolatori della materia, non avendo nell’esame dei documenti effettuato questa necessaria indagine, in riferimento all’entità e alla tipologia delle prestazioni (1864/17)”.

2.3 Il principio enunciato dal giudice rescindente trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di precisare che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando ii contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Rammentandosi, in tesi generale, che i compensi (anche elevati) che un professionista paga ad altri consulenti non rappresentano l’elemento che fa scattare automaticamente anche il pagamento dell’IRAP (Cass. S.U. 9451/2016 e 20610/2016).

2.4 Orbene la Corte di merito non ha compiuto in modo adeguato e completo l’accertamento demandatogli dal momento che si è limitata solamente a dar conto della accertata circostanza della corresponsione da parte di L.G. di elevati compensi ad altri professionisti (ingegneri e geometri) e della esistenza di un rilevante numero di collaborazioni senza tuttavia chiarire la natura dei compensi e la tipologia delle prestazioni di cui la ricorrente si sarebbe avvalsa e che avrebbero integrato, ad avviso dei giudici d’appello, il requisito dell’autonoma organizzazione.

3 L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo in quanto l’accertamento in fatto della occasionalità o meno delle collaborazione è oggetto del giudizio di rinvio.

4 La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

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