Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20946 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13334/2014 proposto da:

P.N., L.V.L., L.N., L.V.F.,

L.V.A., LI.VO.FE., L.V.I., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE DAMIANI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIER FRANCESCO MAZZINI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENIAMINO DE RITIS

18, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DI LISA, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONSAP SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6252/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20/11/2013, depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato PIER FRANCESCO MAZZINI, difensore del ricorrente,

che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato DOMENICO DI LISA, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. L.V.A., P.M., Li.Vo.Fe., I. e L., L.F. e N. – nelle rispettive qualità di genitori, sorelle e nonni del defunto L.V.F. – convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Tivoli, Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, l’INA Assitalia s.p.a. (per il Fondo di garanzia delle vittime della strada) e la Consap s.p.a., per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in seguito ad un sinistro stradale nel quale il loro figlio, mentre era alla guida di un ciclomotore, era rimasto ucciso a causa dell’urto con un veicolo rimasto non identificato.

Si costituì in giudizio l’INA Assitalia, chiedendo il rigetto della domanda, mentre la Consap s.p.a. rimase contumace.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò la società di assicurazione al risarcimento dei danni per la somma complessiva di Euro 774.685,35, con interessi ultramassimale ed il carico delle spese di lite.

2. La sentenza del Tribunale è stata impugnata in via principale dall’INA Assitalia, poi divenuta Generali Italia s.p.a., ed in via incidentale dai danneggiati e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 2013, in totale riforma della decisione di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento danni, condannando i familiari al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza d’appello ricorrono L.V.A., P.M., Li.Vo.Fe., I. e L., L.V.F. e L.N., con unico atto affidato a tre motivi.

La s.p.a. Generali Italia resiste con controricorso.

La Consap s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; con il terzo, in relazione all’art. 360 c.p.c., c 1omma, n. 4), nullità della sentenza o del procedimento.

5.1. I tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi oltre che in parte ripetitivi, sono tutti privi di fondamento, quando non inammissibili.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

Allo stesso modo, è stato più volte riconosciuto che la valutazione di attendibilità dei testimoni appartiene al giudice di merito, il cui giudizio non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, non essendo possibile censurare il valore “ponderale” attribuito ai singoli testimoni (v., tra le altre, le sentenze 28 gennaio 2004, n. 1554, e 10 giugno 2014, n. 13054).

5.2. Nel caso specifico la Corte d’appello, con una sentenza bene argomentata e priva di vizi logici, ha ricostruito la dinamica dell’incidente e, richiamate tutte le deposizioni testimoniali acquisite ed il verbale dei Carabinieri redatto in occasione del sinistro, è giunta alla conclusione che non vi era alcuna prova dell’effettivo urto tra la moto della vittima e la vettura rimasta non identificata; ha poi valutato le testimonianze ed ha ritenuto di dover riconoscere maggiore attendibilità a quella del teste Pariciani, considerando implausibile quella del teste Pa.. In tal modo, la Corte romana ha ritenuto non dimostrato l’urto ed ha attribuito l’intera responsabilità del tragico incidente al defunto Li Volti, il quale aveva tenuto una velocità del tutto inadatta alla condizione dei luoghi.

A fronte di tale motivazione, le censure del ricorso si risolvono nella pretesa necessità di una diversa valutazione dei fatti e delle deposizioni dei testimoni, oltre che nella presunta incompletezza del verbale dei Carabinieri per l’omessa considerazione della deposizione del teste Pa., ritenuto fondamentale.

Nel fare questo, però, il ricorso non considera che quest’ultima deposizione è stata comunque tenuta presente dalla Corte d’appello e che, trattandosi di sentenza pubblicata dopo l’11 settembre 2012, deve essere applicato il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è configurabile il vizio di omesso esame circa un fitto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (v. la sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte).

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti hanno depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenutasi nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. Le considerazioni critiche di cui alla suindicata memoria, infatti, non modificano i termini della questione, ribadendo argomentazioni di merito già presenti nel ricorso e non più esaminabili in questa sede.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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