Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20946 del 13/09/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20946 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA
Data pubblicazione: 13/09/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CENTRO
SPEDIZIONIERI
DOGANALI
SRL
in
persona
dell’Amministratore Unico, domiciliata in Roma Via
Giovanni Pierluigi da Palestrina 19, presso lo studio
dell’Avv.to Enrico Maria Terenzio giusta procura
speciale a margine del ricorso
1
- ricorrente –
Contro
tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n.50/7/09 depositata il 8/4/09
della Commissione Tributaria regionale delle
Marche;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/1/2013 dal Consigliere Dott.ssa Marina
Meloni; uditi gli avvocati Enrico Maria Terenzio e
Giuseppe Albenzio presenti in aula; udite le
conclusioni
del
P.M.
in persona del
sostituto
Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi che ha
concluso per l’accoglimento del secondo motivo di
ricorso, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo
A seguito di notifica in data 30/4/2004 di avviso
di accertamento suppletivo e di rettifica nr.6545,
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AGENZIA DELLE DOGANE in persona del direttore pro
emesso
dall’Agenzia
delle
Dogane
Direzione di Ancona, relativo a 16 operazioni di
importazione di ferro silicio di origine cinese,
sottoposte a dazio antidumping ed IVA, effettuate
nel periodo 2001-2002 e 2003, la società
presentava ricorso, anche avverso la relativa
cartella esattoriale di pagamento notificata in
data 20/9/2004, davanti alla Commissione Tributaria
provinciale di Ancona.
In particolare la società, attiva nel settore dei
servizi
doganali
mandataria
per
ed
le
attività
di
importatrici
di
esercente
società
prodotti,in relazione all’espletamento delle
formalità doganali, asseriva che aveva presentato
presso la Dogana di Civitanova Marche, per conto
della ditta Metal Trade srl, 16 dichiarazioni
doganali per importazione di ferro silicio di
origine cinese, per le quali l’Ufficio SVA
(servizio vigilanza antifrode) di Ancona aveva
ritenuto, con accertamento a posteriori, che la
qualità della merce fosse diversa da quella
dichiarata nelle dichiarazioni doganali di
importazione
in quanto si trattava di silicio e
non di ferro silicio con relativa maggiore
imposizione doganale. La Commissione tributaria
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importatrice Centro Spedizionieri Doganali spa
provinciale di Ancona
con
sentenza
nr.64/5/06 respingeva il ricorso. Su ricorso in
appello
proposto
dalla
società
di
importazione,
la
Commissione tributaria regionale delle Marche, con
confermava la sentenza di primo grado. Avverso la
sentenza della Commissione Tributaria regionale
delle Marche ha proposto ricorso per cassazione la
società Centro Spedizionieri Doganali srl con 13
motivi ed ha resistiro l’Agenzia delle Dogane con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso
la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 67
DPR 600/73in relazione all’art. 360 n.3 cpc in
quanto la CTR aveva ritenuto legittima la procedura
di autotutela effettuata dalla circoscrizione
doganale di Ancona la quale, dopo aver notificato
l’avviso nr. 6545 in data 26/2/2004 comunicato il
1/3/2004, aveva poi notificato in data 30/4/2004
altro avviso di identico contenuto nr. 6545 del
26/2/2004, e poi aveva dichiarato di annullare il
primo avviso comunicato il l ° marzo e di
sostituirlo con il secondo.
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sentenza nr.50/7/09 depositata in data 8/4/2009,
Il motivo è infondato
e
deve
essere
respinto ben potendo l’amministrazione, in virtù
del potere che ad essa compete di correggere gli
errori del proprio operato, sostituire l’atto con
altro di analogo contenuto in quanto non sussiste
materia di imposte ma solo rinnovo, ai fini di
perfezionare la notifica, del medesimo atto rimasto
assolutamente identico per contenuto, protocollo e
data di emissione.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
78 reg.to CE 2913/92 ed 11 dlgs 374/90 nonché
art.5 dpr 43/73 in relazione all’art. 360 n.3 cpc,
in quanto la CTR ha ritenuto infondata l’eccezione
di incompetenza territoriale della Dogana di Ancona
a favore della Dogana di Civitanova Marche, nella
cui area di competenza si trovava la sede legale
della Adria Metal srl presso la quale erano stati
eseguiti gli accessi e le verifiche.
Il motivo è infondato. Infatti la sentenza di
appello ha chiarito definitivamente che nella
fattispecie non si è trattato di revisione
dell’accertamento a richiesta o d’ufficio, bensì di
revisione operata dalla Dogana di Ancona quale
organo gerarchicamente superiore con funzione di
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violazione del divieto di doppia imposizione in
coordinamento
e
vigilanza
delle
singole
dogane,tanto più che l’operazione è scaturita da
un’indagine penale avviata dal Servizio antifrode
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7
comma 2 legge 212/2000 per omessa indicazione del
responsabile del procedimento e dell’Ufficio
preposto a dare informazioni.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta
insufficiente motivazione sui punti controversi e
decisivi del terzo motivo di appello in relazione
all’art. 360 l’comma nr.5 cpc, in quanto la CTR ha
ritenuto che la mancata indicazione del
responsabile del procedimento e dell’Ufficio
preposto a dare informazioni fosse superata e
colmata dalle informazioni concernenti il direttore
dell’Ufficio emittente l’avviso ed i mezzi di
difesa.
Il terzo e quarto motivo sono infondati: infatti le
sezioni unite con sentenza n. 11722 del 14/05/2010
hanno stabilito che l’indicazione del responsabile
del procedimento negli atti dell’Amministrazione
finanziaria non è richiesta dall’art. 7 della legge
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doganale di quella circoscrizione.
27 luglio 2000, n. 212
(c.d. Statuto del
contribuente) a pena di nullità, in quanto tale
sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di
pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con
applicabile soltanto alle cartelle riferite ai
ruoli consegnati agli agenti della riscossione a
decorrere dal 1 giugno 2008. Recentemente è stato
ribadito che “in tema di atti tributari, l’art. 7,
comma 2, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n.
212, il quale dispone che per qualsiasi atto
dell’Amministrazione finanziaria e dei
concessionari della riscossione – e, quindi, anche
per le cartelle esattoriali – si debba
“tassativamente” indicare il responsabile del
procedimento, non comporta, nel caso di omissione
di tale indicazione, la nullità dell’atto, non
equivalendo la predetta espressione ad una
previsione espressa di nullità, come confermato
anche dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31
dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28
febbraio 2008, n. 31 – norma ritenuta dalla Corte
costituzionale, con sent. n. 58 del 2009, non in
contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost. che, nell’introdurre specificamente la sanzione di
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modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31,
nullità
per
indicanti
il
le
nome
del
cartelle
non
responsabile
del
procedimento, fissa la decorrenza di tale
disciplina dal 1 0 giugno 2008, precisando, con
portata interpretativa, che “la mancata indicazione
pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale
data non è causa di nullità delle stesse” (Sez. 5,
Sentenza n. 8613 del 15/04/2011).
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente
lamenta insufficiente motivazione sui punti
controversi e decisivi del quarto motivo di appello
in relazione all’art. 360 l’comma nr.5 cpc, in
quanto la CTR ha ritenuto che l’avviso nr. 6538
fosse adeguatamente motivato nonostante avesse solo
recepito acriticamente, motivando per relationem
senza nulla aggiungere, la motivazione del PVC.
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia
insufficiente motivazione sui punti controversi e
decisivi del quarto motivo di appello incidentale
in relazione all’art. 360 l’comma nr.5 cpc, in
quanto la CTR ha ritenuto che l’avviso nr. 6545
fosse adeguatamente motivato nonostante la mancanza
di vaglio critico delle risultanze istruttorie
esposte nel PVC.
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dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di
Il quinto ed il settimo
motivo sono infondati.
Infatti occorre precisare che nel regime introdotto
dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7,
l’obbligo di motivazione degli atti tributari può
mediante il riferimento ad elementi di fatto
risultanti da altri atti o documenti; se questi
ultimi non sono stati allegati all’atto notificato
è sufficiente che questo ne riproduca il contenuto
essenziale ovvero siano già conosciuti dal
contribuente
per
effetto
di
precedente
notificazione.
Con il sesto motivo la CSD srl lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art.11 dlgs 374/90 in
relazione all’art. 360 n.3 cpc in quanto la CTR ha
ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso pur
in mancanza di allegazione dei documenti cui si
riferisce nella motivazione e cioè i risultati di
analisi chimiche,documenti di trasporto, fatture,
corrispondenza ed altro, non conosciuti dalla
ricorrente.
In ordine alla mancata allegazione di documenti è
stato già chiarito in altra fattispecie che “Nel
regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio
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essere adempiuto anche “per relationem”, cioé
2000,
n.
212,
l’obbligo
di
motivazione degli atti tributari può essere
adempiuto anche “per relationem”, ovverosia
mediante il riferimento ad elementi di fatto
risultanti da altri atti o documenti, a condizione
notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il
contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere
l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e
destinatari) dell’atto o del documento che
risultino necessarie e sufficienti per sostenere il
contenuto del provvedimento adottato, e la cui
indicazione consente al contribuente – ed al
giudice in sede di eventuale sindacato
giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici
dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle
parti del discorso che formano gli elementi della
motivazione del provvedimento. (In applicazione del
principio, la S.C. ha ritenuto correttamente
motivato l’atto con cui l’Ufficio aveva
rettificato, ai fini dell’imposta di registro e
dell’INVIM, il valore di un immobile dichiarato in
un contratto di compravendita, richiamando in
comparazione altro atto di cessione di bene,
ritenuto della stessa natura, senza allegarlo
integralmente, ma riportandone soltanto alcuni
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che questi ultimi siano allegati all’atto
stralci
significativi).
(Sez. 5, Sentenza n. 6914 del 25/03/2011).
Con
l’ottavo motivo
la
ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 11 dlgs
374/90 nonché art.52 dpr 633/72 in relazione
legittimo l’utilizzo di elementi dell’indagine
penale sebbene non previsto per l’accertamento in
materia di diritti doganali e coperto da segreto
istruttorio.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti le indagini svolte in sede penale da organi
di polizia giudiziaria o, ai sensi del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, art. 33, o D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63, dalla stessa
Guardia di finanza che, cooperando con gli uffici
finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche,
ricerche ed acquisizione di notizie, possono essere
utilizzate dagli uffici finanziari e dal giudice
tributario che può avvalersene a fini meramente
fiscali (Cass. nn. 8990 del 2007, 29385 del 2008,
18077 e 22984 del 2010) in quanto l’autorizzazione
dell’autorità giudiziaria, richiesta dal D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, art. 63, comma l, per la
trasmissione, agli uffici delle imposte, dei
documenti, dati e notizie acquisiti nell’ambito di
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all’art. 360 n.3 cpc, in quanto la CTR ha ritenuto
un
procedimento
penale, è posta a
tutela della riservatezza delle indagini penali,
non dei soggetti coinvolti nel procedimento
medesimo o di terzi, con la conseguenza che anche
la sua eventuale mancanza (ipotesi nella specie
disciplinari a carico del trasgressore, non tocca
l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, nè
implica l’invalidità dell’atto impositivo adottato
sulla scorta degli stessi. (Cass. nn. 28695 del
2005, 22035 del 2006, 2450 e 11203 del 2007, 27947
del 2009).
Con il nono motivo la ricorrente insufficiente
motivazione sui punti controversi e decisivi del
quinto motivo di appello in relazione all’art. 360
1 ° comma nr.5 cpc, in quanto la CTR ha ritenuto
senza motivare che le presunzioni sulle quali si
basava l’accertamento erano gravi, precise e
concordanti. Il motivo proposto è infondato e deve
essere respinto. Infatti è stato più volte ribadito
che ai fini di una adeguata motivazione non è
necessario che il giudice esamini analiticamente
tutte le argomentazioni difensive svolte dalle
parti e le risultanze di causa essendo sufficiente
che indichi la fonte del proprio convincimento e
sia possibile controllare l’iter logico della
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comunque non accertata), se può avere riflessi
decisione.
In
particolare
per
integrare gli estremi della omessa pronuncia non
basta la mancanza di una espressa statuizione del
giudice ma occorre la mancanza di una decisione da
parte del giudice in ordine ad una domanda che
rigetto, cosicchè tale vizio deve essere escluso in
relazione ad una questione esplicitamente o
implicitamente assorbita in altre statuizioni della
sentenza.
Con il decimo motivo la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 11 dlgs
374/90 perché non era dovuto il dazio antidumping
per il silicio proveniente dalla Cina. Su tale
motivo non resta che ribadire quanto già affermato
dal giudice d’appello che ha correttamente ed
esaustivamente spiegato, con motivazione corretta
ed esauriente, in merito all’efficacia delle misure
antidumping per il silicio proveniente dalla Cina
( pag. 10 della sentenza).
Con l’undicesimo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione degli
artt.86 dpr 23/1/1973 n.43; art.1292 cc, art.201
del REG.CEE n.2913 del 12/10/1992 in relazione
all’art. 360 n.3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto
legittima l’applicazione al coobbligato in solido
13
richiede una pronuncia di accoglimento o di
CSD degli
interessi
legali sul maggior
dazio doganale calcolati dal momento in cui sorgeva
l’obbligazione doganale e non invece dalla notifica
dell’avviso di rettifica nr. 6545.
REG.CEE n.2913 del 12/10/1992 stabilisce la
solidarietà passiva del debito in caso di
rappresentanza indiretta e pertanto appare del
tutto giustificata l’applicazione degli interessi,
con la medesima decorrenza, anche nei confronti del
debitore solidale.
Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia
insufficiente motivazione sui punti controversi e
decisivi dell’ottavo motivo di appello in relazione
all’art. 360 1 ° comma nr.5 cpc, in guanto la CTR ha
ritenuto che non poteva essere applicato al caso in
esame l’art.203 reg. 2913/92.
Con il tredicesimo motivo la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione in relazione
all’art. 360 n.3 cpc dell’art.203 reg. 2913/92 in
guanto la CTR ha ritenuto che non poteva essere
applicato al caso in esame il suddetto articolo
perché non provata la sottrazione della merce prima
dell’avvenuta dichiarazione doganale.
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Il motivo è infondato. Infatti l’art. 201 del
I motivi
dodici
e
tredici
sono
infondati. Infatti In tema di diritti doganali, il
rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di un operatore
straniero ai fini dell’I.V.A. all’importazione, la
riquadro della bolletta doganale, è responsabile in
solido con l’importatore anche per i dazi doganali
avendo partecipato nella catena dell’introduzione
della merce nello Stato derivando, dagli artt. 201
e 64 del Regolamento Consiglio CEE 12 ottobre 1992
n. 2913 e dall’art. 38 del d.P.R. citato, la regola
secondo cui ogni soggetto che – legittimamente
indicato nella dichiarazione doganale – si trovi
collegato in termini o fisici che giuridici con le
merci che transitano per la linea doganale e
partecipi in qualsivoglia qualità
–
all’introduzione delle merci medesime nel
territorio dello Stato è coinvolto nel vincolo di
solidarietà per il pagamento dell’imposta doganale.
(Sez. 5, Sentenza n. 29585 del 29/12/2011.
Per quanto sopra il ricorso proposto è infondato e
deve essere respinto con condanna alle spese della
società ricorrente.
P.Q.M.
15
cui ragione sociale sia contenuta nell’apposito
Rigetta
il
ricorso
proposto
t’S.ENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.?.R. 264119é6
N. 131 TAB. ALI_ 4. – N.5
MATERIA TRIBUTALIA
e
condanna Centro Spedizionieri doganali srl al
pagamento delle spese di giudizio che si liquidano
in euro 15.000,00.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
Il consigliere estensore
Il Presidente
V sezione civile il 14/1/2013