Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20946 del 12/10/2011
Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 12/10/2011), n.20946
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16935-2008 proposto da:
PREFETTURA DI LIVORNO in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
TANZI AURELIO PETROLI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2616/2007 del TRIBUNALE di FIRENZE del
13.6.07, depositata il 14/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Parte ricorrente impugna il suindicato provvedimento col quale è stato dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace che ha accolto l’opposizione a sanzione amministrativa proposta dall’odierna parte intimata.
Il tribunale affermava l’inammissibilità dell’impugnazione per essere decorso il termine breve, decorrente dalla avvenuta acquisizione della conoscenza effettiva del provvedimento impugnato, con effetto dal momento in cui era stata ottenuta copia conforme all’originale della sentenza impugnata.
2. – Parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1. Osserva che, in mancanza di una specifica disciplina normativa al riguardo, il termine per impugnare non poteva che decorrere dalla notifica della sentenza ad iniziativa dell’altra parte.
3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
4. – Il ricorso è manifestamente fondato. Questa Corte a Sezioni Unite, con tre diverse ordinanze (n. 23594, 23585 e 23586 del 2010) ha ritenuto applicabile nel caso in questione il rito ordinario di cui all’art. 342 segg. c.p.c..
Resta quindi applicabile l’art. 326 c.p.c..
Del resto occorre osservare che “ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l’art. 326 cod. proc. civ. come “dies a quo” e che come tale opera anche nei confronti del notificante, non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti. Ne consegue che deve escludersi che il termine possa decorrere dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla cancelleria del giudice a quo il rilascio della copia autentica della sentenza impugnata” (Cass. 23501 del 2004; Cass. n. 15359 del 2008).
5. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Tribunale di Firenze), che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011