Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20946 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 27/02/2017, dep.08/09/2017),  n. 20946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18668/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 861/2012 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il

17/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito l’Avvocato PALATIELLO G., difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il tribunale di Lucca in composizione monocratica, adito su impugnazione avverso pronuncia del giudice di pace di Lucca concernente opposizione avverso cartella di pagamento notificata da Equitalia S.R.T. s.p.a. per la riscossione di somme per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni dell’art. 110, comma 9 T.U.L.P.S., con sentenza depositata il 17 luglio 2012 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma monopoli di Stato – nei confronti di B.G..

2. Nell’esaminare l’appello, il giudice monocratico del tribunale ha considerato che, non essendo contenuto nell’atto l’avvertimento di cui all’art. 38 c.p.c., come eccepito dal B. che si era costituito, l’appello fosse inammissibile.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – incorporante l’Amministrazione autonoma – ha proposto ricorso per cassazione su un unico motivo. B.G. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un’unica censura (violazione di norme processuali in relazione all’art. 38 c.p.c., art. 163 c.p.c., comma 3, artt. 164,167,342 e 359 c.p.c., nonchè della L. n. 353 del 1990, art. 50) la difesa erariale ha lamentato la nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’appello per non essere contenuto nell’atto l’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, che prescrive doversi avvertire che la costituzione oltre il termine di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.. Benchè effettivamente l’atto d’appello contenesse solo l’avvertimento riferito all’art. 167 c.p.c., richiamando anche sentenza delle sezioni unite di questa corte la ricorrente ha dedotto l’erroneità dell’opinione del tribunale, secondo cui l’atto d’appello dovrebbe contenere detto avvertimento riferito anche all’art. 38 c.p.c..

2. Il motivo è fondato. Sul punto, va data continuità all’indirizzo espresso da questa corte a sez. un. con la sentenza n. 9407 del 2013 (cui è conforme, ad es., sez. 3, n. 341 del 2016) secondo cui l’art. 342 c.p.c. – che, nel testo (applicabile ratione temporis) quale sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 50 e prima dell’ulteriore modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, “nonchè le indicazioni prescritte nell’art. 163 c.p.c.” – non richiede altresì, che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l’atto di appello contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 dell’art. 163 c.p.c., comma 3, che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un’espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.

3. Solo per completezza può rilevarsi che comunque, nel regime processuale previsto per il giudizio di primo grado, quand’anche esso si fosse voluto – in mera ipotesi – estendere all’appello, l’art. 164 c.p.c., comma 3, non avrebbe consentito, in mancanza dell’avvertimento nell’atto introduttivo, a fronte della costituzione della controparte (avvenuta nel caso di specie), altro che la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini con successiva sanatoria, su istanza della parte, in assenza della quale si sarebbe verificata sanatoria immediata; o, mancando detta costituzione, la rinnovazione dell’atto a norma del secondo comma. Ne deriva dunque, comunque, la grave erroneità del provvedimento impugnato.

4. La sentenza va dunque cassata, con rinvio al tribunale di Lucca in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Lucca in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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