Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20946 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 01/10/2020), n.20946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11387-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 917/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. S.D. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava i redditi dell’anno 1998 determinando i maggiori ricavi e di conseguenza la maggiore Irpef, Irap ed Iva con sanzioni ed interessi.

2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso rilevato che i parametri di cui al D.P.C.M. non potevano essere applicati non essendo intervenuto il parere del Consiglio di Stato.

3.La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello per gli stessi motivi contenuti nella sentenza di primo grado; proposto ricorso per Cassazione la Suprema Corte con sentenza del 14.12.2010 annullava con rinvio rilevando che la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato non comportava l’illegittimità del D.M. 29 gennaio 1996.

4 La Commissione Tributario Regionale della Sicilia con sentenza nr 917/01/2018, depositata in data 1.3.2018, rigettava l’appello del dell’Agenzia delle Entrate ritenendo non sufficientemente attendibile lo studio di settore posto a base dell’impugnato avviso di accertamento

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo.

Non si sono costituiti la contribuente e l’Agenzia delle Entrate Riscossioni.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il motivo di impugnazione denuncia la ricorrente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 45 e 63 per avere la CTR erroneamente deciso nel merito, anzichè dichiarare l’estinzione del processo non essendo stato il giudizio riassunto da nessuna delle due parti.

2 Il motivo è fondato.

2.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45″ il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”. A sua volta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 dispone che “quando la corte di cassazione rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e secondo grado in quanto applicabili. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio dii rinvio l’intero giudizio si estingue”.

2.2 Ciò premesso nel caso di specie a seguito della pronuncia della Cassazione con rinvio a diversa sezione della CTR della Sicilia, nessuna delle parti, come si evince sia dall’intestazione della sentenza che dall’estratto SIGIT della Commissione Regionale – riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza – ha provveduto a riassumere il giudizio.

2.3 Ciò nonostante la CTR, motu proprio, anzichè pronunciare decreto di estinzione del giudizio ha computo ulteriori attività processuali giungendo a pronunciare una sentenza che entrando nel merito rigettava l’appello dell’Agenzia condannandola alle spese.

3.In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata senza rinvio non potendo la causa essere proseguita.

4. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio; dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA