Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20945 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20945 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

Data pubblicazione: 13/09/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CENTRO

SPEDIZIONIERI

DOGANALI

SRL

in

persona

dell’Amministratore Unico, domiciliata in Roma Via
Giovanni Pierluigi da Palestrina 19, presso lo studio
dell’Avv.to Enrico Maria Terenzio giusta procura
speciale per atto notaio Gentilucci depositata in atti

- ricorrente Contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del direttore pro
tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

-controricorrente –

avverso la sentenza n.49/7/09 depositata il 8/4/09
della Commissione Tributaria regionale delle
Marche;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/1/2013 dal Consigliere Dott.ssa Marina
Meloni; uditi gli avvocati presenti in aula Enrico
Maria ; udite le conclusioni del P.M. in persona del
sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi
che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo,
assorbiti gli altri.

Svolgimento del processo

A seguito di notifica in data 1/3/2004 di avviso di
accertamento e di rettifica

nr.6538, emesso in

data 26/2/2004 dall’Agenzia delle Dogane Direzione
di Ancona, relativo a 2 operazioni di importazione
2

dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12

di magnesio di origine

cinese, sottoposte

a dazio antidumping ed IVA, effettuate nel periodo
2002-2003, la società importatrice Centro
Spedizionieri Doganali spa presentava ricorso,
anche avverso la relativa cartella esattoriale di

notificata in data 20/9/2004, davanti alla
Commissione Tributaria provinciale di Ancona.
In particolare la società, attiva nel settore dei
servizi doganali ed esercente attività di
mandataria per le società importatrici di prodotti,
in relazione all’espletamento delle formalità
doganali, asseriva che aveva presentato presso la
Dogana di Civitanova Marche, per conto della ditta
Metal Trade srl di Civitanova Marche, 2
dichiarazioni doganali per importazione di magnesio
di origine cinese, per le quali l’Ufficio SVA
(servizio vigilanza antifrode) di Ancona aveva
ritenuto, con accertamento a posteriori, che la
classificazione doganale presente nelle
dichiarazioni di importazione, magnesio al 99%, non
fosse corretta e dovesse corrispondere al numero
8104190021 anziché al numero 8104190029 con
relativa maggiore imposizione doganale.
La Commissione tributaria

provinciale di Ancona

con sentenza nr.65/05/06 rigettava il ricorso e
3

pagamento emessa dalle Marcheriscossioni spa

confermava la cartella

di

pagamento

relativa ai soli diritti doganali, diretta alla
ricorrente in qualità di co-obbligata solidale, per
aver agito in nome proprio ma per conto della ditta
Metal Trade srl. Su ricorso in appello proposto

Ancona, la Commissione tributaria regionale delle
Marche, con sentenza nr.49/7/09 depositata in data
8/4/2009, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale delle Marche ha proposto ricorso per
cassazione la CSD srl con sei motivi ed ha
resistito la Agenzia delle Dogane con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente CSD
srl lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art 67 DPR 600/73in relazione all’art. 360 n.3
cpc in quanto la CTR aveva ritenuto legittima la
procedura di autotutela effettuata dalla
circoscrizione doganale di Ancona la quale, dopo
aver notificato l’avviso nr. 6538 in data 26/2/2004
comunicato il 1/3/2004, aveva poi notificato in
data 30/4/2004 altro avviso di identico contenuto
nr. 6538 del 26/2/2004, e poi aveva dichiarato di

4

dalla CSD srl avverso l’Agenzia delle Dogane di

annullare

il

primo

avviso comunicato

il l ° marzo e di sostituirlo con il secondo.
Il motivo è infondato e deve essere respinto ben
potendo l’amministrazione, in virtù del potere che
ad essa compete di correggere gli errori del

analogo contenuto in quanto non sussiste violazione
del divieto di doppia imposizione in materia di
imposte ma solo rinnovo, ai fini di perfezionare la
notifica, del medesimo atto rimasto assolutamente
identico per contenuto, protocollo e data di
emissione.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
78 reg.to CE 2913/92 ed 11 dlgs 374/90 nonché
art.5 dpr 43/73 in relazione all’art. 360 n.3 cpc,
in quanto la CTR ha ritenuto infondata l’eccezione
di incompetenza territoriale della Dogana di Ancona
a favore della Dogana di Civitanova Marche, nella
cui area di competenza si trovava la sede legale
della Metal Trade srl presso la quale erano stati
eseguiti gli accessi e le verifiche.
Il motivo è infondato. Infatti la sentenza di
appello ha chiarito definitivamente che nella
fattispecie non si è trattato di revisione
5

proprio operato, sostituire l’atto con altro di

dell’accertamento

a

richiesta

o

d’ufficio, bensì di revisione operata dalla Dogana
di Ancona quale organo gerarchicamente superiore
con funzione di coordinamento e vigilanza delle
singole dogane, tanto più che l’operazione è

Servizio antifrode doganale di quella
circoscrizione.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7
comma 2 legge 212/2000 per omessa indicazione del
responsabile del procedimento e dell’Ufficio
preposto a dare informazioni.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente
lamenta insufficiente motivazione sui punti
controversi e decisivi del terzo motivo di appello
in relazione all’art. 360 l’comma nr.5 cpc, in
quanto la CTR ha ritenuto che la mancata
indicazione del responsabile del procedimento e
dell’Ufficio preposto a dare informazioni fosse
superata e colmata dalle informazioni concernenti
il direttore dell’Ufficio emittente l’avviso ed i
mezzi di difesa.

6

scaturita da un’indagine penale avviata dal

Il

terzo

e

quarto

motivo

sono

infondati: infatti le sezioni unite con sentenza n.
11722 del 14/05/2010 hanno stabilito che
l’indicazione del responsabile del procedimento
negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è

n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) a pena di
nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta
per le sole cartelle di pagamento dall’art. 36,
coma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, nella legge 28
febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle
cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti
della riscossione a decorrere dal l giugno 2008.
Recentemente è stato ribadito che “in tema di atti
tributari, l’art. 7, comma 2, lett. a) della legge
27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che per
qualsiasi atto dell’Amministrazione finanziaria e
dei concessionari della riscossione – e, quindi,
anche per le cartelle esattoriali – si debba
“tassativamente” indicare il responsabile del
procedimento, non comporta, nel caso di omissione
di tale indicazione, la nullità dell’atto, non
equivalendo la predetta espressione ad una
previsione espressa di nullità, come confermato
anche dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31

7

richiesta dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000,

dicembre 2007, n. 248,

convertito

nella

legge 28 febbraio 2008, n. 31 – norma ritenuta
dalla Corte costituzionale, con sent. n. 58 del
2009, non in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 97
e 111 Cost. – che, nell’introdurre specificamente

indicanti il nome del responsabile del
procedimento, fissa la decorrenza di tale
disciplina dal 1 ° giugno 2008, precisando, con
portata interpretativa, che “la mancata indicazione
dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di
pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale
data non è causa di nullità delle stesse” (Sez. 5,
Sentenza n. 8613 del 15/04/2011).
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente
lamenta insufficiente motivazione sui punti
controversi e decisivi del quarto motivo di appello
in relazione all’art. 360 1 ° comma nr.5 cpc, in
quanto la CTR ha ritenuto che l’avviso nr. 6538
fosse adeguatamente motivato nonostante avesse solo
recepito acriticamente, senza nulla aggiungere, la
motivazione del PVC.
Il quinto motivo è infondato. Infatti occorre
precisare che nel regime introdotto dalla legge 27
luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di
motivazione degli atti tributari può essere
8

la sanzione di nullità per le cartelle non

nex.:
adempiuto anche “per

relationem”, cioé

mediante il riferimento ad elementi di fatto
risultanti da altri atti o documenti; se questi
ultimi non sono stati allegati all’atto notificato
è sufficiente che questo ne riproduca il contenuto

contribuente per effetto di precedente
notificazione.
Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso la
ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt.86 dpr 23/1/1973 n.43; art.1292 cc,
art.201 del REG.CEE n.2913 del 12/10/1992 in
relazione all’art. 360 n.3 cpc in quanto la CTR ha
ritenuto legittima l’applicazione al coobbligato in
solido CSD degli interessi legali sul maggior dazio
doganale calcolati dal momento in cui sorgeva
l’obbligazione doganale e non invece dalla notifica
dell’avviso di rettifica nr. 6538.

Il motivo è infondato. Infatti l’art. 201 del
REG.CEE n.2913 del 12/10/1992 stabilisce la
solidarietà passiva del debito in caso di
rappresentanza indiretta e pertanto appare del
tutto giustificata l’applicazione degli interessi,
con la medesima decorrenza, anche nei confronti del
debitore solidale.
9

essenziale ovvero siano già conosciuti dal

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26f’4/191,6
N. 131 TAB. ALL. 3. – N. 5
MATERIA TRIBI.STAMA

Per quanto sopra il

ricorso proposto è

infondato e deve essere respinto con condanna alle
spese della società ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto e condanna Centro

di giudizio che si liquidano in euro 15.000,00.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 14/1/2013

Il consigliere estensore

Il P sidente

Spedizionieri doganali srl al pagamento delle spese

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