Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20945 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 21/02/2017, dep.08/09/2017),  n. 20945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13974/2014 proposto da:

S.G. TITOLARE DELLA DITTA EDISAP C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. CLELIA SCIOSCIA;

– ricorrente –

contro

I.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AL QUARTO MIGLIO 50, presso lo studio dell’avvocato ROSA

CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO PAGNANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1693/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Scioscia Clelia difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Pagnano Vincenzo difensore del controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G., titolare della ditta EDISAP di S. Geom. G., conveniva davanti al Tribunale di Napoli il sig. I.N. e – premesso che, per incarico di costui, aveva effettuato, in base a due distinti contratti di appalto, lavori di ristrutturazione di un appartamento in (OMISSIS), nonchè lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sottotetto del medesimo appartamento – lamentava che il committente, che aveva richiesto variazioni al progetto originario e lavori extracontrattuali, non aveva versato il saldo dei lavori eseguiti, per l’importo di Euro 65.054,12; il S. chiedeva quindi la condanna dello I. al pagamento della somma suddetta, oltre al risarcimento danni. Lo I. si costituiva resistendo alla domanda, lamentando l’illegittima sospensione dei lavori da parte del S. e, in via riconvenzionale, chiedendo che quest’ultimo, previo accertamento del valore dei lavori eseguiti, fosse condannato a restituirgli la somma di Euro 4.262,27, versata in eccedenza sul dovuto, a risarcirgli i danni e a rifondergli la somma di Euro 5.000, che esso convenuto aveva versato al direttore dei lavori.

Il Tribunale di Napoli, istruita la causa a mezzo testi e C.T.U., con la sentenza n. 9567/09 condannava il convenuto a corrispondere al S. la somma di Euro 33.131,98, rigettando tutte le altre domande.

La corte di Appello di Napoli, adita da I.N., disponeva la rinnovazione della C.T.U. e all’esito, in riforma della sentenza di primo grado, statuiva che l’importo complessivo dei lavori effettuati dall’appaltatore ammontava a Euro 116.669,32, inferiore di circa Euro 9.000 rispetto ai versamenti effettuati dal committente, rigettava la domanda dell’appaltatore S. e, quanto alle domande riconvenzionali dello I., accoglieva la domanda restitutoria (entro il limite della somma di Euro 4.262,27, richiesta giudizialmente), rigettava la domanda risarcitoria e, infine, accoglieva la domanda di refusione della somma di Euro 5.000 versata dal committente a titolo di compenso dell’opera professionale del direttore dei lavori (argomentando come tale compenso fosse stato posto a carico dell’appaltatore per espresso patto contrattuale); così, in definitiva, condannando l’appellato S. a pagare in favore dell’appellante la somma di Euro 9.262,17.

Avverso la sentenza della corte di Appello di Napoli S.G. ha proposto ricorso per cassazione, articolandolo su quattro motivi.

I.N. si è costituito con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 21.2.17, per la quale solo il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa (peraltro producendo, insieme a tale memoria, tablet contenenti videoriprese riproduttive dei luoghi relativi all’oggetto di causa); il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata inammissibile la produzione dei tablet depositati dal ricorrente insieme alla memoria ex art. 378 c.p.c.. Si tratta, infatti, di una produzione documentale, ancorchè su supporto non cartaceo, che nel giudizio di cassazione non può essere effettuata per il disposto dell’art. 372 c.p.c.. I tablet depositati in cancelleria, costituenti il supporto di detta produzione, vanno restituiti al ricorrente. Passando all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue. Il primo motivo, riferito alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed al vizio di insufficiente e illogica motivazione, denuncia come la corte d’appello non abbia esplicitato nè le ragioni per le quali ha ritenuto di dover rinnovare in appello la consulenza tecnica, nè le ragioni per le quali ha ritenuto di dover preferire le conclusioni della consulenza tecnica svolta in appello rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica svolta in primo grado, nè, infine, le ragioni per le quali ha disatteso le critiche mosse dall’odierna ricorrente alla consulenza tecnica svolta in secondo grado. Il ricorrente lamenta altresì l’inadeguatezza della C.T.U. posta a fondamento alla decisione dal giudice di secondo grado.

Il motivo è infondato.

Premesso che, come più volte chiarito da questa Corte (tra le tante, sent. 19572/13) il giudice che intenda uniformasi alle risultanze della seconda consulenza tecnica di ufficio non può limitarsi ad un’adesione acritica a tali conclusioni, ma deve giustificare la propria preferenza, specificando la ragione per la quale ritiene di discostarsi dalle conclusioni del primo consulente (salvo che le stesse abbiano formato oggetto di esame critico nell’ambito della nuova relazione peritale con considerazioni non specificamente contestaste dalle parti), il Collegio osserva che la corte di appello ha esposto analiticamente le ragioni per le quali ha ritenuto la seconda relazione peritale più attendibile della prima (facendo espressamente proprie le critiche a quest’ultima rivolte dalle parti, cfr. p. 6, primo cpv, della sentenza) ed ha esaminato puntualmente, alle pagg. 7 e 8 della sentenza, le censure avanzate dalla difesa S. alla consulenza svolta in secondo grado, disattendendole motivatamente.

In particolare, la corte territoriale ha precisato che il perito dalla stessa nominato aveva svolto il suo incarico basandosi sui contratti sottoscritti, sul libretto delle misure e quantità relative ai lavori extracapitolato e sulla contabilità del direttore dei lavori nominato da entrambi i contraenti, utilizzando, per determinare il valore delle opere fuori contratto, il parametro di cui all’art. 7 del capitolato, con cui “le parti hanno regolato le modalità di valutazione dei lavori extra mediante la tariffa M.L.P. edizione 1990 decurtata al 15% oppure mediante determinazione di opportune analisi di prezzo”.

Inoltre, la corte di Appello di Napoli ha sottolineato che il secondo C.T.U., dopo avere effettuato dei sopralluoghi e delle misurazioni, ha tenuto conto della precedente perizia di ufficio, avvalendosi di elementi istruttori “che erano già stati posti a base della relazione tecnica d’ufficio richiamata nella sentenza impugnata e che non erano stati oggetto di gravame”, ed ha applicato i prezzi concordati dalle parti e le riduzioni previste nel contratto ed analizzato i lavori extra, confrontando “l’analisi delle fatture relative alla fornitura dei materiali ed il relativo importo totale con le corrispondenti voci di fornitura materiali già previste nei contratti”.

Quanto alle critiche all’elaborato peritale sollevate dal ricorrente, la corte territoriale ha precisato come il C.T.U. avesse risposto, dando pure conto di avere confrontato i rilievi metrici completi dell’appartamento inviati dal consulente di parte appellata, di non avere riscontrato differenze sostanziali fra i due elaborati e di non avere ricevuto ulteriori osservazioni dello stesso perito di parte il quale, durante le operazioni, non aveva ritenuto di compiere proprie misurazioni.

La corte di Appello di Napoli ha, poi, ritenuto tardiva la documentazione presentata dal ricorrente (nè S.G. ha indicato, come sarebbe stato suo onere, quando detta documentazione sarebbe stata tempestivamente presentata, nè da quali atti processuali tale tempestivo deposito risulterebbe).

Infine, la corte territoriale ha rilevato che il C.T.U. aveva spiegato “nella discussione contenuta a pag. 30-31 della relazione finale”, per quali ragioni aveva escluso di “compiere saggi invasivi per rispondere al mandato ricevuto”.

Il primo mezzo di gravame va quindi, conclusivamente, disatteso.

Il secondo motivo (erroneamente numerato come terzo), riferito alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., denuncia come il C.T.U. abbia omesso di acquisire idonea documentazione atta suffragare la propria relazione, pur essendo abilitato ad assumere ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, giacchè il ricorrente non precisa in cosa consisterebbe e quali contenuti avrebbe la documentazione di cui lamenta la mancata acquisizione da parte del c.t.u..

Con il terzo motivo (erroneamente numerato come quarto), il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa riconoscendo un credito in favore di controparte sulla base di una consulenza tecnica, in tal modo attribuendo alla stessa valore di prova documentale in senso tecnico. Sotto altro aspetto, secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe errato nel giudicare inutilizzabile la documentazione da lui prodotta in sede di operazioni peritali, senza considerare che si trattava di documenti tutti già versati in atti e riprodotti al C.T.U. solo per comodità di consultazione.

Il motivo è infondato, in quanto, da un lato, trascura l’insegnamento di questa Corte secondo cui la consulenza tecnica di ufficio può avere ad oggetto non solo la valutazione di fatti accertati o di dati preesistenti (consulente c.d. deducente), ma anche l’accertamento fattuale che richieda specifiche cognizioni tecniche (consulente c.d. percipiente), in tal caso costituendo essa stessa fonte oggettiva di prova (cfr. Cass. n. 3990/06); d’altro lato, trascura il rilievo che, come specificamente sottolineato dalla corte territoriale, il C.T.U. ha fondato il suo elaborato principalmente su documenti già presenti agli atti, come i contratti e la contabilità del direttore dei lavori, e pertanto è in tali documenti che va in definitiva individuato il fondamento probatorio della decisione impugnata.

Palesemente carente di autosufficienza è poi la doglianza relativa alla statuizione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dal S. in sede di operazioni peritali (pag. 14, primo capoverso, del ricorso), posto che la stessa è priva di qualunque specificazione in ordine al contenuto ed alla natura di tale documentazione.

Con il quarto motivo (erroneamente numerato come quinto), il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 194 c.p.c.. In particolare, egli sostiene che il C.T.U. non avrebbe mai concluso le operazioni peritali, sarebbe rimasto solo con il resistente alla fine del secondo sopralluogo ed avrebbe effettuato le sue misurazioni al di fuori del contraddittorio con i consulenti di parte.

La doglianza è infondata perchè la corte territoriale ha rilevato che entrambe le parti erano presenti durante il primo accesso, che le operazioni si erano svolte nel corso di due sopralluoghi e che il perito dell’ufficio aveva tenuto conto dei rilievi metrici inviati dal consulente dell’attuale ricorrente, il quale non aveva sollevato ulteriori osservazioni, nè aveva ritenuto di effettuare di persona una nuova misurazione dei luoghi in questione. D’altra parte, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (cfr. sent. n. 14532/16) che in tema di C.T.U., ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2 e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, ma che l’omissione di simili comunicazioni non costituisce di per sè ragione di nullità della consulenza, la quale si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, da tale omissione sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa collegato al mancato intervento delle parti alle operazioni; pregiudizio che, si è pure precisato, non ricorre qualora risulti che le parti siano state egualmente in grado di assistere all’indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti.

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte del ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone restituirsi al ricorrente i tablet dal medesimo depositati in cancelleria insieme alla memoria ex art. 378 c.p.c..

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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