Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20945 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. II, 01/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20605-2019 proposto da:

T.B., rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI

MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 20/05/2019,

relativo al procedimento R.G.n. 9393/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Presidente e Relatore FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.T., cittadino del Togo, nato nel 1992, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Napoli avverso la decisione della Commissione territoriale di Caserta, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di essersi dovuto allontanare dal suo Paese per sottrarsi ad una reclusione senza giusto processo o a vendette private per aver provocato accidentalmente la morte di un bimbo in seguito ad un sinistro stradale.

Il Tribunale rigettava la domanda intesa al riconoscimento dello status di rifugiato, ritenendo non credibile il racconto. Respingeva, altresì, la domanda di protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), data la situazione socio-politica di relativa calma del Togo. Ed escludeva, infine, la protezione umanitaria (applicabile ratione temporis) ostandovi il difetto di credibilità delle dichiarazioni del richiedente ed essendo irrilevante la frequentazione di corsi di lingua italiana o di tirocini formativi.

Avverso detto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo parte ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lamentando la mancata cooperazione istruttoria del Tribunale, il quale si è limitato a rigettare la domanda giudicando non credibili le dichiarazioni del richiedente.

2. – II secondo motivo denuncia l’omesso esame d’un fatto decisivo e discusso, riguardante la domanda subordinata di protezione umanitaria. In particolare, si lamenta l’omesso esame delle circostanze inerenti alla situazione personale del ricorrente, alla sua forte vulnerabilità, al percorso d’integrazione compiuto in Italia e alla condizione generale del Togo, il tutto erroneamente ritenuto irrilevante dal giudice.

3. – Il terzo motivo allega, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, artt. 2, 3 e 5 CEDU e art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Evidenziati gli elementi di fatto dedotti nel giudizio di merito ai fini della protezione umanitaria, parte ricorrente sostiene che il Tribunale, rigettando la relativa domanda, sarebbe incorso nella violazione delle norme anzi dette.

4. – Il motivo primo motivo è infondato.

In tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione (v. n. 33858/19 e 16925/18).

Di riflesso e nella specie, il Tribunale non era tenuto a riscontrare, tramite l’acquisizione delle COI (acronimo di Country of Origin Information), l’esistenza del dedotto danno grave, avendo esso ritenuto, con motivazione non suscettiva di sindacato in questa sede di legittimità, che le dichiarazioni rese dal richiedente non fossero credibili.

5. – Anche i restanti motivi, da esaminare congiuntamente per la loro inerenza alla medesima questione, sono infondati.

La natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (n. 21123/19).

Va da sè, nella specie, che in difetto di un’autonoma allegazione di fatti diversi da quelli posti a base della domanda di protezione sussidiaria, il Tribunale non dovesse valutare sub specie di protezione umanitaria quegli stessi fatti che aveva appena giudicato non plausibili nella loro allegazione, così restando correttamente assorbito ogni loro esame ulteriore.

Quanto alla mancata considerazione congiunta del percorso d’integrazione del richiedente e del raffronto tra la situazione generale del Paese di provenienza, deve osservarsi che tale comparazione presuppone pur sempre la vulnerabilità del richiedente. Questa ricorre in presenza di alcuna delle condizioni di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 19 ovvero nell’ipotesi della c.d. vulnerabilità di ritorno, quale risultato, cioè, di un raggiunto livello di integrazione nel Paese di accoglienza che, rapportato a quello che il richiedente ritroverebbe nel Paese d’origine, faccia prevedere a carico del richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. n. 4455/18). Solo in presenza di elementi di un’effettiva integrazione tale giudizio comparativo ha ragion d’essere.

Nello specifico, il Tribunale non ha omesso nessun esame, ma ha ritenuto l’irrilevanza, ai fini della concessione della protezione umanitaria, “di quegli elementi fondanti un’assunta integrazione sociale, rappresentati dalla frequentazione di corsi di lingua italiana o di tirocinio formativo”. E poichè tali soli fatti non valgono a dimostrare un già avvenuto inserimento socio-lavorativo, ma solo l’inizio del relativo percorso, deve escludersi che il Tribunale dovesse procedere al successivo giudizio di comparazione.

6. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.

7. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva.

8. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

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