Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20944 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 17/02/2017, dep.08/09/2017),  n. 20944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29026/2012 proposto da:

T.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 36, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VALERIO DE

VITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato QUINTO DE

SANTIS;

– ricorrente –

contro

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

MARANO (Studio Avv. Cataldo d’Andria e Associati), rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO MATARANGOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito l’Avvovato PAOLO VALERIO DE VITO, difensore del ricorrente, che

ha chiesto raccoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCO MATARANGOLO, difensore del controricorrente,

che si è riportato agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’odierno ricorrente, T.L., nel 2005 proponeva domanda contro B.E. ex art. 2932 c.c., volta ad ottenere il trasferimento della metà dei beni acquistati dal convenuto a un’asta giudiziaria. Questi i fatti posti alla base della sua pretesa: era stata sottoscritta da lui e da B. una scrittura privata, senza data, con cui si era concordato che egli, T., avrebbe anticipato la somma di 13.417,55 Euro per acquistare determinati beni immobili posti in vendita a un’asta giudiziaria, fissata il 1 ottobre 2004; B., dopo aver versato una cauzione che era il doppio della somma anticipata dal T., aveva partecipato all’asta ed era risultato aggiudicatario dei beni, definitivamente trasferitegli per 92.032,61 Euro; T. aveva invano chiesto a B. di intestargli la metà dei beni. B. si era costituito, affermando che non si trattava di un contratto preliminare di compravendita, ma di una scrittura, che neppure poteva valere come mandato ad acquistare i beni, che semplicemente recepiva la volontà delle parti di partecipare congiuntamente all’asta.

Il Tribunale di Perugia ha ritenuto che non si trattasse di un preliminare e neppure di un mandato senza rappresentanza ad acquistare, ma di una mera dichiarazione di intenti e ha così rigettato la domanda, compensando le spese di lite.

2. T. ha proposto appello. La Corte d’appello, dopo aver ammesso prove testimoniali, ha rigettato l’impugnazione (non avendo le parti concordato i termini del trasferimento, la scrittura ha concluso la Corte – va letta come quietanza della dazione del denaro e manifestazione dell’intenzione di negoziare successivamente il preliminare di compravendita), anch’essa compensando le spese di lite.

3. T. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Controparte ha proposto controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere “violazione o falsa applicazione degli artt. 2722 c.c. e segg. (inammissibilità della prova testimoniale dedotta dalle parti) e dell’art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove documentali e testimoniali), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (date di emissione e di incasso dell’assegno bancario)”.

Il motivo è infondato. Quello che il ricorrente infatti critica non è la violazione o falsa applicazione di norme da parte della Corte d’ appello, ma la ricostruzione dei fatti da essa operata (così, non si argomenta circa la inammissibilità della prova testimoniale, ma come questa avrebbe dovuto essere diversamente condotta e come avrebbero dovuto essere diversamente valutate le dichiarazioni dei testimoni), ricostruzione che – ove, come nel caso di specie, adeguatamente motivata – non può essere censurata da questa Corte di legittimità. Unicamente si osserva come il giudice del merito erri – ma è affermazione sicuramente non decisiva nello svolgimento del suo ragionamento – nel qualificare il mandato senza rappresentanza come contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam (p. 4 del provvedimento): “il rimedio ex art. 2932, consistente nell’esecuzione in forma specifica dell’ obbligo di trasferire al mandante l’immobile acquistato dal mandatario, è esperibile anche quando il contratto di mandato sia senza rappresentanza e privo di forma scritta” (Cass., 20051/2013).

2. Con il secondo motivo si denuncia – facendo peraltro riferimento dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – l’error in procedendo della Corte, che non avrebbe sentito due ulteriori testimoni e comunque non avrebbe esercitato i poteri istruttori d’ufficio di cui all’art. 281-ter c.p.c. e artt. 257 c.p.c..

Il motivo è infondato. Si censura che la Corte di merito si sia limitata ad ascoltare due testimoni senza esercitare i suoi poteri d’ufficio in materia di prova e quindi magari sentire un altro testimone (il notaio) e rinnovare l’esame dei testimoni già sentiti. Si tratta di poteri, in particolare quelli di cui all’art. 257 (l’art. 281-ter, è proprio del giudice monocratico di tribunale), rimessi “all’ apprezzamento discrezionale del giudice di merito (..) il cui mancato esercizio non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (ex multis, Cass., 9322/2010).

3. Il ricorso va pertanto rigettato; le spese sono liquidate in dispositivo sulla base della soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 4.200 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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