Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20944 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 06/08/2019), n.20944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7119-2013 proposto da:

D.P. FU ERASMO SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. VALESIO 1, presso

lo studio dell’avvocato EUGENIO PACE, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS) UFFICIO

CONTROLLI;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 6/2012 della COMM. TRIB. REG. del Lazio, SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 24/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso;

udito per la resistente l’Avvocato PELUSO che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.P. FU ERASMO S.P.A ricorre avverso la sentenza n. 6/40/12, depositata il 24/01/2012, con la quale la CTR del Lazio – Sez. Stacc. di Latina ha rigettato la declaratoria di illegittimità dell’avviso di accertamento (OMISSIS), impugnato dalla società contribuente in relazione ad alcuni recuperi a tassazione, operati dall’Agenzia delle Entrate all’esito di un processo verbale di constatazione.

2. In particolare, la CTR, per quanto qui rileva, ha fondato la pronuncia di rigetto, sul presupposto dell’indeducibilità dei costi sopportati dalla società ricorrente in relazione: a) ad un finanziamento settennale erogato a due soci; b) alle quote di ammortamento del costo dei beni materiali e strumentali affrontati per lo stabilimento di (OMISSIS); c) alle spese per compensi corrisposti agli amministratori.

3. Avverso tale sentenza ricorre D.P. Fu E. S.p.a. affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ritualmente intimata si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione agli interessi attivi derivanti dai prestiti ai soci.

2. Con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del TUIR, art. 67, comma 1, e art. 40, comma 2, per avere errato la CTR nel ritenere applicabile il disposto di cui al TUIR, art. 67, comma 1, all’ipotesi di bene avente destinazione strumentale per natura.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360,1 comma, n. 3, c.p.c., la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, per avere la CTR erroneamente applicato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, pur non ricorrendone i presupposti, nonchè la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

4. Il ricorso è fondato entro i limiti dappresso indicati.

5. Il primo motivo è inammissibile, in quanto al di là della sua intestazione formale, attraverso il tramite strumentale dell’art. 360 c.p.c., n. 5, parte ricorrente tende a proporre un riesame del fatto della controversia, contestando la valutazione delle ragioni e delle circostanze poste a base del convincimento del giudice, che, però, costituiscono “res facti” insindacabile in sede di legittimità, nello specifico, prospettando in riferimento alla questione sugli interessi attivi derivanti dai finanziamenti ai soci, una diversa ricostruzione dei fatti.

6. Il secondo motivo pone il problema concernente l’ambito di applicazione del TUIR, art. 40, comma 2, in particolare, per quanto attiene il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile.

7. Come più volte affermato da questa Corte, in tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40, comma 2, secondo periodo, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all’attività dell’azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è “in re ipsa”, e potendosi prescindere (ai fini dell’accertamento della strumentalità) dall’utilizzo del bene da parte dell’azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l’insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all’attività aziendale (Cass. n. 4306/2015 – Cass. n. 16788/16); alla luce di ciò risultano, pertanto, non conferenti le censure prospettate dalla ricorrente, in quanto affermano una distinzione tra beni strumentali per natura e beni strumentali per destinazione non allineata al principio giurisprudenziale dianzi richiamato.

8. L’oggetto del “thema decidendum” che propone il terzo motivo consiste nello stabilire se, la CTR abbia correttamente applicato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, alla fattispecie in disamina.

9. Tale disposizione prevede che: “I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione”.

10. La giurisprudenza di questa Corte, formatasi a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 45/2000, in linea con tale decisione, ha chiarito che la suddetta norma, ha natura eccezionale, e che, quindi, “non può essere applicata oltre i casi ed i tempi da essa considerati e deve essere interpretata, in coerenza ed alla luce dei principi affermati dagli artt. 24e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto alla difesa e di obbligare il contribuente alla effettuazione di pagamenti non dovuti e, quindi, nel senso che, per essere sanzionato con la perdita della facoltà di produrre i libri e le altre scritture contabili, il contribuente stesso deve aver tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova e, dunque, capace di far fondatamente dubitare della genuinità di documenti che affiorino soltanto in seguito nel corso del giudizio” (Cass. n. 16536/2010 – Cass. n. 1344/2010).

11. Nella citata pronuncia n. 1344/2010 è stato poi ribadito che la norma “trova applicazione soltanto in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell’Amministrazione e di un rifiuto o di un occultamento da parte del contribuente, non essendo sufficiente che quest’ultimo non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti successivamente prodotti in giudizio”.

12. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione l’importo di Lire 113.880.000, di cui Lire 94.900.000 quale compenso relativo all’anno 1997 spettante al Procuratore della società, P.F. e Lire 18.980.000, corrispondente al 20% della suddetta somma, accantonato nel conto “Quiescenza Dirigenti” sempre a favore dello stesso soggetto.

13. La sentenza impugnata ha ritenuto legittimo detto recupero, tenuto conto del fatto che nel corso degli accertamenti amministrativi, la società ricorrente formalmente intimata, non ha ottemperato a produrre agli accertanti la richiesta documentazione comprovante la “effettività e la continuità” delle prestazioni rese a favore della Società da parte del Procuratore.

14. La ricorrente, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, ha trascritto nel ricorso (pag. 11 e 12) il contenuto dell’avviso di accertamento, che qui rileva, dal quale si evince che a seguito della richiesta di documentazione la società si era limitata a depositare gli atti attestanti le prestazioni rese dal Paone in favore della società, senza, tuttavia, integrare la produzione di tale documentazione, con altri atti che dimostrassero l’effettività e la continuità delle prestazioni rese dal socio.

15. Ciò stante, appare all’evidenza che, la CTR non ha fatto, nel caso in disamina, buon governo dei principi giurisprudenziali sopra evocati, in quanto, come detto, il menzionato art. 52, contempla una fattispecie astratta che prevede quale sua componente oggettiva, in luogo di tre comportamenti materiali del contribuente intrinsecamente ed ontologicamente distinti tra loro (il rifiuto di esibire i documenti richiesti, la dichiarazione di non possederli, la loro sottrazione all’ispezione), un solo comportamento, vale a dire il rifiuto di esibizione.

16. Da quanto esposto, discende, inoltre, che la CTR era tenuta ad esaminare e vagliare le deduzioni e la documentazione prodotta dal contribuente.

17. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto in riferimento alle molteplici doglianze contenute nel terzo motivo, e per l’effetto, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio che, in diversa composizione provvederà a regolamentare, anche, le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR del Lazio che, in diversa composizione provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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