Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20944 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. II, 01/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19719-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, Via di

GROTTAROSSA 50 A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MORI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE per il RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 457/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Presidente e Relatore FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.C., cittadino del (OMISSIS), nato nel (OMISSIS), proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di essersi dovuto allontanare dal suo Paese a causa delle condizioni di forte disagio economico suo e della sua famiglia, e di non potervi rientrare per il timore di essere “perseguitato” dai creditori verso cui si era indebitato.

Il Tribunale rigettava la domanda.

L’impugnazione del richiedente era respinta dalla Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 486/19. Riteneva detta Corte che la documentazione prodotta al più poteva confortare l’esistenza della posizione debitoria del richiedente, ma non valeva a dimostrare, in una con le contraddizioni interne del racconto, il pericolo di danno grave per il caso di rimpatrio. Ed anzi, tale danno era incompatibile con la condotta dei creditori, che si erano limitati ad instaurare un’azione legale contro il richiedente. Pertanto, l’emigrazione di quest’ultimo doveva ritenersi motivata da sole ragioni economiche, non integranti gli estremi della protezione internazionale. Quanto alle condizioni generali del Bangladesh, osservava che nonostante l’aumento di attacchi terroristici, il Paese, anche per la cooperazione con la comunità internazionale in materia di antiterrorismo, non viveva una situazione di violenza indiscriminata. Infine, escludeva l’esistenza di condizioni di vulnerabilità tali da legittimare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3 e 7 e T.U. n. 286 del 1998, art. 43, comma 2. Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ponderato gli elementi emersi e non adeguatamente valutato la condizione personale del richiedente, vittima di “una forma di persecuzione per (motivi) economici”; che essa avrebbe rifiutato ogni tutela internazionale di situazioni non tipizzate e disapplicato il principio dell’onere attenuato della prova; e che non avrebbe cooperato nell’accertamento dei fatti, come richiesto dall’asimmetria delle rispettive posizioni delle parti.

1.1. – Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

1.1.1. – Inammissibile allorchè censura l’apprezzamento dei fatti, notoriamente insindacabile innanzi a questa Corte di legittimità, e lì dove, lamentando il malgoverno dell’onere attenuato della prova e della ricerca officiosa degli elementi di riscontro, elude la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa si basa essenzialmente su altro dal difetto probatorio, come dimostra il passaggio motivazionale in cui si afferma che “(i)n conclusione, i documenti che l’appellante produce possono dare supporto probatorio al suo racconto, al più, per quanto riguarda l’esistenza di debiti, ma non riguardo al pericolo di danno grave in caso di rimpatrio, che, anzi, risulta incompatibile con la condotta dei creditori, provata sia dai contratti stipulati col debitore che dall’azione legale intrapresa e l’affermazione dell’appellante per cui in Balngladesh “la Legge è quella tribale” è smentita proprio dal procedimento in corso davanti al Tribunale di Habiganj” (v. pag. 5-6).

1.1.2. – La doglianza è infondata, invece, quanto all’asserito atipicità dei casi di riconoscimento dello status di rifugiato, atteso che proprio il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 (di cui senza costrutto logico-giuridico il motivo assume la derelizione) consente detta protezione nelle sole ipotesi di persecuzione di per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, sicchè è esclusa a tal fine l’ipotesi di una persecuzione puramente economica.

2. – Col secondo mezzo è allegata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 43, comma 2, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Nel denegare la protezione sussidiaria, escludendo che i fatti esposti fossero riconducibili alle ipotesi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 la Corte territoriale avrebbe escluso a priori che fatti diversi da quelli descritti da detta norma possano integrarla, non considerando che anche una violenza domestica può ricondursi nell’ambito dei trattamenti inumani o degradanti.

2.1. – Il motivo è infondato.

Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs n. 251 del 2007, art. 5, lett. b). (v. n. 9043/19; solo apparentemente difforme la n. 3758/18, perchè in realtà riferita ad un caso di persecuzione da parte di una setta religiosa, caso in cui occorreva verificare se le autorità del Paese di provenienza fossero in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente).

3. – Il terzo motivo espone, ancora, la violazione o falsa applicazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 43, comma 2, relativamente alla protezione umanitaria. Richiamato il carattere residuale della protezione umanitaria e affermata la possibilità di riconoscere i seri motivi di carattere umanitario anche nella sproporzione tra i contesti socio-politici del Paese d’accoglienza e di quello d’origine, parte ricorrente sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto riscontrare “in tali allegazioni di violenza attuate in ambito territoriale, i motivi di carattere umanitario legittimanti il divieto di allontanamento dal territorio italiano, al fine di evitare qualsivoglia rischio di subire nuovamente tali condotte in caso di rimpatrio”. Deduce, altresì, che la Corte bresciana avrebbe dovuto applicare il T.U. n. 286 del 1998, art. 18-bis, che prevede una particolare forma di tutela per le vittime di violenza domestica, e che, ad ogni modo, l’inserimento socio-lavorativo del richiedente in Italia avrebbe giustificato la protezione richiesta.

3.1. – Il motivo è infondato.

Il giudizio di comparazione, che parte ricorrente lamenta essere mancato nel provvedimento della Corte distrettuale nell’escludere la protezione umanitaria (applicabile ratione temporis alla fattispecie), presuppone pur sempre la vulnerabilità del richiedente. Questa ricorre in presenza di alcuna delle condizioni di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 19 ovvero nell’ipotesi della c.d. vulnerabilità di ritorno, quale risultato, cioè, di un raggiunto livello di integrazione nel Paese di accoglienza che, rapportato a quello che il richiedente ritroverebbe nel Paese d’origine, faccia prevedere a carico del richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. n. 4455/18). Solo in presenza di elementi di un’effettiva integrazione tale giudizio comparativo ha ragion d’essere, sicchè correttamente la Corte bresciana, avendo ritenuto che non emergesse nè radicamento nè vulnerabilità, non l’ha operato.

Nè ha attinenza alcuna alla fattispecie il richiamo alla protezione da violenza domestica. Quest’ ultima, oggetto della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 77 del 2013), è espressamente riferita alla donna, in quanto vittima di “violenza domestica”. Detta espressione designa, ai sensi dell’art. 3, lett. b) della Convenzione, “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. Pertanto, considerata la regola ermeneutica di cui all’art. 31, punto 4, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (secondo cui “si ritiene che un termine o un’espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l’intenzione delle parti”), è da escludere che le parti contraenti avessero inteso altro se non quanto palesato dall’espressione anzi detta, così come formulata nella Convenzione di Istanbul. Ed è, altresì, da escludere ogni interpretazione estensiva, essendo di regola inapplicabile nel diritto internazionale la c.d. interpretazione parrocchiale (cioè quella basata sui criteri di interpretazione previsti dal diritto interno).

4. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.

5. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

6. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

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