Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20943 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 21/07/2021), n.20943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34622-2019 proposto da:

W.W., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO

BENINI;

– ricorrenti –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RCONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE BOLOGNA SEZIONE DISTACCATA FORLI’ CESENA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1643/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. W.W., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 che gli fu negata.

Avverso tale provvedimento W.W. propose ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale che con ordinanza del 01.08.2017, rigettò l’istanza.

2. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna che, con sentenza n. 1643 del 16 maggio 2019 ha respinto l’impugnazione proposta da W.W..

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da W.W. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5. La Corte d’Appello avrebbe condotto il giudizio sulla credibilità del ricorrente senza fare alcuna applicazione dei criteri stabiliti al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 in tal modo violando il c.d. principio dell’onere probatorio attenuato.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c). Sostiene che la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente adempiuto ai propri obblighi di cooperazione istruttoria ed avrebbe escluso l’esistenza di un conflitto armato generalizzato o di una condizione di violenza indiscriminata nel (OMISSIS) sulla base di informazioni meramente generiche.

5.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 nonché del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5. La Corte d’Appello nel ritenere infondata la domanda di protezione umanitaria, avrebbe omesso di valutare la sussistenza di “seri motivi”, quali, ad esempio, le ragioni che hanno indotto lo straniero ad abbandonare il paese e le circostanze di vita che egli si troverebbe ad affrontare in caso di rientro.

6. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto l’esposizione del fatto in esso contenuta è del tutto inidonea allo scopo.

Il Collegio rileva che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti ed è pertanto inammissibile.

7. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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