Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20943 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29618/2014 proposto da:

Q.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE, 44, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO SEGATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ANTONIO DAL BEN giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS), B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2525/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA DEL

23/10/2014, depositata l’11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

1. – La Corte d’appello di Venezia ha respinto il reclamo proposto dal Geom. Q.P. avverso la sentenza n. 154 del 2014, con cui il Tribunale di Treviso aveva dichiarato il fallimento del reclamante in estensione di quello della (OMISSIS).

La Corte ha ritenuto che il reclamante fosse socio di fatto della società fallita – correggendo sul punto la sentenza di primo grado, che lo aveva qualificato socio occulto – avendo palesato ai terzi tale sua posizione, come era risultato dalle dichiarazioni rese al curatore da vari operatori che avevano intrattenuto rapporti economici con la socie fallita per il tramite appunto del Q., il quale aveva anche sottoscritto assegni per la società in virtù di delega. Il complesso di tali circostanze dimostrava con certezza che egli aveva operato come socio di fatto della società in nome collettivo assieme ai fratelli, palesando ai terzi il proprio ruolo, e la mancata comunicazione ai terzi con mezzi idonei della cessazione del vincolo sociale impediva l’applicazione del termine annuale di cui alla L. Fall., art. 174, comma 2.

Il sig. Q. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui non ha resistito la curatela fallimentare intimata.

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2298 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, viene censurata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “l’evidenza documentale induce a ritenere che il reclamante andò ben oltre la fattiva collaborazione con i fratelli, onde il rapporto di cui si discorre non evoca affatto la nozione di affectio familiaris, rivelando una vera e propria partecipazione alla gestione della società con la conseguente assunzione del ruolo di socio illimitatamente responsabile della (OMISSIS) s.n.c.”.

La Corte d’appello – si sostiene – ha fatto scaturire la illimitata responsabilità del ricorrente dall’essersi il medesimo ingerito nella gestione della società fallita, assumendone il ruolo di amministratore di fatto, quasi che il ruolo di amministratore di una società in nome collettivo non possa essere ricoperto che da soci della stessa. La qualità di socio di una società in nome collettivo, invece, non può essere desunta dall’esercizio dell’attività amministrativa ma soltanto da condotte proprie ed esclusive di chi riveste la qualità di socio, che partecipa al capitale e al risultato dell’esercizio dell’impresa, quali la partecipazione agli utili, l’effettuazione di finanziamenti e/o conferimenti, la copertura delle perdite.

2.1. – Il motivo è inammissibile perchè non corrisponde alla rado della decisione impugnata, la quale non fa derivare la responsabilità illimitata del ricorrente da una pretesa “ingerenza” di questo nell’amministrazione della società, bensì ricava da una serie di elementi, in particolare dalle dichiarazioni di clienti e fornitori che avevano trattato con il Q. comportatosi come socio della società, la conclusione che il ricorrente fosse socio di fatto, in tal senso partecipe della “gestione” – nella sua più ampia accezione – dell’impresa sociale, non già mero amministratore della stessa.

3. – Con il secondo motivo, denunciando violazione della L. Fall., art. 147 e dell’art. 2697 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo, si deduce:

a) che non è stata fornita la prova della sussistenza del rapporto societario del Q., risultando soltanto elementi indiziari risalenti nel tempo;

b) che dunque, anche ad ipotizzare che il Q. sia stato socio di fatto, tale qualità era venuta meno da oltre un anno, ai sensi della L. Fall., art. 147, comma 2.

3.1. – Entrambi i rilievi sono inammissibili, consistendo in considerazioni di merito.

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che l’avvocato del ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate da quelle svolte nella memoria di parte ricorrente;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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