Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20943 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20943 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

e

Data pubblicazione: 13/09/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del direttore pro
tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12

– ricorrente –

-v

Contro
1

COLUMBUS MODE SPA in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE,
domiciliata in Roma Via Cola di Rienzo 180 presso lo
studio dell’Avv.to PAOLO FIORILLI giusta procura

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n.11/14/08 depositata il
19/3/08 della Commissione Tributaria regionale
della Toscana;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/1/2013 dal Consigliere Dott.ssa Marina
Meloni; uditi gli avvocati presenti in aula Giuseppe
Albenzio e Francesco Pistolesi; udite le conclusioni
del P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale
dott. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto
del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale
condizionato.

Svolgimento del processo

La società

Columbus Mode spa, dopo aver ricevuto

l’invito di pagamento nr.62012 emesso dall’Ufficio
delle Dogane di Livorno in data 10/11/2005
notificato in data 21/11/2005, a seguito di
2

speciale a margine del controricorso

un’indagine diretta ad

accertare

l’illecita introduzione di merce dai paesi asiatici
con evasione dei diritti di confine, presentava
ricorso davanti alla Commissione Tributaria
provinciale di Livorno.

contestato il contrabbando di merce, in particolare
capi di abbigliamento provenienti da paesi asiatici
e diretti in Tunisia, nella zona franca di Bizerte,
dalla quale, a mezzo trailers (semirimorchi)
giungevano a Livorno in transito da Genova dove la
merce di contrabbando veniva scaricata nei
magazzini della società Columbus Mode srl come
accertato a seguito delle indagini del Servizio
Antifrode della Dogana di Livorno.
La Commissione tributaria provinciale di Livorno
rigettava il ricorso. Su ricorso in appello
proposto dalla Columbus Mode spa la Commissione
tributaria regionale della Toscana, con sentenza
nr.11/14/08 depositata in data 19/3/2008,
accoglieva l’appello ed in particolare l’eccezione
di incompetenza della Dogana di Livorno ad emettere
l’atto impugnato in favore della Dogana di Genova
in quanto la merce era stata introdotta attraverso
un varco doganale mediante presentazione alla
Dogana di Genova di una dichiarazione
3

In particolare nell’invito di pagamento veniva

ideologicamente falsa

perché riferibile

solo a parte del carico importato (contrabbando
intraispettivo). Avverso la sentenza della
Commissione Tributaria regionale della Toscana ha
proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle

Columbus Mode spa con controricorso e ricorso
incidentale condizionato con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane, deducendo violazione e/o
falsa applicazione del combinato disposto dell’art.
78 Regolamento CE 2913/1992, D.Lgs. n. 374 del
1990, art. 11, D.P.R. n. 43 del 1973, art. 9 bis,
nonché D.Lgs. n. 300 del 1999, art 63, anche in
relazione al principio di cui all’art. 97 Cost., la
ricorrente, premesso che, secondo i principi
generali, la competenza rappresenta una
ripartizione a carattere interno della funzione
amministrativa, espressione di potestà
organizzativa volta ai principi di buon andamento,
efficienza ed efficacia dell’azione della Pubblica
Amministrazione, mentre all’esterno
l’Amministrazione Doganale si relaziona nella sua
unitarietà, ed inoltre che in materia doganale la
regola generale è la competenza per materia, non
4

Dogane con due motivi ed ha resistito la società

sussistendo

alcun

riferimento

normativo ad una distribuzione della competenza
ratione loci, tantomeno a carattere inderogabile,
ha chiesto a questa Corte di affermare che
l’Ufficio doganale di Livorno che ha accertato il

legittimamente procedere alla revisione
dell’accertamento divenuto definitivo inerente ad
operazioni di importazione svoltesi presso altre
Dogane ove ebbe origine l’obbligazione tributaria.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane denuncia insufficiente
motivazione su un punto controverso e decisivo in
relazione all’art. 360 1 ° comma nr.5 cpc, in quanto
la CTR ha negato la competenza della Dogana di
Livorno senza prendere in considerazione la
normativa generale regolante la materia della
competenza degli uffici doganali e considerare la
mancanza di una disposizione che imponesse la
regola della competenza ratione loci.
Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere
esaminati congiuntamente in quanto strettamente
connessi tra loro e riguardanti tutti e due, sotto
diversi aspetti, la competenza della Dogana di
Livorno ad emettere l’invito di pagamento.

5

mancato pagamento di diritti doganali può

I due motivi sono fondati e devono essere accolti.
Infatti occorre anzitutto premettere che, secondo i

accertamento delle violazioni doganali, delineato
dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dal Reg. (CEE)
12 ottobre 1992, n. 2913/92 (applicabili “ratione
temporis”), presuppone una precisa articolazione
della competenza sul territorio, prevedendo, per
ogni attività o situazione considerata, una precisa
dogana competente per territorio, individuabile in
ragione di un criterio di collegamento,
esplicitamente o implicitamente indicato e
corrispondente, in linea generale, al luogo in cui
si è radicato un rapporto, ovvero è sorta
un’obbligazione, o è accaduto un fatto, con la
conseguenza che, in mancanza dell’enunciazione di
uno specifico criterio di collegamento
territoriale, non può ritenersi competente
qualsiasi ufficio doganale operante sul territorio
nazionale, in quanto, se la regola ricavabile dal
sistema è quella della competenza del territorio,
una simile eccezione dovrebbe essere esplicitata
dalla legge, mentre non rilevano eventuali
circolari o risoluzioni con cui l’Amministrazione
6

precedenti di questa Corte, “il sistema di

finanziaria

detti

criteri di riparto

della competenza in deroga alla predetta regola
generale, provenendo tali atti da un soggetto posto
su un piano di parità con il contribuente e, come
tali, non vincolanti, né per quest’ultimo, né per i

specie, la S.C. ha affermato che, in mancanza di
espresse disposizioni di segno diverso, competente
territorialmente alla revisione dell’accertamento
divenuto definitivo è la dogana presso la quale è
sorta l’obbligazione tributaria, ossia quella dove
si sono svolte le operazioni di importazione).(Sez.
5, Sentenza n. 14786 del 05/07/2011, anche
14805/2011).
Ciò premesso,

nella fattispecie deve essere

ritenuta esistente la competenza della Dogana di
Livorno in quanto qui si sono svolte cinque
spedizioni tra quelle effettuate da Tunisi verso
l’Italia e qui sono state condotte le indagini che
hanno condotto all’emissione dell’avviso di
rettifica. Pertanto non vi è motivo per negare la
competenza della Dogana di Livorno, per ragioni di
connessione, anche per le spedizioni avvenute nella
zona di competenza della dogana di Genova, posto
che, nel caso in cui un soggetto abbia effettuato
importazioni attraverso dogane diverse, con
7

giudici, non costituendo fonte di diritto. (Nella

ESENTE DA
AI SENSI DEL
5
MATERIA TRIBUTARIA

N. 131 TAB. ALL. – N.

evasione di imposta in

differenti

circoscrizioni doganali,

sarebbe contrario ai

principi di buon andamento ed efficienza
dell’amministrazione negare la competenza di un
unico ufficio doganale che, nella specie, è quello

accertata l’obbligazione doganale ed inflitta la
sanzione.
Per quanto sopra il ricorso proposto è fondato e
deve essere accolto, conseguentemente la sentenza
deve essere cassata con rinvio ad altra sezione
della CTR affinchè esamini le questioni poste nel
ricorso incidentale condizionato, con condanna alle

in cui risulta sia stata effettuata l’indagine,

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

spese della Agenzia delle Dogane.

IL

1.3

sa 2M3

u Fu

P.Q.M.

IS14 –

Accoglie il ricorso proposto e rinvia ad altra
sezione della CTR della Toscana per la decisione
del merito e delle questioni poste nel ricorso
incidentale nonché per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 14/1/2013

Il Funziona

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