Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20943 del 12/10/2011
Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 12/10/2011), n.20943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6328-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NOVARA in persona
del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrenti –
contro
FERRO TUBI LAMIERE ROSSI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1114/2008 del TRIBUNALE di TORINO, depositata
il 20/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20 febbraio 2008 il tribunale di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero dell’Interno per impugnare la sentenza resa il 15 maggio 2006 dal giudice di pace di Borgomanero, con la quale, su domanda della Spa Ferro Tubit era stato annullato un verbale di contestazione di infrazione all’art. 142 C.d.S., comma 11. Il tribunale affermava che il richiamo dell’appellante alle violazioni di norme (tra le quali quelle in tema di omologazione dell’apparecchio autovelox) non fosse pertinente, “perchè nessuna di siffatte questioni appare assurgere al rango di questione attinente a principio generale e fondamentale della materia delle sanzioni amministrative” regolate dalla L. n. 689 del 1981 e dal codice della strada.
L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione notificato il 5 marzo 2009. L’intimata non ha svolto attività difensiva. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio osservando che il ricorso, concluso con congruo quesito di diritto, è manifestamente fondato.
Il Collegio condivide l’opinamento manifestato con la relazione preliminare.
Ivi è stato rilevato che il giudicante ha applicato l’art. 113 c.p.c., comma 2 e l’art. 339 c.p.c., u.c., a mente del quale: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Nella specie trovava invece applicazione il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 secondo il quale nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’art. 113 c.p.c., comma 2.
Ne consegue che il tribunale doveva decidere la controversia seguendo le norme di diritto, ex art. 113 c.p.c., comma 1.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Torino, per lo svolgimento del giudizio di appello e la liquidazione anche delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice del tribunale di Torino, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, tenuta il 11 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011