Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20943 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 17/02/2017, dep.08/09/2017),  n. 20943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4519/2013 proposto da:

W.H.R. (o H.R.) (OMISSIS),

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato IVO

TSCHURTSCHENTHALER;

– ricorrenti –

contro

Z.A. (OMISSIS), P.V. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO DANTE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIORGIO NEGRI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 135/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –

SEZ. DIST. di BOLZANO, depositata il 14/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA, con delega dell’Avvocato LUIGI

MANZI difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato ERICA DUMONTEL, con delega dell’Avvocato ENRICO

DANTE difensore dei controricorrenti, che ha chiesto

l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 2006 gli odierni resistenti – Z. e P. – convenivano in giudizio i ricorrenti, chiedendo di accertare l’inadempimento di un contratto preliminare di compravendita e di disporre, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà del bene immobile oggetto del contratto, nonchè di condannarli a pagare il residuo del prezzo pattuito per la compravendita. I convenuti si costituivano proponendo domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna degli attori a restituire l’immobile e a pagare un’indennità per l’uso dello stesso.

Il Tribunale di Bolzano – sezione distaccata di Merano – riteneva presenti tutti i presupposti richiesti dall’art. 2932 c.c. e irrilevante la revoca da parte dei convenuti delle procure speciali in favore della società Rienzbau, in forza delle quali la Rienzbau aveva stipulato il contratto preliminare, dando atto che parte attrice aveva espressamente rinunciato all’inciso “liberi da vincoli” contenuto nel contratto preliminare, manifestando così la volontà di acquistare l’immobile nello stato tavolare in cui si trovava; ha quindi accolto le domande degli attori e respinto le domande riconvenzionali dei convenuti.

2. I convenuti soccombenti – W.H. e M. – hanno proposto appello. L’impugnazione è stata rigettata dalla Corte d’ appello di Trento con sentenza del 14 agosto 2012.

3. Contro questa sentenza W.H. e M. hanno presentato ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Z. e P. hanno proposto controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I quattro motivi di ricorso ripropongono censure già fatte valere di fronte alla Corte d’appello di Trento.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 39 e 40 c.p.c. – oltre che omessa pronuncia sul punto, decisivo per la controversia – “in ordine alla eccepita litispendenza/continenza/connessione della causa” con quella pendente davanti al Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Brunico. Tale causa era stata instaurata nel 2005 dai convenuti W. e M. contro la società Rienzbau per ottenere la dichiarazione di nullità /annullabilità/rescissione del rapporto contrattuale di permuta tra loro concluso; la Rienzbau aveva chiesto in via riconvenzionale la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in favore di Z. e P..

Il motivo è infondato. Come ha affermato la Corte d’appello, la pendenza davanti al medesimo giudice – inteso come ufficio giudiziario (nella fattispecie, il Tribunale di Bolzano) – di più procedimenti relativi alla stessa causa o tra cause in rapporto di continenza o di connessione non è riconducibile agli istituti di cui agli artt. 39 e 40 c.p.c., ma dà luogo all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c..

Applicazione che è stata posta in essere dal Tribunale di Bolzano, che ha disposto la separazione dalla presente causa delle domande, proposte dai convenuti nei confronti della chiamata Rienzbau, riguardanti il contratto preliminare di permuta, domande che sono state riunite a quelle pendenti innanzi la sezione distaccata di Brunico, provvedimenti di separazione e riunione che – puntualizza la Corte d’appello – non sono mai stati contestati da W. e M..

La motivazione sul punto, lungi dall’essere mancante, è ampia e articolata e pertanto non sussiste il vizio di omessa motivazione.

2. Con il secondo motivo viene denunciata, quale violazione di legge, l'”omessa valutazione della documentazione prodotta su punti decisivi della controversia”.

Il motivo è inammissibile: manca infatti qualsiasi indicazione di quale sia il parametro normativo violato; per giunta, la documentazione di cui si lamenta l’omessa valutazione è relativa al diverso giudizio (v. supra) pendente tra i ricorrenti e la società Rienzbau (come evidenzia la Corte d’appello che ha parimenti dichiarato inammissibile il motivo).

3. Il terzo motivo di ricorso fa valere la “violazione/falsa applicazione degli artt. 1355 e 2932 c.c., nonchè della L. n. 4 del 1962, L. n. 45 del 1983 e L. n. 13 del 1998”. Il giudice d’appello, e quello di primo grado, non avrebbero considerato che l’immobile era gravato da un vincolo di inalienabilità, così che il contratto preliminare non poteva essere suscettibile di tutela in forma specifica.

Il motivo è infondato. Come specifica la Corte d’appello – con motivazione immune da vizi logici – si trattava di vincolo la cui violazione non comportava la nullità dell’atto di trasferimento, ma sanzioni amministrative e che era in ogni caso scaduto nel momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, essendo decorsi vent’anni dalla data di annotazione dello stesso.

4. Con il quarto motivo si va valere la violazione degli artt. 99,115 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 17, comma 2 e al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46. La Corte d’appello non avrebbe rispettato il principio di terzietà laddove non ha censurato l’operato del giudice di primo grado che ha consentito di depositare la documentazione richiesta dalla normativa appena menzionata una volta scattate le preclusioni istruttorie.

Il motivo è infondato. E’ infatti pacifico – come ricorda la Corte d’ appello – che tale documentazione costituisce non un presupposto della domanda, ma una condizione dell’azione, che si sottrae “alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti” e può essere acquisita anche nel giudizio d’appello, purchè prima della decisione (Cass., sez. un., 23825/2010).

5. Il ricorso va pertanto rigettato; le spese sono liquidate in dispositivo sulla base della soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in Euro 4.200 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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