Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20943 del 01/10/2020
Cassazione civile sez. II, 01/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – est. Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21200-2019 proposto da:
M.J., rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO
RICCIARDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il
20/11/2018, relativo al procedimento R.G. n. 12058/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/07/2020 dal Presidente e Relatore FELICE MANNA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
M.J., cittadino del Ghana, propone ricorso avverso il decreto (recte, ordinanza) in data 20.11.2018 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria, proposta con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. depositato il 26.4.2017.
Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso è inammissibile.
Nel regime anteriore al D.L. n. 13 del 2017 le controversie in tema di protezione internazionale dello straniero sono assoggettate al rito sommario di cognizione attesa l’avvenuta abrogazione, in forza del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, del rito speciale di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35. Pertanto, l’ordinanza emessa dal Tribunale ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. è soggetta ad appello e non già a ricorso per cassazione.
Con l’ulteriore conseguenza che in detta tipologia di controversie, alle quali ratione temporis è ancora applicabile il rito sommario di cognizione, la proposizione del ricorso per cassazione anzichè dell’appello, avverso l’ordinanza resa dal tribunale, rende il ricorso medesimo inammissibile, poichè il principio secondo il quale il gravame proposto davanti ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dall’impugnazione, consentendo la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente attraverso la traslatio iudicii, non è applicabile quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello previsto dalla legge (v. n. 2750/20).
2. – Deve, pertanto, pronunciarsi la relativa declaratoria d’inammissibilità.
3. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
4. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono le condizioni processuali per il raddoppio, a carico della parte ricorrente, del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020