Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20942 del 22/08/2018

Cassazione civile sez. I, 22/08/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 22/08/2018), n.20942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10170/2014 proposto da:

Azienda USL di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Virginio Orsini

n.19, presso lo studio dell’avv. Galli Domenico, che la rappresenta

e difende unitamente all’avv. Gentile Domenico, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Via Monzambano n.10, presso la Direzione

Generale della suddetta, rappresentata e difesa dall’avv. Botti

Anna, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

pubblicata il 27/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/05/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza del 27 febbraio 2013, ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza che aveva rigettato la domanda dell’Azienda USL di (OMISSIS) di condanna dell’ANAS al risarcimento dei danni arrecati ad un edificio di proprietà della predetta Azienda, in (OMISSIS), corso (OMISSIS), in conseguenza dei lavori di realizzazione della variante della SS (OMISSIS) eseguiti dall’ANAS tramite un’impresa appaltatrice.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la medesima Azienda, affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui si è opposto l’ANAS.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo l’Azienda ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., della L. n. 109 del 1994, e del D.P.R. n. n. 554 del 1999, imputa ai giudici di merito di avere escluso la responsabilità dell’ANAS, in via esclusiva o concorrente con l’impresa appaltatrice, per avere redatto un progetto esecutivo inadeguato, le cui lacune non erano sanabili dall’appaltatrice con il progetto costruttivo nè tramite proposte di varianti migliorative, e per avere sottovalutato la mancata vigilanza del direttore dei lavori sull’esecuzione dei lavori, come specificamente rilevato nell’atto di appello.

I motivi in esame sono fondati.

La Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento dell’ANAS, che pure aveva approvato un progetto esecutivo dei lavori inadeguato sotto vari profili tecnici, non fosse stato causa o concausa del danno, essendo assorbente la responsabilità dell’appaltatore per non avere adottato gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai terzi, per avere redatto un progetto costruttivo che non aveva sanato le carenze del progetto esecutivo e per non avere proposto l’adozione di varianti migliorative.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cui l’appaltatore di opere pubbliche è di regola da considerarsi unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori, poichè i limiti della sua autonomia (derivanti dalla obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori e dalla intensa e continua ingerenza dell’amministrazione appaltante) non fanno venir meno il suo dovere di assumere le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi; e tuttavia, la responsabilità concorrente e solidale dell’amministrazione committente non può essere esclusa quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto da essa approvato, mentre una sua responsabilità esclusiva resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione (Cass. n. 11356/2002, n. 8802/1999).

Di questi principi la sentenza impugata non ha fatto corretta applicazione nel caso in esame, avendo escluso, in astratto, che il comportamento dell’ANS per avere approvato un progetto esecutivo riconosciuto come inadeguato, e per non avere adeguatamente vigilato sull’andamento dei lavori, possa considerarsi concausa dell’evento dannoso, ai fini del riconoscimento della sua responsabilità concorrente con l’appaltatore.

In relazione ai suddetti motivi, la sentenza impugnata è quindi cassata, essendo gli altri motivi assorbiti, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2018

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