Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20942 del 17/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, via san Girolamo

Emiliani 19, presso lo studio dell’avv. Franceschino (detto

Francesco) D’Apice, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del controricorso, e dichiara di voler ricevere

le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. (OMISSIS) e al fax

n. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

D.F.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Leone XIII

n. 464, presso lo studio dell’avv. Sergio Oliosi, rappresentata e

difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Fernando Romano (p.e.c. (OMISSIS), fax n. (OMISSIS));

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 649/2015 della Corte di appello di L’Aquila,

emessa il 30 giugno 2015 e depositata il 9 luglio 2015, n. R.G.

73/2015;

Rilevato che in data 8 febbraio 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che:

1. A.G., con ricorso del 3.11.2014 al Tribunale di Avezzano, chiedeva la modifica delle condizioni del divorzio e specificamente la riduzione da Euro 275,00 a 200,00 dell’assegno dovuto a D.F.S. in forza della sentenza di divorzio n. 112/2012 per il mantenimento dei figli minori ( R. e S.) in modo tale da poter provvedere, con l’importo che residuava dalla retribuzione netta mensile, al contributo di mantenimento in favore degli altri due figli minori (nati dal successivo matrimonio).

2. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 28.01.2015, riduceva l’assegno dovuto dall’ A. per il mantenimento dei figli S. e R. in Euro 200,00 ciascuno, e compensava le spese.

3. D.F.S., con atto depositato il 23 febbraio 2015, ha proposto reclamo alla Corte di appello lamentando che in primo grado, nel ridurre l’assegno di mantenimento destinato ai figli non si fosse tenuto conto dell’incremento di reddito conseguito alla formazione della nuova famiglia dell’ A..

4. Con ordinanza del 30 giugno 2015 la Corte di appello de L’Aquila ha accolto il reclamo respingendo la richiesta dell’ A. di modificare le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio; ha condannato il resistente al pagamento delle spese del doppio grado.

5. A.G. propone ricorso per Cassazione per i

seguenti motivi: 1) ex art. 360, nn. 3 e 5: violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1; 2) vizio di motivazione in presenza di argomentazioni inconciliabili con le risultanze documentali in atti.

6. D.F.S. si difende con controricorso.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

Ritenuto che:

7. Il ricorso è inammissibile perchè, quanto alla violazione di legge, non è specifico e, quanto alla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non consiste nell’indicazione di fatti decisivi (tali non potendo considerarsi le spese voluttuarie abitualmente sostenute dal ricorrente) rispetto ai quali il Giudice d’Appello avrebbe omesso l’esame.

8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e, se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte lette le memorie difensive delle parti, rilevato che il ricorrente insiste ancora con la sua memoria difensiva nel lamentare la mancata considerazione della riduzione del suo reddito conseguente alla contrazione di numerosi debiti e finanziamenti successivi alla sentenza di divorzio;

ritenuto che trattasi di una censura infondata perchè sia i giudici di primo che di secondo grado hanno messo in evidenza come tali debiti erano sussistenti alla sentenza di divorzio ovvero non erano stati adeguatamente provati quanto alla loro data di insorgenza, alle modalità e ai tempi del loro pagamento e soprattutto quanto alla causale per la quale erano stati contratti al fine di verificare se dovessero ritenersi necessari alle costituzione e al mantenimento del nuovo nucleo familiare; deve inoltre rilevarsi che lo stesso ricorrente ha dedotto di aver posto in vendita in (OMISSIS), non destinato a esigenze abitative primarie del suo nuovo nucleo familiare, e sul quale già al momento della sentenza di divorzio gravava un mutuo ipotecario;

La Corte pertanto condivide la relazione sopra riportata e ritiene che il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cessazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese dal giudizio di cassazione liquidate in 2.100 Euro di cui 100 Euro per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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