Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20942 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20942 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

Data pubblicazione: 13/09/2013

SENTENZA

N3
sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del direttore pro
tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12
– ricorrente –

Contro
1

2.

CENTRO

SPEDIZIONIERI

DOGANALI

SRL

in

persona dell’Amministratore Unico, domiciliata in Roma
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina 19, presso lo
studio dell’Avv.to Enrico Maria Terenzio giusta procura

-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza n.35/7/08 depositata il 16/5/08
della Commissione Tributaria regionale delle
Marche;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/1/2013 dal Consigliere

Dott.ssa Marina

Meloni; uditi gli avvocati Giuseppe Albenzio ed Enrico
Maria Terenzio presenti in aula; udite le conclusioni
del P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale
dott. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto
del ricorso principale assorbito il ricorso
incidentale.

Svolgimento del processo

A seguito di notifica in data 30/4/2004 di avviso
di accertamento suppletivo e di rettifica nr.6577,
emesso dall’Agenzia delle Dogane Direzione di
Ancona, relativo a 58 operazioni di importazione di
2

speciale a margine del ricorso

silicio

di

origine

cinese,

proveniente via mare dall’Olanda, sottoposte a
dazio,dazio antidumping ed IVA, effettuate nel
periodo 2000-2001, la società importatrice Centro
Spedizionieri Doganali spa presentava ricorso,

pagamento notificata in data 20/9/2004, davanti
alla Commissione Tributaria provinciale di Ancona.
In particolare la società, attiva nel settore dei
servizi

doganali

mandataria

per

ed
le

esercente
società

attività

di

importatrici

di

prodotti,in relazione all’espletamento delle
formalità doganali, asseriva che aveva presentato
presso la Dogana di Civitanova Marche, per conto
della ditta Adriametal, 58 dichiarazioni doganali
per importazione di silicio, indicando nelle stesse
il valore merce che le era stato fornito dalla
mandante, riscontrabile in via documentale nelle
fatture commerciali di acquisto e che, a seguito di
accertamenti effettuati dall’Ufficio SVA (servizio
vigilanza antifrode) di Ancona, era stata
indebitamente

contestata

alla

ricorrente

la

sottofatturazione della merce (valore di
transazione non corrispondente a quello di
mercato), al fine di ottenere una minore
imposizione doganale e richiesto il pagamento dei
3

anche avverso la relativa cartella esattoriale di

maggiori diritti, in

solido

con

la

società importatrice Adriametal, per la somma di C
1.322.337,91 comprensivi di interessi legali.
La Commissione tributaria

provinciale di Ancona

con sentenza nr.55/3/05 accoglieva il ricorso ed

appello proposto dalla Agenzia delle Dogane di
Ancona, la Commissione tributaria regionale delle
Marche, con sentenza nr.35/7/08 depositata in data
16/5/2008, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale delle Marche ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Dogane con tre motivi ed
ha resistito la società Centro Spedizionieri
Doganali srl con controricorso e ricorso
incidentale con otto motivi al quale la ricorrente
ha replicato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. l e 2 dpr 23/1/1973 n.43;
artt.29 e 31 del REG.CEE n.2913 del 12/10/1992 ed
artt.178-181 bis REG. CEE 2454 del 2/7/1993 in
relazione all’art. 360 n.3 cpc in quanto la CTR ha
ritenuto che l’accertamento di inattendibilità del
4

annullava la cartella di pagamento. Su ricorso in

valore di transazione

delle 58 bollette

doganali non era condivisibile perché non teneva
conto di un “errore” sul valore della merce esposto
nelle due bollette di importazioni precedenti, alle
quali aveva fatto riferimento l’autorità doganale.

l’operazione di ricalcolo del valore del silicio
importato, con conseguente richiesta dei maggiori
diritti doganali evasi, era stata eseguita con
riferimento alle operazioni effettuate dalla stessa
ditta, per la stessa merce e nel periodo
immediatamente precedente, parametrandola ai valori
di mercato esposti nelle due bollette doganali
precedenti 1427K e 1337Y.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
213 cpc, 2727 e 2729 cc, 7 d.lgs 546/92220 CDC
REG.CEE 2913/1992 del 12/10/1992 e dell’art. 904
punto C) REG CEE 2454/93 in relazione all’art. 360
n.3 cpc, in quanto la CTR ha ritenuto che per
accertare il reale valore di transazione della
merce l’autorità doganale si è basata su indizi e
presunzioni inadeguate ed inidonee a giustificare
il maggiore accertamento. Al contrario, secondo la
ricorrente, le presunzioni basate sulle indagini
penali compiute (ma senza accertamento definitivo,)
5

Appare opportuno premettere, a tal riguardo, che

sulle indagini presso

i conti bancari

esteri della società,sui valori di transazione
dichiarati in precedenti operazioni effettuate
dalle stessa parte, sulle indagini di mercato e
merceologiche sono congrue e sufficienti a fondare

precisi e concordanti.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta insufficiente motivazione sui punti
controversi e decisivi in relazione all’art. 360
1 ° comma nr.5 cpc, in quanto la CTR ha ignorato le
ragioni ed i fatti lamentati dalla Agenzia delle
Dogane nel giudizio di appello e non ha spiegato
perché gli elementi indiziari addotti dalla dogana
non potessero ritenersi idonei ai fini e per gli
effetti di cui agli artt. 2727 e 2729 cc.
Il tre motivi di ricorso possono essere esaminati
congiuntamente in quanto strettamente connessi tra
loro e riguardanti tutti e tre, sotto diversi
aspetti, l’adeguatezza dell’accertamento effettuato
dall’Agenzia delle Dogane per la determinazione del
maggiore valore della merce importata.
I tre motivi sono fondati e devono essere accolti.
Infatti ai fini dell’accertamento del valore di

6

l’accertamento costituendo elementi di prova gravi,

vendita con riferimento al prezzo fissato per le
merci in una vendita precedente, questa Corte ha
avuto modo di affermare che “Ai fini
dell’applicazione di un dazio “antidumping” – nella

decisione n. 67/94/CECA della Commissione CEE,
sulle importazioni di ghisa ematite originaria del
Brasile, della Russia e dell’Ucraina – le autorità
doganali, ai sensi dell’art. 31 del Reg. CE n. 2913
del 1992 (cod. doganale comunitario), secondo
quanto stabilito dalla sentenza della Corte di
Giustizia CE del 28 febbraio 2008, resa nel
procedimento C-263/06, possono determinare il
valore doganale sulla base del prezzo fissato per
le merci in una vendita precedente a quella per la
quale è stata resa la dichiarazione in dogana solo
se abbiano fondati dubbi sulla veridicità del
valore dichiarato e tali dubbi persistano dopo che
siano state richieste informazioni complementari e
sia stata data all’interessato una ragionevole
possibilità di far valere il proprio punto di vista
riguardo ai motivi alla base di detti dubbi. (Sez.
5, Sentenza n. 23381 del 04/11/2009).
Il ricorso principale deve quindi essere accolto.

7

specie quello provvisorio istituito con la

In ordine al ricorso
primo

motivo

incidentale,

riguarda

violazione

e

il
falsa

applicazione dell’art 67 DPR 600/73in relazione
all’art. 360 n.3 cpc in quanto la CTR aveva
ritenuto legittima la procedura di autotutela

la quale, dopo aver notificato l’avviso nr. 6577
in data 26/2/2004 comunicato il 1/3/2004, aveva poi
notificato in data 30/4/2004 altro avviso di
identico contenuto nr. 6577 del 26/2/2004, e poi
aveva dichiarato di annullare il primo avviso
comunicato il 1 0 marzo e di sostituirlo con il
secondo.
Il motivo è infondato e deve essere respinto ben
potendo l’amministrazione, in virtù del potere che
ad essa compete di correggere gli errori del
proprio operato, sostituire l’atto con altro di
analogo contenuto in quanto non sussiste violazione
del divieto di doppia imposizione in materia di
imposte ma solo rinnovo, ai fini di perfezionare la
notifica, del medesimo atto rimasto assolutamente
identico per contenuto, protocollo e data di
emissione.

8

effettuata dalla circoscrizione doganale di Ancona

Con il secondo motivo

di

ricorso

la

ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 78 reg.to CE 2913/92
nonché art.5 dpr 43/73

ed 11 dlgs 374/90

in relazione all’art. 360

n.3 cpc, in quanto la CTR ha ritenuto infondata
l’eccezione di incompetenza territoriale della
Dogana di Ancona a favore della Dogana di
Civitanova Marche, nella cui area di competenza si
trovava la sede legale della Adria Metal srl presso
la quale erano stati eseguiti gli accessi e le
verifiche.
Il motivo è infondato. Infatti la sentenza di
appello ha chiarito definitivamente che nella
fattispecie non si è trattato di revisione
dell’accertamento a richiesta o d’ufficio bensì di
revisione operata dalla Dogana di Ancona quale
organo gerarchicamente superiore con funzione di
coordinamento e vigilanza delle singole dogane
della regione, tanto più che l’operazione è
scaturita da un’indagine penale avviata dal
Servizio antifrode doganale di quella
circoscrizione.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7
comma 2 legge 212/2000 per omessa indicazione del

_

responsabile

del

procedimento

e

dell’Ufficio preposto a dare informazioni.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta
insufficiente motivazione sui punti controversi e
decisivi del terzo motivo di appello in relazione

ritenuto che la mancata indicazione del
responsabile del procedimento e dell’Ufficio
preposto a dare informazioni fosse superata e
colmata dalle informazioni concernenti il direttore
dell’Ufficio emittente l’avviso ed i mezzi di
difesa.
Il terzo e quarto motivo sono infondati: infatti le
sezioni unite con sentenza n. 11722 del 14/05/2010
hanno stabilito che l’indicazione del responsabile
del procedimento negli atti dell’Amministrazione
finanziaria non è richiesta, dall’art. 7 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del
contribuente), a pena di nullità, in quanto tale
sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di
pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31,
applicabile soltanto alle cartelle riferite ai
ruoli consegnati agli agenti della riscossione a
decorrere dal l giugno 2008. Recentemente è stato
10

all’art. 360 rcomma nr.5 cpc, in quanto la CTR ha

ribadito che “in tema

di atti tributari,

l’art. 7, comma 2, lett. a) della legge 27 luglio
2000, n. 212, il quale dispone che per qualsiasi
atto dell’Amministrazione finanziaria e dei
concessionari della riscossione – e, quindi, anche
per le cartelle esattoriali – si debba
“tassativamente” indicare il responsabile del
procedimento, non comporta, nel caso di omissione
di tale indicazione, la nullità dell’atto, non
equivalendo la predetta espressione ad una
previsione espressa di nullità, come confermato
anche dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31
dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28
febbraio 2008, n. 31 – norma ritenuta dalla Corte
costituzionale, con sent. n. 58 del 2009, non in
contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost. che, nell’introdurre specificamente la sanzione di
nullità per le cartelle non indicanti il nome del
responsabile del procedimento, fissa la decorrenza
di tale disciplina dal l ° giugno 2008, precisando,
con portata interpretativa, che “la mancata
indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle
cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati
prima di tale data non è causa di nullità delle
stesse” (Sez. 5, Sentenza n. 8613 del 15/04/2011).

,

Con il quinto motivo

di

ricorso

la

ricorrente lamenta insufficiente motivazione sui
punti controversi e decisivi del quarto motivo di
appello in relazione all’art. 360 1 ° comma nr.5 cpc,
in quanto la CTR ha ritenuto che l’avviso nr. 6538

recepito acriticamente, motivando per relationem
senza nulla aggiungere, la motivazione del PVC.
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia
insufficiente motivazione sui punti controversi e
decisivi del quarto motivo di appello incidentale
in relazione all’art. 360 1 ° comma nr.5 cpc, in
quanto la CTR ha ritenuto che l’avviso nr. 6538
fosse adeguatamente motivato nonostante la mancanza
di vaglio critico delle risultanze istruttorie
esposte nel PVC.
Il quinto e settimo motivo sono infondati. Infatti
occorre precisare che nel regime introdotto dalla
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di
motivazione degli atti tributari può essere
adempiuto anche “per relationem”, cioé mediante il
riferimento ad elementi di fatto risultanti da
altri atti o documenti; se questi ultimi non sono
stati allegati all’atto notificato è sufficiente
che questo ne riproduca il contenuto essenziale

12

fosse adeguatamente motivato nonostante avesse solo

ovvero

siano

già

conosciuti

dal

contribuente per effetto di precedente
notificazione.
Con il sesto motivo la CSD srl lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art.11 dlgs 374/90 in
relazione all’art. 360 n.3 cpc in quanto la CTR ha
ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso pur
in mancanza di allegazione dei due documenti di
transito olandesi con i supposti valori merce
superiori, non conosciuti dalla ricorrente.
In ordine alla mancata allegazione dei due
documenti di transito olandesi con i supposti
valori di merce superiori, è stato già chiarito in
altra fattispecie che “Nel regime introdotto
dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l’obbligo di motivazione degli atti tributari può
essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia
mediante il riferimento ad elementi di fatto
risultanti da altri atti o documenti, a condizione
che questi ultimi siano allegati all’atto
notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il
contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere
l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e
destinatari) dell’atto o del documento che
risultino necessarie e sufficienti per sostenere il
contenuto del provvedimento adottato, e la cui
13

.,

v

indicazione

consente

al contribuente –

ed al giudice in sede di eventuale sindacato
giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici
dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle
parti del discorso che formano gli elementi della
motivazione del provvedimento. (In applicazione del
principio, la S.C. ha ritenuto correttamente
motivato l’atto con cui l’Ufficio aveva
rettificato, ai fini dell’imposta di registro e
dell’INVIM, il valore di un immobile dichiarato in
un contratto di compravendita, richiamando in
comparazione altro atto di cessione di bene,
ritenuto della stessa natura, senza allegarlo
integralmente, ma riportandone soltanto alcuni
stralci significativi). (Sez. 5, Sentenza n. 6914
del 25/03/2011).
Con l’ottavo ed ultimo motivo di ricorso la
ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt.86 dpr 23/1/1973 n.43; art.1292 cc,
art.201 del REG.CEE n.2913 del 12/10/1992 in
relazione all’art. 360 n.3 cpc in quanto la CTR ha
ritenuto legittima l’applicazione al coobbligato in
solido CSD degli interessi legali sul maggior dazio
doganale calcolati dal momento in cui sorgeva
l’obbligazione doganale e non invece dalla notifica
dell’avviso di rettifica nr. 6577
14

• • .

nENTE DA RtGISTR.A7~
AI SENSI DFI.n.?.R.
1.
N. 13
s

Il motivo è infondato.

9e6

Infatti l’art. 201

del REG.CEE n.2913 del 12/10/1992 stabilisce la
solidarietà passiva del debito in caso di
rappresentanza indiretta e pertanto appare del
tutto giustificata l’applicazione degli interessi,

debitore solidale.
Per quanto sopra il ricorso principale proposto è
fondato e deve essere accolto mentre deve essere
rigettato il ricorso incidentale, con condanna alle
spese della società ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale proposto, rigetta il
ricorso incidentale,rinvia ad altra sezione della
CTR anche per le spese.

con la medesima decorrenza, anche nei confronti del

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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