Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20942 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 16/02/2017, dep.08/09/2017),  n. 20942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 48/2013 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) in persona dell’Amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 107,

presso lo studio dell’avvocato ANNALISA PUCILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFREDO ARIA;

– ricorrente –

contro

P.N. ((OMISSIS)), nonchè F.L. ((OMISSIS)) e

F.R. ((OMISSIS)) in proprio e quali eredi di P.L.,

D.T.L. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA MARINO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO MARCHETTI;

– controricorrenti –

e contro

P.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3234/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito l’Avvocato PATRIZIA MARINO, difensore dei controricorrenti, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e

per l’assorbimento del secondo motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Condominio (OMISSIS), odierno ricorrente, in primo grado aveva chiesto la condanna dei convenuti alla rimozione di un cancello e al riposizionamento del medesimo lungo la linea di confine e al pagamento delle spese relative, in quanto era sì stata costituita una servitù di passaggio per consentire l’accesso e il transito con diritto di installare un cancello, ma sul confine e non invece nella proprietà esclusiva del Condominio; i convenuti avevano chiesto il rigetto delle pretese del Condominio, preliminarmente eccependo la carenza di legittimazione processuale dell’amministratore di condominio; la domanda del Condominio è stata accolta dal Tribunale di Monza.

2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 22 novembre 2011, ha dichiarato la carenza di legittimazione dell’amministratore di condominio a promuovere il giudizio e ha così annullato la pronuncia di primo grado escludendo di poter esaminare il merito della controversia.

3. Il Condominio propone ricorso in cassazione.

P.N., F.L., F.R. (in proprio e quale erede di P.L.) e D.T.L. hanno presentato controricorso, con cui hanno tra l’altro eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine, dovendosi considerare quale momento di proposizione dell’atto il momento dell’avvenuta conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario (ossia l’8 maggio 2013, per una notificazione chiesta il 20 dicembre 2012).

Il ricorrente Condominio ha proposto memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, del quale va rilevata la tempestiva proposizione (perfezionandosi la notificazione, per espressa disposizione legislativa, trattandosi di notificazione a mezzo del servizio postale, per il notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, art. 149 c.p.c., comma 3) è articolato in due motivi.

2. Con il primo motivo il Condominio lamenta la “violazione e falsa applicazione” dell’art. 75 c.p.c. e art. 182 c.p.c., comma 2: la Corte d’ appello, nel decidere la causa affermando la carenza di legittimazione processuale dell’amministratore avrebbe violato l’art. 182 c.p.c., a norma del quale il giudice, invece di decidere in rito il giudizio, deve assegnare un termine per sanare il difetto rilevato.

Il secondo motivo è incentrato sulla violazione degli artt. 1130 e 949 c.c.. La Corte d’appello avrebbe errato nell’inquadrare l’azione proposta dal Condominio nell’ambito dell’actio negatoria di cui all’art. 949 c.c., trattandosi non di un’azione reale di tutela della proprietà, ma di un atto conservativo relativo alle parti comuni dell’ edificio, rientrante quindi tra le attribuzioni dell’amministratore ex art. 1130 c.c., n. 4.

3. Il primo motivo è fondato. Come hanno affermato le sezioni unite di questa Corte, già prima dellaL. n. 69 del 2009, il disposto dell’art. 182 c.p.c., comma 2, va interpretato nel senso che “il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc” (Cass. 4248/2016, che richiama la precedente decisione, sempre delle sezioni unite, 9217/2010).

La Corte d’appello, pertanto, rilevato il vizio di legittimazione, non poteva chiudere in rito il processo, ma doveva assegnare al Condominio il termine per provvedere alla sanatoria del vizio.

4. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Milano che deciderà anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e considera assorbito il secondo; pertanto cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Milano anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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