Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20941 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 21/07/2021), n.20941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10323-2019 proposto da:

S.P., rappresentato e difeso dall’avv. CORRADO CURZI, presso

il cui domicilio digitale è domiciliato;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO FANTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE PALADINI;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2998/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza del 21 agosto 2013 il Tribunale di Ancona rigettava la domanda risarcitoria proposta da C.S. nei confronti del Condominio di (OMISSIS) per danni derivati dall’impossibilità di utilizzare sue proprietà esclusive dal (OMISSIS) all’esecuzione dei necessari lavori per eliminare la causa di tale impossibilità, cioè infiltrazioni d’acqua e liquami fognari, non essendo stato, in particolare, impermeabilizzato il muro perimetrale lato monte dell’edificio condominiale.

2. C.S. proponeva appello, cui il condominio resisteva.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 17 dicembre 2018, accoglieva il gravame, condannando il condominio a risarcire l’appellante i danni nella misura di Euro 103.000, oltre interessi e spese di lite.

3. Ha presentato ricorso S.P. quale condomino, sulla base di due motivi.

3.1 Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1175,1227,2043,2051 e 2056 c.c. in riferimento alla condotta del creditore, comproprietario e custode del bene comune cagionante il danno.

La Corte d’appello non avrebbe applicato correttamente l’art. 1227 c.c. in ordine alla condotta causale o concausale del danno che avrebbe tenuto il danneggiato, e che quindi ne escluderebbe o comunque ridurrebbe la risarcibilità. Il danneggiato, in effetti, è comproprietario del muro portante che genera il danno. La giurisprudenza di questa Suprema Corte (S.U. 24406/2011) insegna che l’art. 1227 c.c., comma 1, è corollario del principio di causalità per cui il danneggiante non è responsabile per la parte del danno a lui non imputabile, e il comportamento omissivo del danneggiato è anche quello di violazione delle regole di diligenza e correttezza.

Nel caso in esame il C. avrebbe errato sia come proprietario del bene danneggiato sia come comproprietario del bene danneggiante; il giudice d’appello, poi, avrebbe errato non tenendo in conto la sua qualità di comproprietario del bene danneggiante e non considerando colposa la sua condotta, rilevante ai fini dell’art. 1227 c.c., comma 1, per l’inerzia tenuta “per lunghi anni” dopo la proposizione della domanda in primo grado.

Il C., quale comproprietario e custode del bene comune, avrebbe dovuto ex art. 2051 c.c. attivarsi davanti “all’eventuale inerzia” del condominio e/o dell’amministratore condominiale, andando oltre alla richiesta di inserimento nell’ordine del giorno dell’assemblea della decisione di provvedere a eliminare le infiltrazioni. L’obbligo di diligenza e di correttezza avrebbe dovuto impedirgli, una volta richiesto l’intervento di eliminazione delle infiltrazioni, “di accontentarsi del risarcimento del danno”, dovendo tenere “quelle condotte che avrebbero avuto come risultato quello della eliminazione del danno mettendo a disposizione le somme ottenute per interventi da eseguire anche sul bene comune”.

Per l’inerzia dell’amministratore o dell’assemblea condominiale il C. avrebbe inoltre dovuto chiedere al giudice un nuovo amministratore ai sensi dell’art. 1105 c.c. o la condanna del condominio al facere, per ridurre o comunque evitare “il prodursi del danno”. Sia l’art. 2051 c.c., sia l’obbligo di correttezza e diligenza evincibile dall’art. 1227 c.c., comma 1, avrebbero dovuto indurre il giudice d’appello ritenere tenuto, “in forza di una particolare diligenza (qualificata) connessa dalla correlazione con la cosa comune”, il C. ad “attivare le azioni” previste per ovviare quale condomino l’inerzia dell’amministratore e dell’assemblea condominiale.

Si doveva pertanto rispettare il principio solidaristico dettato dall’art. 1227 c.c.; conseguentemente la corte territoriale avrebbe dovuto rigettare o ridurre la pretesa risarcitoria del C. ex art. 1227 c.c. perché l’inerzia dell’appellante quale comproprietario del bene comune sarebbe stata “causa esclusiva o concausa del danno”.

3.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo, error in iudicando, erronea valutazione di fatti rilevanti, erronea valutazione di condotte del danneggiato, comproprietario e custode del bene danneggiante.

La Corte d’appello ritiene che il “materiale probatorio” colleghi causalmente il permanere della situazione danneggiante “alla condotta negligentemente omissiva del Condominio”, non avendo l’assemblea condominiale neppure deliberato i lavori di impermeabilizzazione, così impedendone l’avvio. E proprio tale “materiale probatorio” doveva indurre a ritenere che il protrarsi della situazione danneggiante era imputabile, totalmente o parzialmente, anche al condomino danneggiato, perché questi, per comproprietà e custodia del bene, “aveva posto in essere… quelle condotte dettate dai principi che regolano l’applicazione dell’art. 1227 c.c. (buona fede e correttezza), e l’adempimento di tutte le obbligazioni siano esse derivanti dal contratto o da una specifica situazione giuridica” (sussiste qui un evidente lapsus calami, mancando un “non”, perché al C. si imputa di non avere “posto in essere” quanto nella frase viene in prosieguo indicato).

4. C.S. si è difeso con controricorso, illustrato pure con memoria. Il Condominio non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Deve rilevarsi, in primis, che il condomino, anche se non è stato parte nei gradi di merito, è legittimato a ricorrere in cassazione avverso la sentenza di condanna del condominio nell’interesse comune (come in generale è legittimato a impugnare), il che è stato confermato di recente da S.U. ord. 18 aprile 2019 n. 10934.

Il ricorrente S.P. si limita a dichiararsi condomino – e ciò significa che intende agire come tale -, senza indicare alcun suo titolo di proprietà, né risulta che lo abbia allegato al ricorso (pur avendo allegato ben 19 atti dei precedenti gradi); e il controricorrente (a pagina 9 del controricorso) eccepisce proprio che lo S. non ha dimostrato la sua qualità di condomino.

Non essendo stato successivamente depositato ex art. 372 c.p.c. il documento che attesti appunto la qualità di condomino del ricorrente, il ricorso risulta inammissibile.

Meramente ad abundantiam, dunque, quanto al contenuto dei motivi si rileva che, oltre ad inserire nova (come l’obbligo del C. di agire ex art. 1105 c.c. perché il condominio avesse un nuovo amministratore, e parimenti il suo obbligo di agire per ottenere la condanna al facere del condominio anziché per il risarcimento dei danni – tutto ciò non sussistendo nel thema decidendum anteriormente al ricorso, vista l’esposizione dei fatti processuali presente nel ricorso stesso -), si tratta comunque di censure fattuali, finalizzate a ritornare alla valutazione del Tribunale, che è stata “smontata”, sempre a livello fattuale, dalla Corte d’appello. Se anche fosse stato possibile vagliare il ricorso, quindi, ne sarebbe insorta una evidente inammissibilità.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte sig. C. delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore del Condominio, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte sig. C. le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 7200, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

 

 

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