Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20941 del 17/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.G., che domicilia in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, è rappresentato e difeso da sè medesimo e

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

presso la p.e.c. (OMISSIS) e il fax n. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ma.Si.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 255/15 della Corte di appello di L’Aquila,

emessa il 10 febbraio 2015 e depositata il 18 febbraio 2015, n. R.G.

1473/2012;

Rilevato che in data 8 febbraio 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 428/2012, ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi Ma.Si. e M.G., con addebito della separazione a quest’ultimo, a carico del quale ha posto l’obbligo di versare alla moglie l’assegno mensile di mantenimento di Euro 800,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Ha respinto, inoltre, le altre domande proposte dalle parti e condannato il M. al pagamento delle spese di giudizio.

2. M.G. ha proposto appello chiedendo l’addebito della separazione alla moglie; la revoca del contributo al suo mantenimento; la condanna della Ma. al risarcimento dei danni, “pure per temerarietà”. A fondamento dell’appello ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla domanda di addebito della separazione alla moglie; erroneità dell’addebito a suo carico della separazione anche a seguito della richiesta dichiarazione di nullità e inutilizzabilità delle prove poste a fondamento della decisione e dell’errata valutazione delle stesse; erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione dei redditi delle parti e alla misura del contributo di mantenimento.

3. Si è costituita in giudizio la Ma., eccependo l’inammissibilità dell’appello. Ha chiesto inoltre, anche per il caso di rigetto dell’appello, la condanna dell’appellante ai pagamento delle spese del giudizio e al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

4. La Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto l’appello e condannato l’appellante a rimborsare alla Ma. le spese del giudizio.

5. M.G. propone ricorso per Cassazione sulla base dei seguenti motivi:

a) Violazione degli artt. 244, 245 e 253 c.p.c. e omesso esame di questioni e fatti decisivi. Parte ricorrente lamenta il fatto che in primo grado fossero state ammesse delle prove testimoniali da lui previamente contestate; 2) violazione degli artt. 124, 246 e 253 c.p.c., in merito all’omesso esame di fatti decisivi. M. denuncia le irrituali modalità con cui è stato sentito come testimone il fratello e la erronea valutazione della deposizione, peraltro inammissibile, della figlia; 3) omesso esame di un fatto decisivo ovvero la data del certificato medico successiva al definitivo allontanamento della Ma. dalla casa coniugale; 4) violazione dell’art. 156 c.c., in merito all’omesso esame di un fatto decisivo e cioè le condizioni di parziale rovina della casa abitata dal ricorrente riscontrate dalla Guardia di Finanza nei suoi accertamenti; 5) violazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente lamenta la mancata valutazione del comportamento della Ma. che aveva abbandonato la casa coniugale sottraendo una cospicua somma di denaro di appartenenza comune e rileva che la Ma. non ha minimamente assolto all’onere di provare che aveva abbandonato la casa familiare in seguito alle violenze e intimidazioni del marito.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

Ritenuto che:

6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè non chiarisce le regioni per le quali ritiene violate le norme citate in rubrica e perchè omette l’indicazione del fatto rispetto al quale la Corte di appello avrebbe omesso l’esame.

7. Il secondo motivo è inammissibile quanto alla censura relativa alle modalità di assunzione della deposizione del teste M.E. che avrebbe dovuto costituire semmai oggetto di impugnazione per revocazione consistendo nella deduzione di una errata percezione da parte della Corte di appello circa le modalità di espletamento della prova. E’ inoltre inammissibile quanto alla deposizione di M.A. perchè il ricorrente contesta l’attendibilità della deposizione della figlia sulla base di deduzioni del tutto generiche e prive di autosufficienza.

S. Il terzo motivo è infondato perchè la Corte di appello ha desunto il comportamento del M., ritenuto causativo della irreversibile crisi del matrimonio, sulla base delle deposizioni testimoniali oltre che di una serie di certificazioni sanitarie, fra cui l’ultima del (OMISSIS), che ha menzionato per evidenziare la protrazione del comportamento violento del M. sino a pochi mesi prima della proposizione del ricorso per separazione e non con l’intento di non accordare credibilità o rilevanza alle altre certificazioni. Le censure del ricorrente circa la non attendibilità dell’ultima certificazione in quanto le lesioni sarebbero intervenute dopo l’allontamento della Ma. dalla casa familiare appaiono generiche e irrilevanti.

9. Il quarto motivo del ricorso è privo di autosufficienza relativamente all’assunzione della prova di uno stato di rovina di uno degli immobili menzionati nella motivazione in sede di descrizione del patrimonio del ricorrente.

10. Infine il quinto motivo è infondato perchè l’abbandono della casa coniugale, che la Ma. ha ascritto alla costrizione subita dal marito, non è stato ritenuto dalla Corte di appello, sulla base delle circostanze che hanno portato alla pronuncia di addebito e in difetto di una prova contraria, la causa della separazione ma piuttosto l’effetto di una situazione di logoramento dell’unione coniugale. Anche la censura relativa alla sottrazione di denaro comune si rivela priva di autosufficienza.

11. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte, letta la memoria difensiva del M., con la quale vengono riproposte le difese già svolte con l’appello e il ricorso per cassazione che attestano come il ricorso consista in larga parta in una contestazione al merito della decisione impugnata, puntualmente motivata dalla Corte di appello;

ritenuto pertanto di condividere la relazione sopra riportata e conseguentemente di dover rigettare il ricorso senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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