Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20941 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. un., 12/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 12/10/2011), n.20941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di Sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21337-2010 proposto da:

D.C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FUSCO RENATO, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE

DEI CONTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

12855/2010 della CORTE dei CONTI per il FRIULI VENEZIA GIULIA; udito

l’avvocato Renato FUSCO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Maurizio VELARDI, il quale chiede che la Corte, in camera di

consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso in fatto che:

i Procuratore regionale presso la Sezione della Corte dei conti della Regione Friuli Venezia Giulia ha citato in giudizio dinanzi a detta sezione il sig. D.C.S., amministratore delegato della INSIEL s.p.a., società partecipata interamente dalla regione, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 232.000; la domanda muove dal presupposto che, senza necessità alcuna e quindi illegittimamente, il sig. D.C., nella suindicata veste, ha stipulato con un proprio predecessore un contratto di consulenza per effetto del quale la società partecipata dalla regione ha dovuto erogare un ingiustificato corrispettivo subendo quindi un corrispondente danno; il sig. D.C. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato poi anche con memoria, sostenendo che la vertenza esula dalla competenza giurisdizionale della Corte dei conti; nel medesimo senso ha concluso anche il Procuratore generale.

Considerato in diritto che:

si ritiene di dover dare continuità all’orientamento da ultimo manifestato dalle sezioni unite di questa corte nelle pronunce n. 14957/11, n. 14655/11, n. 16286/10, n. 8429/10, n. 519/10 e n. 26806/09, pur essendosi registrate anche alcune decisioni di segno parzialmente diverso (si vedano, ad esempio, le pronunce n. 10062/11 e n. 10063/11), che appaiono però giustificate dalla specificità delle singole fattispecie e che, comunque, non sembrano fondate su un compiuto riesame critico delle argomentazioni poste a base dell’orientamento sopra richiamato;

– in particolare, appare decisivo il rilievo secondo cui, quando l’amministrazione per l’espletamento di propri compiti istituzionali si avvale di società di diritto privato da essa partecipate, l’esistenza di un rapporto di servizio idoneo a fondare la giurisdizione del giudice contabile può essere configurata in capo alla società, ma non anche personalmente in capo ai soggetti (organi o dipendenti) della stessa, essendo questa dotata di autonoma personalità giuridica; del pari non sembra superabile il rilievo secondo cui, sempre per effetto della distinta personalità di cui la società è dotata e della sua conseguente autonomia patrimoniale rispetto ai propri soci (e, quindi, rispetto all’ente pubblico partecipante), i danni eventualmente ad essa cagionati dalla mala gestio degli organi sociali o comunque da atti illeciti imputabili a tali organi o a dipendenti non integrano gli estremi del cosiddetto danno erariale, in quanto si risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, che è un ente soggetto alle regole del diritto privato, e non su quello del socio pubblico;

– la circostanza che l’ente pubblico partecipante possa tuttavia risentire del danno infetto al patrimonio della società partecipata, quando esso sia tale da incidere sul valore o sulla redditività della partecipazione, può eventualmente legittimare un’azione di responsabilità della procura contabile nei confronti di chi, essendo incaricato di gestire tale partecipazione, non abbia esercitato i poteri ed i diritti sociali spettanti al socio pubblico al fine d’indirizzare correttamente l’azione degli organi;

sociali o di reagire opportunamente agli illeciti da questi ultimi;

perpetrati, ma non consente di saltare a piè pari la distinzione tra patrimonio della società e patrimonio dell’ente partecipante nè, quindi, di investire la Corte dei conti con un’azione di responsabilità per danno erariale quando il danno dedotto si riferisce al patrimonio sociale e non direttamente a quello del socio pubblico;

– nel caso di specie, pertanto, non appaiono ravvisabili i presupposti per affermare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di una controversia per risarcimento del danno subito da una società per azioni, partecipata da un ente pubblico ma operante in regime di diritto privato, in conseguenza di atti di mala gestio imputati al suo amministratore.

P.Q.M.

La corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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