Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20941 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2019, (ud. 25/10/2018, dep. 06/08/2019), n.20941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8891-2013 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUSTAVO VISENTINI;

– ricorrente –

contro

P.A.A.;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 92/2012 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. P.A.A. impugnava la cartella esattoriale notificatagli da Equitalia Nord s.p.a. per il pagamento dell’Iva dell’anno 2006, per l’omessa notifica dell’atto presupposto e per l’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.

La CTP di Torino accoglieva il ricorso sotto il secondo profilo.

L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione è stato respinto dalla C.T.R. del Piemonte, con sentenza del 1.10.2012, in base al rilievo che la cartella non conteneva l’indicazione del tasso degli interessi applicato nè elementi dai quali inferire il periodo ed il criterio di calcolo degli stessi.

Avverso la sentenza la società concessionaria propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi in via principale ed ad un terzo in via subordinata.

L’Agenzia delle Entrate propone analogo ricorso, affidandosi a tre motivi. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Preliminarmente, il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, notificato in data successiva a quello di Equitalia, va riqualificato come incidentale.

Il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza comporta infatti che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, in caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia, quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal comb. disp. degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini di impugnazione in astratto operativi. Il principio non trova deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell’impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole a entrambi (Cass. nn. 5695/2015, 7640/2018).

3. Con il primo motivo del ricorso principale la concessionaria, denunciando violazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118disp. att. c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, censura la sentenza impugnata per avere la CTR omesso di individuare le norme poste a base della decisione, limitandosi ad affermare, in via apodittica, una presunta carenza di motivazione della cartella in ordine al metodo di calcolo degli interessi.

3. Col secondo motivo Equitalia Nord lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nonchè dello Statuto dei contribuenti, art. 7, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto l’importo degli interessi, già indicati negli avvisi di recupero del credito e già noti al P., è stabilito normativamente e si presume conosciuto dal contribuente; evidenzia, quanto agli interessi di mora, che questi non possono essere indicati nella cartella in quanto decorrono solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto.

4. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la concessionaria reitera l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, già formulata nei gradi precedenti, rilevando che, poichè la controversia attiene al calcolo degli interessi già determinati negli avvisi di recupero presupposti, l’unica legittimata a resistere sarebbe l’Agenzia delle Entrate.

5. Analoghe censure sono svolte dall’Agenzia delle Entrate, che, con il ricorso incidentale, lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, D.M. 21 maggio 2009, art. 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e art. 35, comma 3, e dell’art. 277 c.p.c., deducendo: che gli atti impositivi, regolarmente notificati al contribuente e divenuti definitivi perchè non impugnati, non erano più contestabili nè nell’an nè nel quantum; che detti atti, definitivi, contenevano i criteri di calcolo degli interessi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, e specificavano, alla pagina 5, che “gli interessi sono calcolati in relazione a ciascun importo indebitamente utilizzato con decorrenza dal – termine ultimo di versamento di ciascun importo dovuto fino alla data del 31.07.2009, di emissione del presente atto di recupero, ai sensi del cit. art. 20; per determinare le somme complessivamente dovute, l’importo degli interessi sopra indicato deve essere aumentato di Euro 9,45 per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa…”; che la cartella richiamava gli estremi degli atti presupposti, risultando dunque motivata per relationem.

La ricorrente incidentale lamenta, inoltre, che la cartella sia stata integralmente annullata, anche se i vizi riscontrati afferivano al solo calcolo degli interessi.

5. Per il principio della ragione più liquida, appare preliminare la disamina del primo motivo del ricorso incidentale, che è fondato e deve essere accolto.

La cartella esattoriale, quando non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, (Cass. n. 26330 del 16/12/2009; n. 24933/2016; n. 9799/2017; n. 10481/2018).

Nel caso di specie è invece del tutto pacifico che gli “atti presupposti” della cartella di pagamento impugnata, ossia gli avvisi di recupero relativi (menzionati nella cartella), siano stati notificati al P., così evidenziandosi la sua conoscenza degli esatti termini delle pretese fiscali nei suoi confronti e della loro origine.

Altrettanto pacifica è la circostanza che gli atti impositivi non siano stati impugnati dal contribuente nei termini di legge e siano divenuti definitivi.

Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essi relativa era preclusa, secondo il fermo principio che “La cartella esattoriale, recante intimazione di pagamento di credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, ed a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto” (Cass. n. 9799 e n. 25995/2017;12244 del 2017; n. 8704 del 10/04/2013).

I giudici territoriali hanno dunque erroneamente statuito che l’omessa indicazione nella cartella dei criteri di calcolo degli interessi comportasse l’invalidità dell’atto, senza rilevare che gli avvisi presupposti, che detti criteri contenevano, erano divenuti ormai definitivi.

Il ricorso, in conclusione, va accolto con riferimento al primo motivo proposto dall’Agenzia, assorbite le ulteriori censure dedotte col ricorso principale e con quello incidentale.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, respingendo l’originario ricorso del contribuente.

Tenuto conto delle alterne vicende processuali, sussistono i presupposti per compensare le spese del doppio grado di merito.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri nonchè i motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna P.A.A. alla refusione di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito ed in favore di Equitalia Nord s.p.a. in Euro 5.600,00 oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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