Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20941 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. II, 01/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21195-2019 proposto da:

A.D., rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO

RICCIARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 07/01/2019,

relativo al procedimento R.G. n. 16614/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Presidente e Relatore FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.A., cittadino del (OMISSIS), propone ricorso avverso la sentenza in data 7.1.2019 con la quale il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda di revocazione del decreto del medesimo ufficio, sezione specializzata in materia di immigrazione, che a sua volta aveva rigettato la domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è inammissibile per due autonome ragioni.

1.1. – La prima è il difetto di un’intelligibile esposizione sommaria dei fatti.

In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione con la quale il ricorrente qualifichi espressamente una parte del ricorso come sede destinata all’esposizione del fatto e nella quale, pur indicando i fatti storici che hanno occasionato la controversia, ometta di individuare le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda è stata introdotta, non assolve al requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali (n. 5640/18).

Nella specie, l’esposizione sommaria si esaurisce nella dichiarazione d’impugnativa della sentenza, in quanto ritenuta illegittima (così testualmente a pag. 2 del ricorso: “(c)on sentenza del 17 gennaio 2019, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha rigettato l’istanza per revocazione ed per (sic) ogni tipo di protezione così come richiesta dal ricorrente. La sentenza del Tribunale di Napoli – sez. immigrazione in composizione collegiale – è ritenuto (sic) dal ricorrente illegittimo e/o ingiusto e viene impugnato con il presente atto con le seguenti motivazioni”).

Nessun accenno, pertanto, alla data d’instaurazione del giudizio al contenuto della domanda di protezione, ai fatti su cui essa si basa, alle ragioni del rigetto, al motivo di revocazione dedotto contro il primo provvedimento del Tribunale partenopeo e alla data di esso.

Nè altro si ricava minimamente dal motivo d’impugnazione, che non contiene se non le censure mosse al primo provvedimento.

1.2. – La seconda ragione d’inammissibilità risiede nel fatto che le tre censure in cui si articola l’unico mezzo hanno ad oggetto il decreto impugnato per revocazione e non il provvedimento, impugnato in questa sede di legittimità, che quella revocazione ha respinto.

Ed infatti, la prima doglianza espone la “violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10, e 11; mancata fissazione di udienza per comparizione delle parti pur in assenza di videoregistrazione in sede di audizione innanzi la commissione territoriale di Caserta. Necessità. Nullità del Decreto decisorio impugnato”; la seconda deduce “omesso esame di circostanze decisive (art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, (art. 360 c.p.c., n. 3) e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, in relazione all’art. 6 e art. 9, lett. b), direttiva 2011/95/UE”; e la terza allega la “violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Censure, tutte, chiaramente riferibili alla decisione che ha respinto la domanda di protezione, e non già riguardanti la pronuncia di rigetto dell’impugnativa per revocazione, che sola forma oggetto dichiarato del ricorso.

2. – Di cui, pertanto, s’impone la declaratoria d’inammissibilità.

3. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

4. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

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