Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20940 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.G.R., elettivamente domiciliata in Roma, via

Vallisneri 11, presso l’avv. Chiara Pacifici (p.e.c. (OMISSIS), fax

n. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, per delega a margine del

ricorso, e con ammissione al gratuito patrocinio, dall’avv. Antonio

Giva (fax (OMISSIS), p.e.c. (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

S.P., elettivamente domiciliato in Roma, via, del Tritone

102, presso lo studio dell’avv. Simona Bastoni, rappresentato e

difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli

avv.ti Pier Paolo Marras e Giuseppe Bassu che dichiarano di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo agli indirizzi di

p.e.c.: (OMISSIS) e (OMISSIS) e ai fax (OMISSIS) e (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 531/2014 della Corte di appello di Sassari,

emessa e depositata il 19 dicembre 2014, n. R.G. 200/2014.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che:

1. M.G.R., con citazione del 26. 02.2008, conveniva davanti al Tribunale di Sassari l’ex coniuge S.P. per chiedere, allo scioglimento della comunione legale dei beni: 1) la propria quota di spese per l’intera ristrutturazione di una costruzione, realizzata su terreno del S., con somme prelevate dal patrimonio comune; 2) la restituzione della somma di Euro 25.000,00 di sua esclusiva proprietà in quanto bene personale costituito dal prezzo di vendita di un bene a lei pervenuto per atto di donazione.

2. Con sentenza n. 1509/13 il Tribunale di Sassari accoglieva sia la prima che la seconda domanda, riconoscendo alla M. il diritto di credito relativo alla ristrutturazione realizzata con fondi comuni, pur in assenza di prova circa la contribuzione con somme proprie da parte della M., avendo quest’ultima contribuito con il proprio lavoro di casalinga, alla condizione di benessere familiare che ha consentito di intraprendere, per il comune interesse, anche le opere di miglioramento dell’alloggio coniugale e familiare. Il Tribunale riconosceva, tuttavia, in luogo della quota di 12 richiesto dalla M., in via equitativa, un importo pari al 20% dell’importo di spesa determinato dal C.T.U. in Euro 54.592,90 e così Euro 11.920,00 determinato all’attualità, in considerazione del maggior apporto economico del S.. Quanto alla seconda domanda il Tribunale condannava il S. a versare alla M. la somma di Euro 25.000,00 in quanto derivante da vendita di bene di proprietà esclusiva della M..

3. Pietrino S., con atto del 22.04.2014, proponeva appello chiedendo la riforma integrale della decisione di primo grado e contestando il diritto di credito riconosciuto alla M. in mancanza di prova di corresponsione delle somme necessarie per coprire i costi di ristrutturazione-ampliamento eseguiti in realtà con somme esclusive del S.. Quanto alla somma di Euro 25.000,00 esponeva che il ricavato della compravendita del terreno di proprietà esclusiva della M. era stato di Euro 22,000.00, pagato con tre assegni intestati al S., e contestava che la somma non fosse stata destinata al fondo di proprietà comune e affermava inoltre che parte di detta somma era stata prelevata dalla stessa M..

4. La Corte d’Appello, con sentenza n. 531/2014 riteneva fondati i motivi e riformava la sentenza di primo grado rigettando le domande della M. che condannava alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.

5. M.G.R. propone ora ricorso per Cassazione per i seguenti motivi: 1) ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 179 c.p.c., e art. 192 c.p.c., comma 3; 2) ex art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza, in relazione all’art. 132 c.p.c; 3) ex art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza ex artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 4) ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

6. Si difende con controricorso S.P. ed eccepisce che il ricorso della M. è inammissibile perchè contiene una domanda nuova e ne chiede comunque il rigetto perchè infondato nel merito. In particolare, il S. ritiene che la domanda di restituzione ex art. 179 c.c., è domanda nuova, come tale inammissibile, rispetto alla domanda ex art. 177 c.c., e/o quella ex art. 193 c.c., ovvero ex art. 2033 c.c., formulate in via principale e/o anche subordinata nel primo grado di giudizio e non modificate davanti al giudice di appello.

7. La ricorrente deposita memoria difensiva.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

Ritenuto che:

8. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata avendo sin dal primo grado la ricorrente indicato la causa della domanda di restituzione della somma di 25.000 Euro nella provenienza di tale importo dalla vendita di un bene personale.

9. La ricorrente con i quattro motivi di impugnazione contesta la sentenza della Corte distrettuale limitatamente al rigetto della domanda di rimborso della somma di Euro 25.000,00 e in particolare insiste nel ritenere ingiusta la decisione impugnata in quanto ha escluso il rimborso di una somma costituente il prezzo della compravendita di un bene di sua esclusiva proprietà perchè pervenutole per donazione e perciò escluso dalla comunione ex art. 179 c.c., comma 1, lett. b.

10. Il ricorso è infondato perchè la Corte di appello ha correttamente respinto la domanda della M. sul presupposto della mancata prova della destinazione della somma alla ristrutturazione dell’immobile di proprietà esclusiva del S. e in relazione alla circostanza, ritenuta provata già dalla sentenza del Tribunale, della confluenza della somma stessa sul conto comune. E’ quindi infondata la censura della ricorrente che imputa alla Corte di appello di non aver riconosciuto il suo diritto alla restituzione della somma in quanto derivante dalla vendita di un bene di sua esclusiva proprietà perchè la Corte distrettuale ha tenuto conto di tale circostanza ma in base alle risultanze istruttorie ha ritenuto che la M. abbia conferito la somma alla comunione.

11. Il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 3.100 Euro, di cui 100 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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