Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20940 del 13/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 20940 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai numeri 11064/2008 e 19465/2008,
rispettivamente proposti

da
Menfi Industria s.p.a., in persona del legale rappresenta
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato in
calce al ricorso, dall’avv. Daniela Brigada e giusta procura
speciale, dall’avv. Salvatore Pino, domiciliato in Roma,
alla via Paraguay, n. 5, presso lo studio dell’avv. Andrea
Grifi

ricorrente —
contro
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,

in persona del direttore

pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura dello

RG n. 11064/2008 + 19465/2008

Angelina-M-a-“- Pernno estensore

Data pubblicazione: 13/09/2013

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
controricorrente —
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, sezione 24°, depositata in data 29 gennaio 2008, n. 101/24/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 8 gennaio 2013

dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per la ricorrente l’avv. Andrea Righi, per delega dell’avv. Salvatore Pino e
per l’Agenzia delle dogane l’avv. dello Stato Roberta Tortora;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott.
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e
per il rigetto di quello incidentale
Fatto
Oggetto del contendere sono richieste di documentazione concernente la
prova dell’immissione in consumo di merce esportata verso paesi terzi che
l’Agenzia delle dogane ha rivolto alla società ricorrente, la quale aveva proposto
altrettante istanze di rimborso del dazio all’esportazione negli anni compresi tra
il 1999 e il 2002.
La commissione tributaria provinciale di Milano dichiarò inammissibili i
ricorsi avverso le richieste proposti dalla contribuente, là dove la commissione
tributaria regionale, pur affermando l’ammissibilità dei ricorsi, li ha respinti nel
merito, valorizzando la facoltà, riconosciuta all’ufficio doganale di esportazione
da regolamento Ce 2454 del 1993, di chiedere all’esportatore di fornire la prova
dell’uscita delle merci dal territorio doganale.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il
ricorso a due motivi. Resiste con controricorso l’agenzia delle dogane, che
spiega ricorso incidentale, depositando altresì memoria ex articolo 378 c.p.c.
Diritto

RG n. 11064/2008 + 19465/2008

Angelina-Maria Perrino ensore

2

/.- Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale, a
norma dell’articolo 335 c.p.c.
2.- È prodromico l’esame del ricorso incidentale proposto dall’agenzia delle
dogane, col quale questa denuncia, ex articolo 360, 10 comma, n. 3, c.p.c., la
violazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
reputando che gli atti impugnati non fossero impugnabili, in quanto meramente

sollecitatori. L’agenzia formula il seguente quesito di diritto: «dica la Corte se
è ammissibile ai sensi dell’art. 19 d.leg. 546192 l’impugnazione di un atto
istruttorio dell’amministrazione doganale (nella specie le note n. 9170, 9814,
10642, 1173314, 3063) con il quale si chiedono integrazioni documentali per le
istanze di rimborso di restituzione dei dazi ai sensi della legge 639194 (nella
specie, la prova dell’avvenuto espletamento) delle formalità doganali di
immissione in consumo nei paesi terzi di destinazione)».
2.1.- È consolidato orientamento della Corte che, in tema di contenzioso
tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, pur dovendosi considerare tassativa, va
interpretata in senso estensivo, fino a comprendervi le notizie o note comunicate
dall’ufficio; occorre, tuttavia, per ravvisare l’atto impugnabile, che esso, pur non
rivestendo l’aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati espressamente
impugnabili, esprima comunque una ben individuata pretesa tributaria, che
comunichi al contribuente, suscitandone per conseguenza l’interesse ex articolo
100 c.p.c. a chiedere il controllo di legittimità in sede giurisdizionale dell’atto
(Cass. 11 maggio 2012, n. 7344; Cass. 22 luglio 2011, n. 16100; Cass. 17
dicembre 2010, n. 25591; Cass., ord. 6 luglio 2010, n. 15946; Cass. 15 giugno
2010, n. 14673; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 18 novembre 2008, n.
27385; Cass., sez.un., 19 novembre 2007, n. 23832, secondo cui esigenze
imprescindibili di tutela del contribuente impongono d’includere tra gli atti
autonomamente impugnabili quelli che, pur essendo atipici in relazione ad una
diversa denominazione ad essi attribuita dall’amministrazione finanziaria,
RG n. 11064/2008 + 19465/2008

Angelina-Maria P rrino estensore

3

abbiano però la stessa sostanza e svolgano la medesima funzione degli atti
tipizzati nell’elenco previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo numero
546/92) ; hanno ulteriormente precisato le sezioni unite che, ai fini dell’accesso
alla giurisdizione tributaria, debbono essere qualificati come avvisi di
accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui
l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita,

compiuta e non condizionata, con esclusione, dunque, degli atti che manifestino
una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto definitivo
cancellabile solo in via di autotutela o attraverso l’intervento del giudice (Cass.
sez. un., 24 luglio 2007, n. 16293; Cass., sez.un., 26 luglio 2007, n. 16428).
2.2.- Nell’ipotesi in esame, le richieste di documentazione non assumono la
veste di atti impositivi o, recte, di negazione del diritto ai rimborsi vantati, bensì
si configurano come strumentali all’accertamento della sussistenza di tale diritto.
Risulta per conseguenza meramente apodittica l’affermazione della sentenza
che qualifica le richieste << ...rigetto della domanda di rimborso mediante richiesta di documentazione». 2.3.-Non a caso, questa stessa sezione ha ritenuto che l'atto col quale l'amministrazione invita il contribuente, che abbia presentato istanza di rimborso di determinate imposte, a produrre documentazione non costituisce, ai sensi dell'articolo 2944 del codice civile, neanche atto di riconoscimento del debito incompatibile con la volontà di disconoscere il credito fatto valere e non interrompe il decorso della prescrizione (Cass. 1 luglio 2004, n. 12067; in termini, Cass. 16 settembre 2011, n. 18929). 3.- Ne consegue l'accoglimento del ricorso incidentale, che determina l'assorbimento di quello principale. 4.-La sentenza va in conseguenza cassata senza rinvio e va dichiarata l'improponibilità del ricorso originario proposto dalla contribuente. L'andamento della lite comporta la compensazione delle spese inerenti al merito. RG n. 11064/2008 + 19465/2008 Angelina-Maria Perrino estensore 4 %ENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 13i T' '‘t MATUZI.:', . La contribuente va, invece, condannata alla rifusione delle spese inerenti alla fase di legittimità. per questi motivi La Corte -dispone la riunione del ricorso principale e di quello incidentale; -cassa la sentenza impugnata; -dichiara improponibile il ricorso originario proposto dalla società; -compensa le spese inerenti alle fasi di merito; -condanna la contribuente alla rifusione delle spese di questa fase, liquidate in Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2013. -accoglie il ricorso incidentale, in esso assorbito quello principale;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA