Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20940 del 03/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20940 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 8867-2013 proposto da:
TONELLOTTO MARIA TNLMRA57C68Z401F, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ORESTANO FRANCESCO 21, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO PONTESILLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE BAVARESCO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;

– ricorrente 4

contro
DEFEND ELISABETTA DFNLBT36A55I4030, TONELLOTTO
MAURO TNLMRA63P21I403U, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato
FABIO PONTESILLI, rappresentati e difesi dall’avvocato SILVIA
QUERINI, giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrend –

Data pubblicazione: 03/10/2014

avverso la ‘sentenza n. 692/2012 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE del 18.9.2012, depositata il 03/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Ric. 2013 n. 08867 sez. M2 – ud. 10-07-2014
-2-

z

:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha
depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375
c.p.c.:

era devoluta ai figli Maria e Mauro e al coniuge Elisabetta Defend.
Quest’ultima con atto per notaio Luca Sioni del 2.3.2000 rinunciava in
maniera abdicativa all’eredità. Seguiva la presentazione della denuncia di
successione 1’1.6.2000. Con atti pubblici del 31.1.2001 Elisabetta Defend
revocava la propria rinuncia all’eredità e donava al figlio Mauro l’usufrutto
dei diritti di comproprietà pari a % del bene immobile facente parte dell’asse
ereditario.
Instaurato da Elisabetta Defend e Mauro Tonellotto il giudizio di divisione
ereditaria, e sorta questione con Maria Tonellotto, che riteneva inefficace la
revoca della rinuncia all’eredità effettuata dalla madre e la conseguente
donazione, il Tribunale di Pordenone con sentenza n. 42/10 dichiarava la
scioglimento della comunione, ripartendone l’oggetto fra tutte e tre le parti.
1.1. – Contro detta sentenza Maria Tonellotto proponeva appello,
sostenendo l’invalidità della revoca della rinuncia all’eredità effettuata dalla

_

madre, in quanto avvenuta dopo la sua accettazione dell’eredità. A sostegno,
la circostanza che ella fosse nel possesso del bene ereditario ed avesse, a sua
volta, chiesto ed ottenuto la voltura a suo nome della comproprietà
dell’immobile per la quota di V2, nel lasso di tempo intercorrente fra la
suddetta rinuncia dell’eredità e la relativa revoca.

3

“1. – Bruno Tonellotto decedeva ab intestato il 7.12.1999, per cui l’eredità

:

1.2. – La Corte d’appello di Trieste rigettava il gravame. Per quanto ancora
rileva in questa sede di legittimità, la Corte distrettuale (escluso che
l’appellante fosse stata nel possesso del bene ereditario) osservava che la
voltura catastale dell’intestazione della proprietà dell’immobile era idonea a

rilevava che la relativa prova documentale fosse stata prodotta soltanto nel
giudizio d’appello, e quindi tardivamente data la preclusione di cui all’art.
345, 3° comma c.p.c.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Maria Tonellotto, in base ad
un unico motivo.
2.1. – Resistono con controricorso Elisabetta Defend e Mauro Tonellotto.
3. – L’unico motivo di ricorso espone, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,
l’omesso esame di un punto (rectius, fatto) decisivo. Identificata sotto il n. 16
della propria produzione la visura catastale che la Corte d’appello ha ritenuto
tardivamente prodotta, parte ricorrente deduce che tale documento era stato
regolarmente depositato già nel primo grado di giudizio, e che la Corte
territoriale si è probabilmente confusa con l’analoga visura allegata alla
memoria di replica, differente dalla prima unicamente per la diversa data della
stampa.
4. – Il motivo è inammissibile.
Il potere della Corte di cassazione, in tema di errores in procedendo, di
riesaminare in fatto la questione sollevata si esplica nei limiti degli atti e
documenti che, prodotti nel giudizio di merito, risultano acquisiti al processo.
In particolare, il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è
deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel
_

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configurare l’accettazione dell’eredità da parte di Maria Tonellotto, ma

documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un
difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini della
decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del
giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel

preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod.
proc. civ., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass. nn. 12904/07,
6556/97, 9628/94, 4658788, 1372/83, 570/73 e 2697/71).
Affatto analogo il caso in cui l’errore dedotto riguardi non l’esistenza in
atti del documento, ma la sua produzione in appello piuttosto che in primo
grado, il rimedio che sarebbe stato esperibile nel caso in esame è da
individuarsi nella revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c., e non nel ricorso per
cassazione.
Non senza rilevare ulteriormente che il vizio di cui al n. 5 -dell’art. 360
c.p.c., unico ad essere stato denunciato, può riguardare soltanto i fatti
sostanziali (storici o normativi), non anche quelli processuali, come, appunto,
la tempestiva produzione di un documento.
5. – Pertanto si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di
cui sopra, ex art. 375, n. 5 c.p.c.”.
II. – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale nessuna delle
parti ha depositato memoria.
III. – Il ricorso va pertanto respinto.
IV. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte
ricorrente.

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ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale

V. – Sussistono Lpresupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.

115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, per il versamento da
parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese, che liquida in C 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1,

comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento da _parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-

bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10.7.2014.

P. Q. M.

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