Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2094 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30338/2018 proposto da:

J.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Della

Giuliana, 32 presso lo studio dell’avvocato Antonio Gregorace che o

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1258/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

J.S., cittadino del (OMISSIS), ricorre nei confronti del Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 6 luglio 2018 che confermava il diniego delle ipotesi di protezione internazionale – status di rifugiato status della protezione sussidiaria – diritto al rilascio dei permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente ha posto a base della richiesta il rischio di danno grave alla sua persona in relazione al contesto sociopolitico del (OMISSIS) riferendo la seguente vicenda: svolgendo attività di autotrasportatore nel paese di origine, era stato incaricato di consegnare un container al mercato non sapendo che all’interno vi erano delle armi destinate alla commissione di un colpo di Stato; aveva appreso della natura del contenuto dal proprio fratello che gli aveva consigliato di fuggire poichè il loro padre era stato arrestato ed era stato emesso un mandato di cattura nei confronti del richiedente.

La Corte di Appello, nel confermare la decisione della Commissione territoriale e del giudice di primo grado che avevano convincentemente evidenziato la genericità e la scarsa credibilità del racconto, riteneva, ai fini di tutte le ipotesi di protezione richieste:

il racconto non era plausibile presentando anche rilevanti contraddizioni, condizione che di per sè escludeva la necessità di esercitare poteri di ufficio;

in ogni caso vi era assoluta carenza di elementi utilmente valutabili in ordine alla vicenda specifica;

– non ricorrevano condizioni attuali di pericolosità per il possibile rischio di violenza generalizzata nel paese, non rientrando il ricorrente tra i possibili soggetti a rischio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla Direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente ed al mancato supporto probatorio.

Il motivo è infondato poichè la sentenza dà atto di aver verificato la carenza a monte delle condizioni di plausibilità del narrato, necessarie perchè possa sorgere un obbligo di attività istruttoria di ufficio.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese di origine del ricorrente.

Il motivo è generico in quanto la sentenza dà atto di aver proceduto ad una verifica delle dichiarazioni del ricorrente e delle informazioni utili sulla ricostruzione delle condizioni generali del paese di origine, dandone conto con una motivazione specifica; il motivo, quindi, si risolve nella richiesta di una diversa valutazione in fatto, non consentita in questa sede.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il diniego di concessione della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni socio – politiche del paese di origine; Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il motivo è infondato poichè dalla motivazione risulta come la Corte di Appello abbia valutato l’eventuale sussistenza di condizioni del paese di provenienza tali da giustificare una protezione sussidiaria e, sulla scorta della situazione attuale del (OMISSIS), ha rilevato la assenza di condizioni di violenza indiscriminata e comunque escluso la minaccia grave quanto alla persona del richiedente; il ricorrente di fatto propone una diversa lettura del materiale utilizzato dalla corte di appello, ovviamente non consentita.

Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo è infondato in quanto limitato ad una generica doglianza in ordine alla decisione, limitata alla affermazione che non sarebbero stati valutati i documenti prodotti, per poi svolgere argomenti di tipo generale privi di collegamento al caso concreto.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Il richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto non è tenuto al versamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131 e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1- quater decreto citato (cfr. Cass. 7368/2017; n. 32319 del 2018), se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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