Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2094 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2094 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 27561-2007 proposto da:
FINOTTI GIULIANA, PAGANIN IVO C.F.PGNVI050P06L026N,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI
LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CACCIAVILLANI IVONE;
4

– ricorrenti –

2013
contro

1792

ZANELLATO FABIANO C.F.ZNLFBN70A20A059C,

ZANELLATO

MAILA C.F.ZNLMLA78C71A059Q, elettivamente domiciliati
in ROMA,

VIA A.TOSCANI 95,

presso lo studio

Data pubblicazione: 30/01/2014

dell’avvocato DAVOLI VINCENZO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato AZZANO CANTARUTTI
LUCA;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1300/2006 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato Emanuele Coglitore con delega
depositata in udienza dell’Avv. Luigi Manzi difensore
dei ricorrenti che si riporta agli scritti
depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/08/2006;

Svolgimento del processo
1. – Con ricorso per denuncia di nuova opera depositato il 13 giugno
1997, Fabiano e Maila Zanellato si rivolsero al Pretore di Rovigo,
sez. distaccata di Adria, per sentir ordinare ai signori Ivo Paganin e

garage a distanza di mt. 4 dal confine anzichè alla distanza di mt. 5
imposta dal regolamento edilizio del Comune di Taglio di Po e, dopo
aver ottenuto ordinanza del Pretore in data l settembre 1997, con
ricorso ex art. 669 octies cod.proc.civ. notificato in data l ottobre
1997 chiedevano la condanna dei predetti confinanti ad arretrare alla
distanza di mt. 5 dal confine il garage al piano terra e l’abitazione
al piano primo.
Con ricorso ex art. 691 cod.proc.civ., depositato il 23 luglio 1998,
Fabiano e Maila Zanellato convennero innanzi allo stesso Pretore Ivo
Paganin e Giuliana Finotti denunciando violazione dell’ordinanza resa
in data 1 settembre 1997.
2. – Con sentenza depositata il 29 ottobre 2002 il Tribunale di Rovigo
– sez. distaccata di Adria, decidendo sui procedimenti riuniti,
dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda proposta
dagli attori

ex art. 619 cod.proc.civ., e condannò i convenuti a

demolire la porzione di fabbricato ed in particolare il terrazzoaggetto posto al primo piano dell’immobile sito nel Comune di taglio
di Po alla Via Garibaldi fino alla distanza di mt. 5 dal confine della
proprietà degli attori sul rilievo che, nonostante il diverso avviso
del c.t.u., il tramezzo non costituiva un mero aggetto, non rilevante
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Giuliana Finotti di cessare la costruzione di un manufatto ad uso

al fine del calcolo delle distanze, ma era stabilmente incorporato
nell’immobile e dotato di copertura/tetto ad esso sovrastante idonea a
renderlo un corpo unico e chiuso.
Il Paganin e la Finotti proposero appello avverso tale sentenza.

agosto 2006, rigettò il gravame, osservando, tra l’altro, che, se è
corretto il principio che rimette alle determinazioni dello strumento
urbanistico non solo le prescrizioni sulle distanze, bensì anche
l’indicazione delle opere edilizie che ad esse soggiacciono, tuttavia,
nel caso di specie a torto gli appellanti pretendevano di ricondurre
le opere da essi eseguite al dettato dell’art. 101 del regolamento
edilizio, che esclude dalla superficie coperta e perciò dal calcolo
delle distanze gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi. Nel caso di
specie, la persistente solida struttura del pregresso edificio,
seppure sussumibile nel concetto di terrazzo, non presentava i
caratteri di un semplice aggetto, privo di volume, ma, come
evidenziato dalla descrizione anche fotografica della c.t.u.,
risultava costituito da un piano di calpestio, da un parapetto in

3. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 30

muratura e da una stabile copertura sovrastante e degradante
lateralmente che indubbiamente concorrevano alla creazione di un
volume rispetto al quale l’apertura valorizzata dagli appellanti
appariva integrare piuttosto i caratteri di una parete ideale.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono il Paganin e la
Finotti, sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva
memoria. Resistono con controricorso Fabiano e Maila Zanellato.

4
(

Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione di norme di diritto. La censura viene dedotta sotto due
distinti paradigmi, quello sostanziale e quello processuale. Sotto il

denunciandosi la violazione del criterio determinativo della distanza
degli edifici stabilito dal Regolamento Edilizio, fonte regolatrice
primaria in tema di rapporto di vicinato edilizio, secondo cui non
concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza
sovrastanti corpi chiusi con sbalzi fino a mt. 1,40. Si fa presente
che, nella specie, il terrazzo creato con l’arretramento della parete
dirimpettaia non ha alcun corpo chiuso sovrastante ed ha sbalzo di mt.
1,10, pari alla differenza tra la distanza originaria di mt. 3,90 e
quella attuale di mt. 5, ed è irrilevante ai fini del calcolo delle
distanze: sicché l’appello andava accolto.
Sotto il profilo processuale, si deduce violazione dell’art. 116
cod.proc.civ. La motivazione della sentenza impugnata, che ha
disposto la demolizione del terrazzo, non sarebbe correlata con il

primo profilo, si fa valere la violazione dell’art. 873 cod.civ.,

motivo dell’appello, riguardante solo il tetto del terrazzo-aggetto,
che si sosteneva non formare superficie coperta, e che si escludeva,
pertanto, violasse il regime delle distanze disciplinato dal
Regolamento Edilizio. Il gravame era stato rigettato perché, calando
dal tetto la parete ideale, si sarebbe creato volume e quindi un
edificio a distanza non legale: ma la parete reale era stata portata,
con l’arretramento, al rispetto della distanza di legge.

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?,

La illustrazione del motivo, nel suo duplice profilo, si conclude con
la formulazione dei seguenti quesiti di diritto, ai sensi dell’art.
366-bis cod.proc.civ., applicabile nella specie ratione temporis:; .
2. – La censura, nella sua duplice articolazione, risulta in parte
inammissibile, in parte priva di fondamento.
2.1. – Deve, anzitutto, osservarsi, quanto al primo quesito, che esso
risulta del tutto inconferente e la relativa doglianza, di
conseguenza, inammissibile – non trattandosi, nella specie, di porre
in discussione in via generale l’applicabilità della normativa di cui
al Regolamento Edilizio, ma, come esattamente rilevato nel
controricorso, ove, appunto, viene sollevata eccezione di
inammissibilità, di determinare il criterio applicativo dell’art. 873
cod.civ. alla luce dell’art. 101 del predetto Regolamento.
2.2. – La norma citata esclude l’obbligo di rispetto delle distanze
per gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi, cioè, evidentemente,
aggetti aventi funzione esclusivamente ornamentale.

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anche per quanto attiene alla definizione e ai metodi di misurazione

Al riguardo, questa Corte ha chiarito che in tema di distanze legali
fra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze
estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale,di
rifinitura od accessoria di limitata entità, come la mensole, le

civilistico di “costruzione” le parti dell’edificio, quali scale,
terrazze e corpi avanzati (c.d. “aggettanti”) che, seppure non
corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere
ed ampliare la consistenza del fabbricato. D’altra parte, agli effetti
di cui all’art. 873 cod.civ., la nozione di costruzione, che è
stabilita dalla legge statale, deve essere unica e non può essere
derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla
normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte
dell’art.873 cod.civ. è limitato alla sola facoltà per i regolamenti
locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine)
rispetto a quella codicistica (v. Cass., sent. n. 1556 del 2005).
Nella specie, la Corte di merito ha escluso, attraverso una indagine
di fatto, che la terrazza costituisca un aggetto sottratto alla
disciplina in materia di distanze, rilevando che essa è costituita da
un piano di calpestio, da un parapetto in muratura e da una stabile
copertura sovrastante, che concorrevano alla creazione di un volume,
e che, quindi, essendo posta ad una distanza dal confine inferiore ai
cinque metri, come rilevato in sede di c.t.u., è soggetta al rispetto
delle distanze. Ne deriva la infondatezza della censura sotto il
profilo dell’art. 873 cod.civ.

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lesene, i cornicioni, le grondaie e simili,rientrano nel concetto

2.3. – Quanto alla asserita violazione dell’art. 116 cod.proc.civ.,
essa all’evidenza non sussiste, in quanto la Corte territoriale ha
rigettato la domanda degli attuali ricorrenti volta al
riconoscimento della legittimità della realizzazione del terrazzo alla

condanna alla demolizione alla sola parte dello spiovente del tetto
dell’immobile soprastante il terrazzo aggetto – disponendo la
demolizione dello stesso. Ne deriva la infondatezza altresì di tale
profilo della censura.
3. – Con il secondo motivo si deduce carenza e contraddittorietà della
motivazione su di un punto decisivo della controversia. La
identificazione del terrazzo-volume come edificio deriverebbe, secondo
la sentenza impugnata, dal fatto che il terrazzo stesso, realizzato
con l’arretramento di mt. 1,10 della parete, risultava costituito da
un piano di calpestio, un parapetto in muratura e una stabile
copertura sovrastante. Sul punto, sostenuto in appello, che il tetto
non entra nel computo delle distanze, in forza di specifica
disposizione del Regolamento Edilizio, mancava alcun cenno, mentre la
sentenza impugnata si fondava sulla natura volumetrica del terrazzo,
per dare consistenza giuridica alla quale aveva dovuto costruire la
parete ideale. La illustrazione del motivo si conclude con la
formulazione del seguente quesito di diritto:

.
4. – La doglianza è immeritevole di accoglimento.
Come chiarito sub 2.3., gli attuali ricorrenti avevano chiesto in via
principale il rigetto della domanda di Fabiano e Maila Zanellato, e,
in via subordinata, la limitazione della demolizione alla parte dello
spiovente del tetto dell’immobile sovrastante il terrazzo aggetto.
La Corte territoriale ha motivato adeguatamente ed esaustivamente la
propria decisione sia con riferimento all’una che all’altra domanda,
valorizzando, da una parte, la volumetria del terrazzo, e, dall’altra,
la copertura come parte integrante del terrazzo, da demolire per le
ragioni anzidette.
5.

Conclusivamente,

il ricorso deve essere rigettato. In

applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente
giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere
poste a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi
euro 2700,00, di cui euro 200,00 per esborsi.

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disposizioni del REC; dove il volume, creato solo dalla parete ideale

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

civile, il 3 luglio 2013.

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