Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2094 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/01/2021), n.2094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7074/2014 R.G. proposto da:

Studio commercialisti associati di P.R., C.E.

e B.B., nelle persone degli stessi P.R.,

C.E. e B.B., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro

Ragogna, elettivamente domiciliato in Roma al piazzale Clodio n. 14,

presso l’avv. Andrea Graziani;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la

quale è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/08/13 della Commissione tributaria

regionale del Friuli – Venezia Giulia, pronunciata il 24 settembre

2013, depositata in pari data e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 18 novembre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

lo Studio commercialisti associati di P.R., C.E. e B.B. ricorre con un unico motivo avverso l’Agenzia delle entrate per l’annullamento della sentenza n. 72/08/13 della Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia, pronunciata il 24 settembre 2013, depositata in pari data e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento che ha ritenuto assoggettabili ad Irap i compensi dell’attività professionale dell’anno di imposta 2005;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 18 novembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente ha depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1 comma 2, e art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il ricorrente, la C.t.r. avrebbe erroneamente ritenuto integrato il presupposto d’imposta per l’Irap, cioè la sussistenza di un’autonoma organizzazione per l’esercizio dell’attività professionale (prevalentemente di revisore o sindaco di società terze);

il motivo è infondato e va rigettato;

come si è detto, “in tema di IRAP, l’esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie dottore commercialista) rientra nell’ipotesi regolata dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c) e costituisce, quindi, in base alla seconda parte del medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, presupposto dell’imposta, prescindendosi completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16784 del 16/07/2010; vedi anche Cass.n. 15245/2010; Cass. n. 13716/2010);

ciò in quanto “l’esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie, dottore commercialista) è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13570 del 11/06/2007; conf. Cass. n. 17186/2008);

nè a diversa soluzione può portare la circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui nel caso di specie l’attività professionale era quasi esclusivamente quella di revisore o sindaco di società terze, poichè, come è stato rilevato, “non vi è nessun necessario automatismo, che, in conseguenza dell’esercizio dell’attività di titolare di cariche organiche di compagini terze, esoneri inevitabilmente dall’imposizione il professionista, sul quale grava invece, pacificamente (Cass. 11/04/2017, n. 9325), rispetto alla domanda di rimborso dell’1.r.a.p. già versata ed asseritamente non dovuta, l’onere di provare l’assenza del presupposto d’imposta, ovvero dell’autonoma organizzazione ” (Cass. n. 4576/2019 citata, in motivazione, Paggò7 e 8);

nel caso di specie, lo studio associato non ha dedotto, nè tanto meno dimostrato, che parte dei proventi dichiarati fosse riconducibile all’attività di amministratore o sindaco, svolta a titolo individuale da taluni degli associati, limitandosi ad evidenziare la natura dell’attività, cui si riferiva gran parte dei compensi;

pertanto, il motivo non risulta fondato e va rigettato;

in via subordinata, nelle conclusioni, senza sviluppare un vero e proprio motivo di ricorso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi non applicabili le sanzioni, trattandosi di materia controversa;

“in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni, anche in sede di legittimità, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della stessa, solo in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimità” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14402 del 14/07/2016); la suddetta istanza è, quindi, inammissibile perchè è genericamente formulata e non risulta avanzata nelle precedenti fasi di giudizio;

in conclusione il ricorso va complessivamente rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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