Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2094 del 29/01/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2094 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SABATO RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso 20738-2014 proposto da:
PREFETCTURA – UTG REGGIO CALABRIA, in persona del
P<." Prefetto pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già EQUITALIA SUD
2017
2333 9 S.p.A. per la REGIONE CALABRIA) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 81, presso lo Studio
legale tributario avv.ti Ferragina & Parisi, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELA PARISI;
- controricorrente - Data pubblicazione: 29/01/2018 nonchè contro LOMBARDO BRUNO;
- intimatXip- avverso la sentenza n. 183/2014 del GIUDICE DI PACE di
PALMI, depositata il 17/02/2014; consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott.
RAFFAELE SABATO. udita la relazione della causa svolta nella camera di 27.9.2017 n. 42 20738-14 ORD FIN Bruno Lombardo ha adito il giudice di Palmi nei confronti di
Equitalia Sud s.p.a. e della Prefettura - Ufficio territoriale del governo
di Reggio Calabria deducendo la nullità di cartella di pagamento
relativa a sanzione amministrativa per violazione del codice della
strada; con sentenza depositata il 17/2/2014 il giudice di pace, qualificata
la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc.
civ., ha accolto la stessa; avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la
Prefettura su un motivo, cui ha resistito Equitalia Sud s.p.a. con
controricorso; Considerato che: può essere esaminata prioritariamente l'eccezione con cui la
controricorrente fa valere l'inammissibilità del ricorso, per essere la
sentenza soggetta ad appello; ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile
contro un provvedimento giurisdizionale va applicato il principio (c.d.
dell'apparenza) secondo cui essa va effettuata in base alla
qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice Rilevato che: del provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza (cfr. ad
es. Cass. n. 2819 del 08/02/2006, n. 8606 del 05/04/2007 e n. 5121
del 03/03/2011); nel caso di specie, avendo il giudice che ha reso il provvedimento all'esecuzione (cfr. p. 2 della sentenza), effettivamente la sentenza
era soggetta ad appello, in quanto depositata il 17/2/2014 in
procedimento avviato nel 2013, nel vigore cioè della modifica che la I.
n. 69 del 2009, art. 49, ha apportato all'art. 616 cod. proc. civ.
ripristinando il regime dell'appellabilità antecedentemente soppresso; sussistendo inammissibilità del ricorso per quanto innanzi, resta
assorbita la questione della tempestività del ricorso pure sollevata
dalla parte controricorrente; dichiarandosi inammissibile il ricorso, le spese seguono la
soccombenza; P.Q.M. La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte
ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200 per esborsi ed
euro 1.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e
accessori di legge.
Così deciso ín Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
civile, il 27 settembre 2017. impugnato qualificato il procedimento come opposizione