Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2094 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2094 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 20738-2014 proposto da:
PREFETCTURA – UTG REGGIO CALABRIA, in persona del
P<." Prefetto pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già EQUITALIA SUD 2017 2333 9 S.p.A. per la REGIONE CALABRIA) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 81, presso lo Studio legale tributario avv.ti Ferragina & Parisi, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELA PARISI; - controricorrente - Data pubblicazione: 29/01/2018 nonchè contro LOMBARDO BRUNO; - intimatXip- avverso la sentenza n. 183/2014 del GIUDICE DI PACE di PALMI, depositata il 17/02/2014; consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO. udita la relazione della causa svolta nella camera di 27.9.2017 n. 42 20738-14 ORD FIN Bruno Lombardo ha adito il giudice di Palmi nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. e della Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Reggio Calabria deducendo la nullità di cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada; con sentenza depositata il 17/2/2014 il giudice di pace, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., ha accolto la stessa; avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Prefettura su un motivo, cui ha resistito Equitalia Sud s.p.a. con controricorso; Considerato che: può essere esaminata prioritariamente l'eccezione con cui la controricorrente fa valere l'inammissibilità del ricorso, per essere la sentenza soggetta ad appello; ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va applicato il principio (c.d. dell'apparenza) secondo cui essa va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice Rilevato che: del provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza (cfr. ad es. Cass. n. 2819 del 08/02/2006, n. 8606 del 05/04/2007 e n. 5121 del 03/03/2011); nel caso di specie, avendo il giudice che ha reso il provvedimento all'esecuzione (cfr. p. 2 della sentenza), effettivamente la sentenza era soggetta ad appello, in quanto depositata il 17/2/2014 in procedimento avviato nel 2013, nel vigore cioè della modifica che la I. n. 69 del 2009, art. 49, ha apportato all'art. 616 cod. proc. civ. ripristinando il regime dell'appellabilità antecedentemente soppresso; sussistendo inammissibilità del ricorso per quanto innanzi, resta assorbita la questione della tempestività del ricorso pure sollevata dalla parte controricorrente; dichiarandosi inammissibile il ricorso, le spese seguono la soccombenza; P.Q.M. La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 1.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso ín Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 27 settembre 2017. impugnato qualificato il procedimento come opposizione

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