Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2094 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, (ud. 20/10/2010, dep. 28/01/2011), n.2094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.R.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 157, presso l’avvocato LUCCHESE

ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2179/2004 del GIUDICE DI PACE di BARI,

depositata il 13/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 4/09/2000, P.R.V., agricoltore, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia perchè gli fosse riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità compensativa, come prevista dal Reg. CEE n. 797 del 1985 e da varie leggi regionali; un aiuto economico al fine di sopperire alle deficienze socio-strutturali ed economiche nel settore agricolo.

Chiedeva fosse condannata la Regione Puglia al relativo pagamento a suo favore.

Costituitosi il contraddittorio, la Regione chiedeva il rigetto della domanda.

Il Giudice di Pace di Bari, con sentenza in data 13/4/2004, rigettava la domanda affermando che l’odierno ricorrente non aveva diritto all’indennità, essendo titolare di pensione di vecchiaia.

Ricorre per cassazione il P., sulla base di cinque motivi.

Non svolge attività difensiva la Regione Puglia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, avverso un provvedimento del giudice di pace,emesso secondo equità ed anteriore alla novella del 2006, che ha previsto l’appellabilità di tali pronunce, il P. lamenta violazione dell’art. 14 Reg. CEE n. 797/1995.

Il motivo appare ammissibile venendo in considerazione la violazione di norme comunitarie. Esso appare altresì fondato e assorbente rispetto agli altri motivi proposti.

Per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. n. 13103 del 2004), l’esonero previsto dall’art. 14 suindicato per l’imprenditore agricolo che percepisce una pensione di vecchiaia, dall’impegno di coltivazione del fondo per un quinquennio, non esclude la possibilità che egli percepisca l’indennità compensativa, ma va interpretato, al contrario, come una norma a suo favore, nè tale esclusione potrebbe ricavarsi dal fatto che la Comunità europea non si fa carico del finanziamento di tale indennità, che ben può far carico allo Stato o alle regioni (la legislazione della Regione Puglia non pone esclusioni per l’imprenditore agricolo che usufruisce di pensione di vecchiaia).

Va pertanto cassata la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Bari, in persona di diverso giudicante, che si atterrà ai principi suindicati e dovrà peraltro esaminare la sussistenza degli ulteriori presupposti per il riconoscimento dell’indennità (coltivazione di fondo; fabbisogno lavorativo dell’azienda, ecc.), e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Bari, in persona di diverso giudicante, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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