Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2094 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/01/2017),  n. 2094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14700/2012 R.G. proposto da:

Opera Romana per la Preservazione della Fede e la Provvista di Nuove

Chiese in Roma (già Pontificia Opera per la Preservazione della

Fede e la Provvista di Nuove Chiese in Roma), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

G. Calderini 68, presso l’avv. Antonello Cecchini, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 14, n. 365/14/11 del 3 maggio 2011, depositata il 17

maggio 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11 gennaio anno

2017 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

uditi gli Avv. Antonello Cecchini per la parte ricorrente e Giovanni

Palatiello per l’Avvocatura dello Stato.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione da parte dell’ente religioso di un avviso di accertamento per la maggior imposta ipotecaria e catastale chiesta dall’Ufficio in relazione alla cessione del diritto di superficie novantennale con vincolo di destinazione a parcheggio privato (cessione del diritto di superficie attinente a box auto ubicati nell’area cortilizia della Parrocchia di (OMISSIS)).

Alla pretesa erariale l’ente opponeva che l’atto impositivo era diretto a soggetto diverso e non più esistente, era privo di motivazione ed errato non avendo lo stesso considerato che nel caso si trattava della cessione del diritto di superficie concernente esclusivamente una parte del sottosuolo di proprietà dell’alienante (catastalmente individuato da uno specifico frazionamento) con espressa esclusione della parte di area sovrastante (rimasta sempre in proprietà della parte cedente).

La Commissione adita accoglieva nel merito il ricorso. L’appello dell’Ufficio era accolto con la sentenza in epigrafe che, contrariamente alle conclusioni del giudice di prime cure riteneva corretto il procedimento adottato dalla stima dell’Agenzia del Territorio per la determinazione del valore del bene ceduto e congruo il valore attribuito.

Avverso tale sentenza l’ente religioso propone ricorso per cassazione con due motivi.

Resiste l’amministrazione con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e dei principi generali in tema di computo e/o determinazione del valore dei beni da assoggettare ad imposte”, nonchè “difetto, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia”; con il secondo motivo, invece, denuncia “violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51”, nonchè “insufficiente e/o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia”.

2. In realtà si tratta di censure che hanno una base unitaria, sicchè debbono essere valutate congiuntamente, e mirano a porre in discussione in buona sostanza la motivazione con la quale il giudice di merito è pervenuto ad un giudizio di congruità del valore accertato dall’Ufficio.

3. Esse, quindi, presentano un primo profilo di inammissibilità, perchè mediante la contemporanea deduzione di due assai differenti tipologie di vizi – la violazione di legge e il vizio di motivazione – le censure in esame vogliono mascherare in realtà una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, tenuto conto che il vizio di motivazione non può mai consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte (v. Cass. n. 6288 del 2011).

4. Esse presentano un ulteriore profilo di inammissibilità in quanto consistenti in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, “quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro”: infatti, come ha avuto modo di osservare questa Corte, “l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass. n. 19443 del 2011).

5. Esse, poi, sono infondate in quanto la sentenza impugnata non presenta quei “vizi” che la parte ricorrente pare ravvisarvi.

5.1. Intanto il giudice d’appello evidenzia senza incertezze gli “errori” ravvisabili nella pronuncia di primo grado, affermando che l’Agenzia del Territorio ha tenuto conto, nonostante il primo giudice lo abbia negato, della natura del bene (sottosuolo) e della natura del negozio (cessione non in proprietà ma in diritto di superficie): inoltre il primo giudice non avrebbe spiegato in concreto il perchè le caratteristiche morfologiche del terreno ed i costi legati alla realizzazione di un garage nel sottosuolo nonchè il carico assicurativo sostenuto dall’acquirente e la manutenzione per il periodo novantennale avrebbero inciso (e in che modo e misura) sulla valutazione del terreno.

5.2. Inoltre il giudice d’appello mostra di aver avuto ben presenti anche tutti gli altri elementi presenti nella fattispecie che giustificano l’adeguatezza della valutazione effettuata dall’Ufficio:

– la natura del contratto con applicazione di un coefficiente del 90% al valore della piena proprietà;

– la natura del bene con le sue caratteristiche e la sua destinazione urbanistica;

– la rilevanza della dotazione di apposita concessione edilizia per la realizzazione di un parcheggio interrato ad uso privato;

– la posizione centrale del terreno nel contesto urbano;

– la notoria situazione di mercato relativa ai box auto, in particolare se collocati nelle zone centrali di centri urbani ad alta densità abitativa;

– la non decisività dei supposti maggiori costi che l’acquirente deve sostenere, essendo notorio che tali costi ricadono in realtà sul consumatore finale e quindi non possono essere considerati ai fini della determinazione del valore del terreno.

6. Alla luce di tale situazione il giudice d’appello trae alla fine le proprie conclusioni, che appaiono tutt’altro che immotivate, sulla congruità della valore attribuito al terreno in questione, nel cui sottosuolo era già stato realizzato al momento della valutazione il parcheggio sotterraneo. E ciò tenuto conto del fatto che detto terreno:

– si trova in una posizione ben collegata e urbanisticamente consolidata (quartiere (OMISSIS)) rispetto al contesto urbano;

– era già munito di concessione edilizia che ne determina incontestabilmente (e secondo i dati della comune esperienza) un aumento di valore.

7. Ed è proprio l’immediata potenzialità di edificazione (poi realizzata) del terreno che per il giudice d’appello giustifica pienamente l’operato dell’Ufficio nel considerare la percentuale di incidenza dell’area nella misura del 30% dell’opera ultimata.

8. L’analiticità delle considerazioni sviluppate nel corpo motivazionale della sentenza impugnata a chiarimento della ratio decidendi, che appare immediatamente percepibile dalla mera lettura della sentenza stessa, comprova che quest’ultima si dimostra coerente tanto con la normativa applicabile nella specie, quanto con i requisiti di congruità della motivazione, con la conseguente infondatezza delle censure sviluppare nel ricorso, che attengono massimamente a questioni di merito.

9. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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