Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2094 del 25/01/2022
Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 30/11/2021, dep. 25/01/2022), n.2094
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29114-2020 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EGIDIO
GALBANI N. 3-5, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO PACE,
rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO CATINI;
– ricorrente –
contro
HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI SPA, A. C. SOLUZIONI SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 101/2020 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata
il 30/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA.
Fatto
RILEVATO
che:
B.G. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 101 del 2020 del Tribunale di Grosseto, esponendo che:
– per estinguere un proprio debito contrattuale con AC Costruzioni s.r.l. aveva ceduto “pro solvendo”, in luogo dell’adempimento, parte del più ampio credito extracontrattuale maturato nei confronti di alcuni coobbligati a seguito di incidente stradale, e in specie nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile del sinistro tenuto ex art. 149 cod. ass. private;
– per quanto qui ancora rileva, la cessionaria aveva convenuto in giudizio sia la compagnia di assicurazioni Padana s.p.a., poi Helvetia s.p.a., sia, a titolo subordinato, la deducente;
– il Giudice di pace, preso atto che era intervenuto il pagamento, da parte della società di assicurazioni, dichiarava cessata la materia del contendere, condannando “parte convenuta” al pagamento delle spese processuali dell’attrice;
– il Tribunale, pronunciando sull’appello in punto di spese di B., lo respingeva, osservando che la stessa era parte convenuta in prime cure, e sul punto, come sulla cessazione della materia del contendere, era intervenuto giudicato non essendo stata omessa, come lamentato, la pronuncia;
non hanno svolto difese le parti intimate.
Diritto
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che era stata dedotta, con l’appello, anche la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., senza che su tale censura vi fosse stata pronuncia;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la società di assicurazioni avrebbe dovuto rifondere anche le spese della deducente, posto che aveva reso necessario sia il giudizio di primo grado, ritardando il pagamento, sia quello di secondo grado, per emendare l’errore sulla dovuta rifusione delle spese di lite;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Rilevato che:
preliminarmente, deve rimarcarsi l’ammissibilità del ricorso: lo stesso infatti è tempestivo tenuto conto sia della sospensione dei termini prevista in funzione della pandemia COVID19 (D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e D.L. n. 23 del 2020, art. 36, quali convertiti, dal 9 marzo all’11 maggio 2020), sia della sospensione feriale estiva;
nel merito, i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione;
il Tribunale ha esplicitamente affermato che la deducente era stata vincolata dal Giudice di pace alla rifusione delle spese processuali quale parte convenuta, senza che vi fosse specifico motivo di gravame sul punto;
a ben vedere, non vi era alcun giudicato poiché il motivo di appello, correttamente riportato e documentato nel rispetto dei requisiti di ammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 6, era complessivamente riferito anche alla violazione del principio di causalità, che governa la regolazione delle spese in parola, evinto dagli artt. 91 e 92 c.p.c.;
emerge sempre dal ricorso, ed è riscontrabile negli allegati prodotti e specificati, che la deducente era stata convenuta per ottenere il pagamento, in via subordinata rispetto alla domanda svolta nei confronti della compagnia di assicurazioni, il cui adempimento sopravvenuto aveva determinato la cessazione della materia del contendere;
il Tribunale avrebbe dovuto quindi: a) escludere vincoli di giudicato sul punto; b) regolare le spese in funzione del principio di causalità, valutando i tempi del pagamento ovvero la presenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione;
la decisione dev’essere quindi cassata, con spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e rinvia al Tribunale di Grosseto perché pronunci, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022