Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2094 del 05/02/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2094 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 20599-2013, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;

– ricorrentecontro
s.n.c. Fiocchella dei F.11i Garofalo & C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, Garofalo Giovanni in proprio,
rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del
controricorso, dall’avv. Michele Di Fiore, col quale elettivamente
domiciliano in Roma, alla via Ottaviano, n. 42, presso lo studio
dell’avv. Bruno Lo Giudice;

– controricorrentiavverso la sentenza n. 164/45/12 della Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione 45, depositata in data 21 giugno
2017;

Data pubblicazione: 05/02/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20
novembre 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la
relazione da lei depositata, che ha concluso per la declaratoria di
nullità dell’intero giudizio;
constatata la regolarità delle comunicazioni;

In fatto.

L’Agenzia delle entrate ha notificato alla società ed al socio di
questa Giovanni Garofalo, per gli anni 2004 e 2005, due distinti
avvisi di accertamento, concernenti, rispettivamente, le imposte da
applicare su maggiori ricavi ed il conseguente superiore reddito da
partecipazione.
Società e socio hanno impugnato gli avvisi, ottenendone
l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale e quella
regionale ha respinto gli appelli.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle
entrate per ottenerne la cassazione, affidandolo a cinque motivi, cui
replicano società e socio con controricorso, che illustrano altresì con
memoria.
In diritto.
1.- Va preliminarmente rilevata la violazione del litisconsorzio

necessario.
2.-La Corte ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è
alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di
persone e delle associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e
la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di
costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
Ric. 2013 n. 27659 sez. MT – ud. 20-11-2014
-2-

osserva quanto segue.

indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il
ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,
da società o da uno dei componenti di essa riguarda
inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso- salvo il
caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass.,

3.-Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto
concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con
conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario
originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio
celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio.
3.1. Infondata è, al riguardo, la deduzione contenuta in

memoria, secondo cui la necessità dell’integrazione del
contraddittorio, che sarebbe stata esclusa dalla Commissione
tributaria regionale, avrebbe determinato il passaggio in giudicato
della relativa -implicita- statuizione.
Ciò in quanto, in generale, quando risulta integrata la violazione
delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice
di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del
contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a
rimettere la causa al primo giudice, resta viziato l’intero processo e
s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche
d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della
causa in primo grado, a norma dell’art. 383, 3° comma, c.p.c. (tra
varie, Cass., 26 luglio 2013, n. 18127) e, in particolare, con
Ric. 2013 n. 27659 sez. MT – ud. 20-11-2014
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sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

specifico riferimento alle relazioni tra impugnazione e giudicato,
l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario
comporta che il gravame conservi l’effetto di impedire il passaggio
in giudicato della sentenza impugnata, determinando l’esigenza
della integrazione del contraddittorio stesso (Cass. 31 luglio 2013, n.

18364).
3.2.-Né ricorre l’ipotesi in cui la Corte ha escluso la necessità
della declaratoria di nullità dell’intero giudizio con rimessione degli
atti al primo giudizio (esaminata, per prima, da Cass. 18 febbraio
2010, n. 2830), giacché non emerge la trattazione simultanea dei
giudizi nei gradi di merito e da parte della medesima Commissione,
né risulta la pendenza in Cassazione di tutte le cause concernenti la
società e tutti i soci in relazione ad entrambi gli anni d’imposta in
esame.
4.

Quanto all’iva, l’accertamento del relativo maggior

imponibile a carico di una società di persone, se autonomamente
operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del
simultaneus processus nei confronti dei componenti di essa e,
quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo
analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli art. 40,
2° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e 5 d.p.r. 22 dicembre
1986 n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione
dei redditi in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa
comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della compagine
sociale e dei membri di essa.

4. 1. -Qualora, tuttavia, l’Agenzia abbia contestualmente
proceduto, come nel caso in questione, con unico atto, ad
accertamenti imposte dirette ed irap a carico di una società di
Ric. 2013 n. 27659 sez. MT – ud. 20-11-2014
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u6à

persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento
impugnato concernente l’imponibile iva, non suscettibile di
autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si
sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa
l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass., ord. 19

questi principi anche Cass. 29 luglio 2011, n. 16661).
42. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere
parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.
5.- Va in conseguenza dichiarata la nullità dell’intero giudizio,
con rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di
Napoli, che provvederà all’integrazione del contraddittorio.

5. 1. -L’andamento processuale della lite comporta la
sussistenza di motivi per la compensazione di tutte le voci di spesa.
per questi motivi
la Corte, pronunciando sul ricorso:
-cassa la sentenza impugnata;
-dichiara la nullità dell’intero giudizio;
-dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria
provinciale di Napoli;
-compensa tutte le voci di spesa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 nove re
2014.

maggio 2010, n. 12236; Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; richiama

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