Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20939 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 21/07/2021), n.20939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36874-2019 proposto da:

D.G., rappresentato e difeso dall’avv.to MARCO CAVICCHIOLI,

giusta procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente

domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 678/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.G. proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, originariamente declinata nelle forme della protezione sussidiaria ed umanitaria, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, dell’art. 5, comma 6 TUI e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.

1.1. Lamenta il grave degrado sociale del proprio paese nonché l’omessa considerazione degli elementi di fatto da lui dedotti: si duole, altresì, dell’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Preliminarmente manca la sommaria esposizione del fatto storico che ha determinato la fuga del ricorrente: il motivo, pertanto, si pone in contrasto con quanto predicato dall’art. 366 c.p.c., n. 3 (cfr. al riguardo Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

2.2. Tuttavia, poiché la censura investe soltanto la protezione umanitaria, in relazione alla quale la vicenda narrata e la credibilità derivante dalla valutazione del fatto narrato – ha una rilevanza marginale, può procedersi all’esame di essa ma ciò non consente di giungere ad un diverso esito.

2.3. Il ricorrente, infatti, lamenta del tutto genericamente che la Corte non avrebbe preso in considerazione la situazione di grave insicurezza ed instabilità del (OMISSIS); che non avrebbe adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria e che non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione attestante il suo inserimento lavorativo con particolare riferimento a quella, integrativa, allegata alle memorie conclusionali.

2.4. Deduce al riguardo, anche il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo.

2.5. La censura è inammissibile perché:

a. il dovere di cooperazione istruttoria risulta adempiuto con l’indicazione delle COI attendibili dalle quali si poteva evincere l’insussistenza di una violazione dei diritti umani al di sotto del nucleo minimo della dignità (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza): e quelle da lui indicate con consentono di giungere, anche ratione temporis, ad una diversa conclusione;

b. la documentazione prodotta sulla attività lavorativa è stata esaminata (cfr. pag. 3 della sentenza) ed è stata ritenuta insufficiente con argomentazioni congrue e logiche; quella allegata alle memorie conclusionali è evidentemente inammissibile ex artt. 345 e 702 quater c.p.c. che, pur consentendo l’ingresso di nuove prove in appello, sottoposte – nel rito sommario di cognizione – alla preventiva valutazione di indispensabilità o impossibilità ad una preventiva produzione, postula l’osservanza delle scansioni temporali del giudizio: questa Corte ha al riguardo affermato che “La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la L. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione e’, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale.” (Cass. 12574/2019).

c. nulla di rilevante è stato dedotto in punto di vulnerabilità né è stato indicato il fatto storico principale o secondario che la Corte avrebbe omesso di esaminare: sul punto, oltretutto, la censura manca di autosufficienza perché dalla sentenza risulta che nulla era stato allegato (cfr. pag. 3) ed il ricorrente non riporta la doglianza che avrebbe, in thesi spiegato nel grado d’appello e che non sarebbe stata esaminata, al fin di consentire a questo Collegio di apprezzare l’errore commesso dalla Corte territoriale.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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