Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20939 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COIVER CONTRACT s.r.l., in persona del legale rappresentante

D.B.L.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito

10, presso lo studio dell’avv. Roberto Santucci, rappresentato e

difeso, per delega a margine del ricorso, dagli avv.ti Salvatore

Sanzo e Michele Petriello che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo alla p.e.c. (OMISSIS) e al fax n.

(OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

CONSORZIO COOPERATIVE di COSTRUZIONE, incorporante il Consorzio

Ravennate delle Cooperative di produzione e lavoro, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore C.P.,

domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Sabadini,

giusta procura speciale in calce al controricorso che indica per le

comunicazioni relative al procedimento il fax n. (OMISSIS) e la

p.e.c. (OMISSIS);

– controricorrente –

e di:

MOLE CONSORZIO società cooperativa a responsabilità limitata in

liquidazione coatta amministrativa;

– intimata –

avverso la sentenza n. 189/2015 del Tribunale di Ravenna, emessa il

19 gennaio 2015 e depositata in data 11 febbraio 2015, n. R.G.

4113/2010.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che:

1. COIVER CONTRACT s.r.l. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Ravenna il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro società cooperativa per azioni per ottenere il pagamento del credito di Euro 436.927,86 (relativo all’esecuzione di una fornitura nell’ambito dei lavori di completamento dell’aeroporto di (OMISSIS)) ceduto alla Coiver dalla società cooperativa a r.l. Mole Consorzio;

2. Si è costituito il Consorzio Ravennate e ha eccepito l’inammissibilità della domanda per essere la controversia devoluta a un collegio arbitrale in forza dell’art. 44 dello Statuto del CRCPL;

3. Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 189/2015 ha dichiarato la improponibilità della domanda per effetto della clausola compromissoria contenuta all’art. 44 dello Statuto del Consorzio Ravennate.

4. COIVER CONTRACT s.r.l. propone ricorso per regolamento di competenza affidato a tre motivi di impugnazione: a) omesso esame di un fatto decisivo dedotto in giudizio (la rinuncia all’efficacia della clausola arbitrale); b) violazione e falsa applicazione dell’art. 819 ter (ritenuta tempestività dell’eccezione di arbitrato); c) violazione e falsa applicazione dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3, (incompatibilità fra la sentenza e l’ordinanza di prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario).

5. Si difende con controricorso il CONSORZIO COOPERATIVE di COSTRUZIONE che, medio tempere, ha incorporato il Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione e lavoro.

6. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, cons. Finocchi Ghersi Renato, ha rassegnato, in data 26 febbraio – 4 marzo 2016, le proprie conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

Ritenuto che:

7. E’ fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta che il Consorzio avesse eccepito tempestivamente l’inammissibilità della domanda per effetto della clausola arbitrale laddove invece costituendosi in giudizio il Consorzio aveva fatto rilevare il rapporto di pregiudizialità esistente fra la causa introdotta dalla COIVER e il procedimento arbitrale pendente fra MOLE CONSORZIO e CRCPL. Infatti il Consorzio Ravennate costituendosi davanti al Tribunale romagnolo ha contestato la scelta del rito sommario senza invocare in nessun modo la competenza arbitrale ex art. 44 del proprio Statuto e ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità per difetto delle condizioni di cui agli artt. 702 bis e ter c.p.c.. Solo successivamente il Consorzio, in sede di precisazione delle conclusioni, ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità della domanda per effetto dell’esistenza di valida clausola compromissoria.

8. L’eccezione di inammissibilità è stata quindi sollevata tardivamente non essendo riconducibile neanche implicitamente alle deduzioni difensive della comparsa di risposta.

9. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente dichiarazione di competenza del Tribunale di Ravenna. Le spese del presente giudizio, in ragione della complessità e sovrapposizione di rapporti processuali e sostanziali fra le parti, possono essere compensate interamente.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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